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Scegli la sezione 0. Generalità I. IL TESTO DELL'ACCORDO II. DIBATTITO IN CONSIGLIO DEL 17 NOVEMBRE 2005 III. ARTICOLI VARI DAL NOVEMBRE 2005
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Accordo Italo-sammarinese in materia di cooperazione economica (ancora non firmato)Testo dell'accordo, primo dibattito in Consiglio con tutti gli interventi, alcuni articoli di giornale dal novembre 2005 |
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TESTO DELL'ACCORDO distribuito nella sessione del Consiglio Grande e Generale 16-17 novembre 2005 |
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Scegli un articolo ARTICOLI 1_1-Collaborazione in materia finanziaria 1_2-Collaborazione in materia di beni immateriali 1_3-Collaborazione in materia di trasporti su strada 1_4-Collaborazione in materia aeronautica 1_5-Collaborazione in materia marittima 1_6-Collaborazione nel campo della ricerca e dell'università 1_7-Collaborazione nel settore turistico 1_8-Collaborazione in campo sanitario 1_9-Collaborazione in materia di professioni 1_11-Collaborazione nel campo dell'innovazione e delle tecnologie 1_12-Fiscalità 1_13-Incontri periodici di verifica 1_14-Entrata in vigore |
Articolo 5 Collaborazione in materia marittima
Per quanto attiene allo sviluppo della collaborazione in materia marittima le Parti contraenti prendono atto dell'intenzione della Repubblica di San Marino di dotarsi di un proprio Registro Navale, secondo le norme internazionali in vigore e le direttive europee in materia di omologazione dei mezzi nautici e sulla sicurezza della navigazione. Le Parti contraenti convengono sull'opportunità e sulla possibilità che le navi sammarinesi utilizzino porti italiani per il proprio armamento e per le proprie attività nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di tutela della concorrenza, di accesso al mercato delle operazioni e dei servizi portuali, nonché delle norme, anche italiane, in materia fiscale e doganale, prevedendo l'obbligo dello scambio reciproco delle informazioni tra le Amministrazioni competenti. Con riferimento alla nautica da diporto, le Parti contraenti convengono sui reciproci vantaggi conseguenti all'utilizzo delle strutture portuali italiane, nel rispetto delle norme, anche italiane, in materia fiscale e doganale, prevedendo l'obbligo dello scambio reciproco delle informazioni tra le Amministrazioni competenti. |
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