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0.  Generalità

I. IL TESTO DELL'ACCORDO

II. DIBATTITO IN CONSIGLIO  DEL 17 NOVEMBRE 2005

III. ARTICOLI VARI DAL NOVEMBRE 2005

Accordo Italo-sammarinese in materia di cooperazione economica (ancora non firmato)

Testo dell'accordo, primo dibattito in Consiglio con tutti gli interventi, alcuni articoli di giornale  dal novembre 2005

 

Dibattito in Consiglio Grande e Generale il  17 novembre 

con i testi di tutti  gli  intervenuti

 

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2-1Fabio Berardi, Segretario agli Esteri

2_2-Gabriele Gatti

2_3-Monica Bollini

2_4-Antonio Volpinari

2_5-Pier Marino Mularoni, Segretario di Stato per le Finanze

2_6-Ivan Foschi

2_7-Roberto Bucci

2_8-Tito Masi

2_9-Mauro Chiaruzzi

2_10-Alessandro Rossi

2_11-Fernando Bindi

2_12-Claudio Podeschi

2_13-Glauco Sansovini

2_14-Fiorenzo Stolfi

2_15-Pier Marino Menicucci

2_16-Romeo Morri

2_17-Claudio Felici, Segretario di Stato per l'Industria

2_18-Augusto Casali

2_19-Giuseppe Maria Morganti

2_20-Fabio Berardi (replica)

2_21-Ivan Foschi (replica)

2_22-Fabio Berardi (Conclusione)

2_23-Ordine del giorno di Alleanza Popolare (Tito Masi)

2_24-Ordine del giorno di Alleanza Nazionale (Glauco Sansovini)

2_25-Ordine del giorno dei Popolari Sammarinesi (Romeo Morri)

 

Intervento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Fabio Berardi

 

Eccellenze e Onorevoli Consiglieri,

nel marzo 2002 al momento della firma dell'Accordo contro la doppia imposizione fiscale tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana è stata avanzata da parte sammarinese la proposta di avviare un negoziato al fine di giungere ad un accordo di cooperazione economica tra i due Paesi che potesse agevolare o rilanciare l'economia ed il sistema delle imprese costretto ad un nuova riposizionamento conseguente alle nuove regole fiscali che sarebbero entrate in vigore con la ratifica dell'Accordo firmato.

La lettera in questione predisposta dal Congresso di Stato ed inoltrata dal Segretario degli Esteri dell'epoca, Gabriele Gatti, è datata 21 marzo 2002 ed era indirizzata all'Onorevole Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri ad interim.

Il Governo Italiano, recepita la richiesta, dichiarò la propria disponibilità ad avviare incontri bilaterali tra le Delegazioni Tecniche, al fine di verificare la fattibilità delle intese che si sarebbero andate a concretizzare. Nell'anno 2003 le Delegazioni Tecniche hanno iniziato il confronto sulla base della richiesta, questa volta partita il 30 gennaio 2003, ad opera del Segretario Fiorenzo Stolfi, che individuava i campi ove sviluppare la cooperazione economica e da quel momento si sono aperti tavoli di confronto politici e tavoli di confronti tematici e tecnici. Nell'anno successivo si è passati alla redazione del testo convenzionale che ha poi avuto una sospensione sugli aspetti fiscali, non riuscendo le due Delegazioni Tecniche a trovare un’ intesa soddisfacente. La questione è stata così trasferita sul piano politico e i primi di agosto del corrente anno ha trovato una positiva soluzione; si è così giunti alla sottoscrizione e all'impostazione del testo, oggi oggetto di dibattito.

L'obiettivo principale che si intendeva raggiungere con l’Accordo di Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino era quello di implementare gli Accordi esistenti ed in particolare quelli contenuti nella "Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato" del 1939 che resta la base giuridica degli accordi. Tanti anni però sono passati dal 1939, così come sono tante le intese nel frattempo raggiunte e intervenute che hanno aggiornato detta Convenzione. L'Accordo di Cooperazione Economica si inserisce appunto in questo contesto e tende a disciplinare maggiormente le relazioni in specifici settori in passato forse non rilevanti ma ora sicuramente attuali e strategici per l'economica del nostro Paese.

Il rafforzamento della collaborazione tra Italia e San Marino viene ritenuto importante, alla luce anche della straordinaria accelerazione degli ultimi anni nella costituzione di un'Europa destinata ad accogliere e regolare la vita giuridica ed economica di un sempre maggior numero di Stati.

L'articolato stesso dell'Accordo, considerata la stretta interconnessione dell'economia sammarinese a quella ltaliana ed Europea, riflette i singoli obiettivi perseguiti dalla Repubblica di San Marino per procedere ad un rilancio del proprio "sistema-Paese", resosi necessario dalle modifiche intervenute in questi ultimi anni nel contesto internazionale e dagli effetti derivanti  dalla globalizzazione. Procedendo velocemente ad una disamina dei singoli articoli, di cui ieri credo sia

pervenuta copia a tutti i Gruppi politici presenti in Consiglio, si è data particolare rilevanza ad una collaborazione in materia finanziaria.

E' ormai universalmente riconosciuto che la Repubblica di San Marino possa individuare nella crescita del proprio sistema finanziario uno dei pilastri più idonei sui cui sviluppare il proprio futuro economico. Con l'articolo 1 dell'Accordo di Cooperazione, le parti riconoscono questo obiettivo di comune interesse e si impegnano a fornire ampia collaborazione nell'ambito del Comitato di Contatto, costituito ai sensi della Convenzione in materia di Rapporti Finanziari e Valutari del 1991, attraverso un recepimento e adeguamento delle normative interne e dei principali istituti rilevanti della normativa comunitaria italiana in materia fiscale, processo attualmente in corso che sta portando avanti con tenacia il collega Mularoni, attraverso il secondo ????? della Banca Centrale, che definisce ulteriormente i compiti, soprattutto per quanto attiene la vigilanza;è tutta una serie di leggi che anche in questo periodo sono all'attenzione del Consiglio Grande e Generale e delle Commissioni preposte. Questo principio è anche contenuto nel memorandum aggiuntivo sottoscritto con l'Unione Europea e coi singoli Paesi della stessa, allegato all'Accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio delle persone fisiche in sede Ecofin.

In sostanza la Repubblica di San Marino dovrà adeguare i principi e gli istituti rilevanti delle proprie norme interne e quelle europee e italiane e questo adeguamento consentirà ai nostri istituti creditizi e finanziari di operare poi liberamente nel mercato internazionale.

Sempre in relazione all'articolo 1 è stato positivamente modificato un contenuto della Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari affermando il principio che i due sistemi finanziari debbano operare in assenza di condizioni discorsive della concorrenza dei rapporti delle istituzioni creditizie e finanziarie con i residenti dell'altro paese, mentre l'Accordo del 1991 fissava questo impegno solo in via unilaterale per le sole istituzioni creditizie e finanziarie sammarinesi.

Altro aspetto, sicuramente importante per agevolare la cooperazione in materia finanziaria, è l’impegno previsto all'articolo 12 assunto dalla Repubblica Italiana nelle verifica delle condizioni, perché la Repubblica di San Marino venga inclusa nella cosiddetta "white list” in relazione al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 che consentirà di esentare le nostre istituzioni creditizie e finanziarie da una speciale imposta del 12,50% applicata sulle operazioni verso la Repubblica Italiana.

Questa è la nuova richiesta sammarinese da non confondersi con quella concordata al momento della stipula dell'Accordo contro le doppie imposizioni fiscali, che riguarda il trattamento fiscale per le società partecipate.

L'articolo 2 dell'Accordo di Cooperazione, prevede il rafforzamento della collaborazione tra i due Paesi in particolare per la lotta contro la contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale. L'obiettivo di questo articolo è quello di avviare forme concrete di assistenza e di cooperazione fra gli  organismi specializzatì dei due Paesi, anche avvalendosi di scambi diretti di esperienze e di visite di studio e consulenza da parte dei Magistrati ed Esperti Governativi del settore. Tutto ciò servirà a completare il progetto strategico connesso alla creazione ed operatività dell'Uffcio Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino, i cui tre pilastri competitivi dovevano e dovranno sempre più riguardare la flessibilità e l'operatività dell'Ufficio in termini di informazione e snellezza burocratica per la registrazione di Marchi e brevetti. La possibilità di avere una fiscalità ridotta, e in quest'ottica vanno visti gli accordi contro le doppie imposizioni firmati ultimamente, che prevedono un basso carico fiscale per le Royalties, ma soprattutto la possibilità, in base alla Convenzione del 1939, di risolvere il contenzioso giudiziario da parte del Tribunale Sammarinese. Già da oggi una sentenza passata in giudicato nella Repubblica di San Marino diventa esecutiva in Italia, ma la cooperazione, la conoscenza reciproca dei Magistrati, si andrebbe a rimuovere anche l'ultimo ostacolo riferito alla necessità di delibazione legata ad eventuali motivi di ordine pubblico consentendo perciò la competizione dei due  sistemi giudiziari in termini di tempestività di intervento. Questo vantaggio potrebbe riguardare anche gli atti cautelativi, qualora si aderisse alla convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La cooperazione in materia giudiziaria diventa pertanto fattore propedeutico e strategico alla possibilità di risolvere controversie in materie di proprietà industriale ed intellettuale, da parte del nostro sistema giudiziario, tenendo presente che oggi in Europa gli unici Paesi ìn grado di farlo al meglio sono la Germania e l'Olanda con notevoli costi per le parti interessate al contenzioso.

L'articolo 12 dei presente accordo di cooperazione prevede inoltre la possibilità di aggiornare la convenzione in materia di doppia imposizione con l'obiettivo sammarinese di ridurre anche verso l'Italia l'aliquota gravante sulle Royalties e in particolare ?????? dell'esenzione tra Società partecipate.

Il realizzarsi di questi tre obiettivi, vorrebbe la Repubblica di San Marino all'avanguardia in questo settore con notevoli ricadute economiche e di immagine, nonché la localizzazione ideale per industrie multinazionali interessate all'innovazione ed alla ricerca.

Altro importante impegno assunto dalla Repubblica Italiana è quello di favorire l'ingresso di San Marino nei sistemi multilaterali di protezione e di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, quale ad esempio l'Ufficio del Brevetto Europeo di Monaco di Baviera o la Convenzione stessa di Lugano, ove necessario che uno Strato già membro proponga l'ingresso a favore di chi ancora non lo è.

L'articolo 3 prevede collaborazione in materia di trasporti su strada da realizzarsi con la creazione di un tavolo di concertazione con il supporto tecnico del Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e degli enti responsabili nazionali, regionali e locali al fine di realizzare opere stradali di collegamento fra la Repubblica di San Marino e l'Italia. Pur se non è esplicitato, per evidenti ragioni di opportunità, coinvolgendo un organismo terzo, cioè l'Unione Europea, si é altresì convenuto che la materia riguardante la viabilità tra un Paese membro con quella di un Paese terzo, come risulta attualmente, la Repubblica di San Marino potrebbe beneficiare di finanziamenti comunitari permettendo così la realizzazione delle opere che per loro natura risultano, generalmente, estremamente costose.

L'articolo 4 prevede di implementare le intese anche in materia aeronautica dando pieno sostegno all'utilizzazione dell'aeroporto di Rimini - San Marino realizzando fruttuose sinergie fra i due Paesi per un ulteriore sviluppo.

L'articolo 5, collaborazione in materia marittima, disciplina invece la collaborazione prendendo atto che la Repubblica di San Marino sta realizzando un proprio registro navale che permetterà poi alle navi sammarinesi di utilizzare i porti italiani per il proprio armamento e per le proprie attività. L'accordo prevede cooperazione sia si tratti di nautica commerciale, sia si tratti di nautica da diporto.

La collaborazione nel campo della ricerca e delle Università é disciplinata invece dall'articolo 6 dell'accordo, ed in particolare viene prevista la cooperazione interuniversitaria tra le istituzioni dei due Paesi. Viene inoltre ipotizzata la definizione di ulteriori intese che con l'adozione delle misure necessarie migliorerà la cosiddetta "circolarità" dei docenti delle L'Università dei due Paesi, materia questa molto sentita perché finalizzata a reperimento di docenti di alto valore culturale e professionale per la nostra Università. Università che proprio quest'anno ha mosso un'interessante esperienza nel campo del Corso di Laurea di Industria e Design. Le parti intendono promuovere la collaborazione nella ricerca scientifica e tecnologica definendo programmi comuni che possono vedere investita anche l'Unione Europea. Viene altresì definito che la collaborazione scientifica possa realizzarsi anche con la creazione di un polo tecnologico nella Repubblica di San Marino che potrebbe gemellarsi con i corrispondenti parchi scientifici e tecnologici italiani.

Ma anche nel campo turistico, l'articolo 7 intende implementare la collaborazione dando un più forte contesto giuridico agli accordi già in vigore e prevedendo in  particolare l'approfondimento delle problematiche relative alla responsabilizzazione delle esigenze turistiche sammarinesi nella gestione dei flussi turistici soggetti al visto d'ingresso. Una soluzione di questa problematica consentirebbe ai nostri tour operator o agenzie turistiche di orientare nuovi flussi turistici da e verso quei Paesi che hanno necessità di un visto d'ingresso che attualmente viene rilasciato solo a favore delle agenzie turistiche italiane.

L'articolo 8 prevede importanti collaborazioni anche nel campo sanitario; prevede che intese tecniche e amministrative, oltretutto già in corso di definizione, possano consentire l'introduzione sul mercato italiano di prodotti farmaceutici, erboristici ed integratori alimentari, di produzione esclusivamente sammarinese. Viene inoltre ipotizzato un tavolo di confronto finalizzato ad allargare la cooperazione sanitaria esistente con la partecipazione delle regioni italiane interessate o limitrofe, per conseguire un'integrazione ottimale nelle rispettive programmazioni sanitarie e socio-sanitarie riguardante sia la medicina di base, sia quella specialistica, sia quella di eccellenza. Infine le parti concordano di approfondire la possibilità che l'Istituto per la Sicurezza Sociale di San  Marino sia considerato un provider ai fini del conseguimento dei crediti formativi.

L'articolo 9 estende il principio già contenuto nella Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato fra San Marino e Italia del 31 marzo 1939 della libera circolazione delle merci e dei prodotti di qualsiasi specie e regola la partecipazione dei rispettivi cittadini agli impegni e alle  professioni nell'altro Stato prevedendo l'equiparazione dei cittadini di entrambi gli Stati, anche ai fini dell'esercizio dell'attività professionale previo accertamento di una equipollenza dei requisiti. Ciò consentirà ai nostri professionisti, ingegneri, avvocati, commercialisti ecc... di iscriversi negli Albi professionali Italiani e viceversa senza dover sostenere ulteriori esami o tirocini qualora i percorsi formativi, lauree, tirocinio vengano considerati equipollenti, in base ad accordi specifici per ogni professione.

L'articolo 10 anticipa la possibilità di dare soluzione al riconoscimento degli atti notarili formati in uno Stato per l'uso nell'altro Stato. Per dare esecuzione al principio contenuto dall'articolo 10 occorre estendere alla Repubblica di San Marino le disposizioni interne italiane che già prevedono questa facoltà per la Repubblica Austriaca.

L'articolo 11 definisce la collaborazione tra i due Paesi per quanto attiene ai settori applicativi delle nuove tecnologie e dell'innovazione relativi alle tematiche della società dell'informazione dell'e-Government tramite uno scambio reciproco di conoscenze ed esperienze attraverso incontri tecnici fra gli organismi competenti dei rispettivi Paesi nel campo dell'innovazione e delle tecnologie.

L'articolo 12 già al momento in cui si é ipotizzata la stipula di un accordo di cooperazione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana, una delle tematiche da affrontare riguardava la fiscalità; un accordo sulla fiscalità aveva principalmente tre obiettivi: il primo quello di ridefinire i rapporti che avevano raggiunto una certa conflittualità rispetto a quella che comunque caratterizza i rapporti tra Stati sovrani; il secondo quello di attenuare gli effetti che l'entrata in vigore dell'accordo contro la doppia imposizione fiscale avrebbe creato sul nostro sistema economico: il terzo quello di prevedere un ridotto carico fiscale per meglio sostenere il progetto di sviluppo e rilancio dell'economia sammarinese nei settori di cooperazione elencati dall'articolo 1 all'articolo 11. L'articolo 12 dell'accordo di cooperazione sulla fiscalità accorpa tutti questi obiettivi. Il primo comma di detto articolo prevede una maggiore collaborazione anche nel campo fiscale. L'Italia si impegna a sostenere il pieno riconoscimento della piazza sammarinese nella comunità internazionale stabilendo di fatto che il processo di regolarità e trasparenza, avviato dal nostro Paese, è positivo e credibile e in sostanza è una forma di sdoganamento definitivo su questa materia.

Il secondo e il terzo obiettivo sono perseguibili con l'impegno italiano di verificare le condizioni perché la Repubblica di San Marino venga inclusa nella white-list e con l'impegno di avviare contatti tecnici per l'aggiornamento della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, firmato il 21 marzo 2002, anche nelle more della sua ratifica. Il processo di una sempre maggiore trasparenza in campo fiscale prevede l'assolvimento dell'impegno sammarinese assunto verso l'OCSE, di realizzare un efficace scambio di informazioni in materia fiscale.

L'articolo 12 ribadisce questo impegno pur lasciando la libertà negoziale per la sua entrata in vigore. L'OCSE sta concordando il cosiddetto "Level plain field" con i Paesi membri e con quelli cooperativi tra i quali annoverata la Repubblica di San Marino per dare applicazione alla scambio di informazione secondo lo standard OCSE 2002. Proprio in questa settimana è in corso in Australia, e c'è una qualificata delegazione sammarinese che segue questo Convegno e presto sapremo forse la modalità e i tempi in cui gli Stati collaborativi dovranno aderire e adeguarsi a questa nuova direttiva.

Con l'articolo 12 si stabilisce a priori che l'entrata in vigore di un nuovo accordo sullo scambio di informazioni comporterà una ricaduta di benefici, la "white list" e l'aggiornamento della Convenzione contro le doppie imposizioni, come ricordavo; rimane pertanto nella piena facoltà negoziale sammarinese di valutare, accelerare o ritardare un'intesa bilaterale tenendo conto dei tempi che la stessa OCSE stabilirà per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sullo scambio di informazioni. Si è evitato pertanto che una decisione a livello internazionale ci costringesse ad implementare il sistema e la metodologia dello scambio di informazioni fiscali senza poter concordare alcuna contropartita. Non si gioca più in difesa, come abbiamo fatto con l'ECOFIN in quanto la Repubblica di San Marino ha già assunto questo impegno nei confronti dell'OCSE, nell'anno 2000, con una precisa lettera che è qui allegata, nonché con l'Italia nel 1991, attraverso la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari, e dei successivi processi verbali del 1994, nonché l'impegno del 13 agosto 1997 relativo alla nota verbale inviata dalla Segreteria degli Esteri al Ministro Dini, sempre sulla stessa materia.

Infine, l'articolo 13 dell'Accordo prevede una disposizione per realizzare periodici incontri di verifica tra le parti proprio per meglio sostenere la collaborazione tra i due Paesi, considerata l'ampia articolazione della cooperazione economica ivi prevista e necessari aggiornamenti.

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