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00. DISLOCAZIONE DELLE ANTENNE

I.  LA LEGGE 

II. LE DELIBERE DEL CONGRESSO DI STATO

III. LA CONVENZIONE CON LA SOCIETà TCOM

IV. LE VIGNETTE DI RANFO (RANIERO FORCELLINI)

V. ARTICOLI DI GIORNALE

VI. regolamento servizi pubblici di telecomunicazioni

 

 

 

    Telefonia mobile GSM e UMTS nella Repubblica di San Marino

Articoli vari dal 2006, delibere del Congresso di Stato, Convenzione

 

La  legge sulle telecomunicazioni

 

 

LEGGE 28 Marzo 1988 n.57 (pubblicata il 31/3/88)

Disciplina dei servizi di telecomunicazioni

Art. 1

E' prerogativa esclusiva dello Stato, in tutto il territorio della Repubblica, l'installazione e la gestione in regime di monopolio di impianti e servizi di telecomunicazioni.

Art. 2

La realizzazione, l'esercizio e la gestione di servizi pubblici di telecomunicazioni potranno essere affidati, su proposta del Dicastero competente e deliberazione del Congresso di Stato, ad Aziende o Società private, mediante concessioni temporanee ad Aziende, Enti o Società, che saranno impegnate al rispetto delle convenzioni e delle norme di legge assicurando la correttezza e la riservatezza dei servizi.

Art. 3

Il Dicastero competente svolge anche funzioni di programmazione, coordinamento e controllo dell'intero settore delle comunicazioni.

Il predetto Dicastero è preposto altresì al controllo circa l'esatta applicazione degli atti di concessione, delle convenzioni internazionali, della regolamentazione dei servizi di telecomunicazioni e della presentazione al Congresso di Stato di proposte riguardanti le tariffe, le tasse, i canoni ed i contributi relativi ai servizi di telecomunicazioni.

Art. 4

E' prerogativa esclusiva dello Stato realizzare e gestire impianti per il servizio di radiodiffusione e radiodiffusione da satellite.

Tale prerogativa potrà essere esercitata attraverso la costituzione di uno o piu' Enti di gestione al quale o ai quali saranno affidati in concessione temporanea esclusiva i servizi di radiodiffusione e radiodiffusione da satellite.

Art. 5

Per lo svolgimento dei servizi di telecomunicazioni ad uso privato nonchè per l'utilizzazione delle necessarie apparecchiature, è richiesta apposita concessione o autorizzazione rilasciata dal Dicastero competente.

Le concessioni per servizi di telecomunicazioni ad uso privato non possono essere accordate se tra i punti estremi da collegare esiste simile servizio ad uso pubblico e quando lo stesso servizio può essere realizzato con altro mezzo trasmissivo messo a disposizione dall'Amministrazione Poste e Telecomunicazioni o suoi concessionari gestori di servizi pubblici.

Spetta sempre al Dicastero competente autorizzare eventuale collegamento di reti di telecomunicazioni ad uso privato di qualsiasi tipo, inerenti a qualsivoglia servizio, a reti di telecomunicazioni ad uso pubblico.

L'accesso e l'interconnessione di strutture atte alla raccolta, elaborazione e distribuzione pubblica dei dati e delle informazioni con reti pubbliche di telecomunicazioni, dovranno essere sempre autorizzate dal Dicastero competente.

Art. 6

Non sono soggetti a concessioni o autorizzazione impianti di citofonia e di videocitofoni.

I suddetti impianti non possono venire posti in comunicazione con altri impianti dello stesso tipo, nè possono essere collegati con impianti adibiti ad altro servizio.

Art. 7

Tutti i servizi di telecomunicazioni, con esclusione di quelli già affidati in concessione temporanea, e dei servizi di radiodiffusione e radiodiffusione da satellite, potranno essere affidati in concessione temporanea esclusiva ad un Ente, a partecipazione pubblica e/o privata.

L'operatività e le finalità dell'Ente saranno definite da apposita legge.

Art. 8

Il Dicastero competente ha facoltà di stipulare, su delega del Congresso di Stato, convenzioni con Amministrazione estere per regolare, nell'interesse comune, i servizi pubblici previsti nella presente legge.

Art. 9

La disciplina dei servizi pubblici di telecomunicazioni di cui alla presente legge sarà specificatamente regolata da appositi Decreti Reggenziali.

Art. 10

La realizzazione o la gestione di impianti ed in genere lo svolgimento, da parte di privati, di attività in contrasto con la presente legge - comprese quelle attività che comportino interruzione, disturbo o interferenze di impianti o servizi esistenti - sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a lire (art. 81 n.2 e art. 84 del Codice Penale).

Al reato può conseguire la confisca degli impianti e delle cose che servirono a commetterlo. In pendenza del giudizio, il giudice ordina l'immediata cessazione dell'attività illecita, con facoltà di disporre il sequestro degli impianti.

La segretezza e la riservatezza delle comunicazioni oggetto della presente legge sono tutelate dall'art. 190 del Codice Penale.

Art. 11

E' abrogata la Legge n.1 dell'8 marzo 1927.

Art. 12

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 marzo 1988/1687 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gianfranco Terenzi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva