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0.  Generalità

I. IL TESTO DELL'ACCORDO

II. DIBATTITO IN CONSIGLIO  DEL 17 NOVEMBRE 2005

III. ARTICOLI VARI DAL NOVEMBRE 2005

 

Accordo Italo-sammarinese in materia di cooperazione economica (ancora non firmato)

Testo dell'accordo, primo dibattito in Consiglio con tutti gli interventi, alcuni articoli di giornale  dal novembre 2005

TESTO DELL'ACCORDO

distribuito nella sessione del Consiglio Grande e Generale

16-17 novembre 2005

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ARTICOLI

1_1-Collaborazione in materia finanziaria

1_2-Collaborazione in materia di beni immateriali

1_3-Collaborazione in materia di trasporti su strada

1_4-Collaborazione in materia aeronautica

1_5-Collaborazione in materia marittima

1_6-Collaborazione nel campo della ricerca e dell'università

1_7-Collaborazione nel settore turistico

1_8-Collaborazione in campo sanitario

1_9-Collaborazione in materia di professioni

1_10-Riconoscimento di Atti

1_11-Collaborazione nel campo dell'innovazione e delle tecnologie

1_12-Fiscalità

1_13-Incontri periodici di verifica

1_14-Entrata in vigore

Articolo 9

Collaborazione in materia di professioni

 

Al fine di dare la più compiuta applicazione alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939 che, tenuto conto delle strette relazioni economiche e di mercato esistenti fra i due Paesi, prevede fra l'altro la libera circolazione delle merci e dei prodotti di qualsiasi specie e regola la partecipazione dei rispettivi cittadini agli impieghi e alle professioni nell'altro Stato, le Parti contraenti concordano che, nelle relazioni bilaterali ed in materia di riconoscimento dei titoli professionali, i cittadini sammarinesi siano equiparati ai cittadini comunitari, salvo l'accertamento del possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previste per l'esercizio dell'attività professionale sia dalla normativa comunitaria che da quella italiana e salvo il rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni previste in particolare per determinate professioni, ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte delle competenti autorità.

Le Parti concordano inoltre che, previa verifica della sostanziale identità tra percorsi formativi nel conseguimento di titoli accademici e delle abilitazioni professionali, venga valutata la possibilità, con successivi Accordi, dell'iscrizione diretta dei propri cittadini agli Albi professionali dell'altro Paese sulla base dell'attestazione dell'iscrizione all'Albo di una delle due Parti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano solamente alle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia e dal Ministero della Salute italiani.

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