|
Testo non ratificato dal Consiglio perchè
ritirato dallo stesso governo che lo aveva emanato. Il decreto, fra
l'altro, sostituisce due decreti precedenti in materia: 15
Marzo 2006 n.70 e
Decreto 6 giugno
2006 n. 81 decaduti per decorrenza dei termini per la
ratifica.
Nel testo del decreto ritirato si precisa
che "tutti i rapporti sorti e tutti gli atti emanati" in vigenza dei due
decreti precedenti (mai ratificati), sono sanati.
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO DELEGATO 18 ottobre 2006 n.109
Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di
San Marino
Visto l’articolo 9 della
Legge 28 marzo 1988 n.57
; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.56 adottata nella seduta del 9
ottobre 2006 ; Visti l’ articolo 5, comma 3 della Legge Costituzionale n.
185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2 , della Legge Qualificata n.186/2005 ;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato :
REGOLAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI
TELECOMUNICAZIONI
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
(Titolo breve)
1. Si farà riferimento al presente Regolamento come
"Regolamento dei servizi pubblici di Telecomunicazioni”.
Art.2
(Ambito di applicazione)
-
Le disposizioni del presente
Regolamento costituiscono un quadro normativo transitorio per la protezione
degli interessi dei Concessionari esistenti delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica nel territorio della Repubblica di San Marino, il
quale sarà applicato fino all'adozione della normativa per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica, che dovrà regolare in modo esauriente
tutte le questioni previste nel Piano Strategico delle Telecomunicazioni
della Repubblica di San Marino.
-
Il presente Regolamento
costituisce un quadro legislativo per:
(I°) l’istituzione di una Commissione con compiti
in materia di regolamentazione delle reti e servizi di Telecomunicazioni che
sarà responsabile dell'applicazione dei termini del Regolamento fino alla
creazione di un istituto regolatore permanente;
(II°) i diritti e gli obblighi legali imposti dalle
Concessioni per la fornitura di reti e/o servizi di comunicazione elettronica
concesse nella Repubblica di San Marino;
(III°) i principi generali che sottintendono
all'uso e all'assegnazione di risorse insufficienti ai Concessionari, ivi
compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo numeri e spettro
radioelettrico;
(IV°) i diritti e i doveri dei Concessionari
rispetto alle richieste di qualsiasi forma di accesso e/o interconnessione
relativi al territorio della Repubblica di San Marino o in relazione ai
consumatori residenti a San Marino;
(V°) definire le modalità di applicazione del
meccanismo di risoluzione delle controversie stabilito nel presente Regolamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si
applicano fatte salve le disposizioni della legislazione attualmente vigente o
adottata in futuro nella Repubblica di San Marino, relativa alla
regolamentazione del contenuto del settore audiovisivo.
Art.3
(Interpretazione)
1. Per gli scopi del presente Regolamento, tranne
nei casi in cui il contesto indichi altrimenti, tutte le espressioni tecniche
assumono il significato attribuito loro nelle varie direttive del Parlamento
Europeo e del Consiglio Europeo del 7 marzo 2002, vale a dire: Direttiva
2002/19/CE, Direttiva 2002/20/CE, Direttiva 2002/21/CE e Direttiva 2002/22/CE, a
seconda del caso.
PARTE II LA COMMISSIONE
Art.4
(Designazione dei poteri della Commissione)
-
Il Congresso di Stato nomina la
Commissione per la regolamentazione delle comunicazioni elettroniche.
-
La Commissione deterrà i pieni
poteri esecutivi secondo i termini stabiliti nel presente Regolamento in
relazione al comma successivo.
-
Il ruolo della Commissione
terminerà nel momento in cui si istituisca per legge un'istituzione per
esercitare i poteri di un'autorità di regolamentazione.
Art.5
(Effetti legali delle decisioni della Commissione)
-
Le decisioni prese dalla
Commissione avranno pieno effetto legale.
-
Per "Decisione" si intende un
atto amministrativo il cui risultato è l’imposizione di un obbligo a un
Concessionario.
-
Le decisioni prese dalla
Commissione possono essere soggette a revisione amministrativa preliminare
da parte del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino. In attesa
dell'esito della suddetta revisione amministrativa, la decisione della
Commissione è valida nella sua interezza.
Art. 6
(Assistenza alla Commissione)
1. Nell'esercizio dei suoi poteri secondo il
presente Regolamento, la Commissione può agire da sola o può essere supportata
nell'adempimento delle sue funzioni da esperti con competenze di tipo legale,
economico, tecnico o industriale, secondo le opportunità.
-
Nell'esercizio dei suoi poteri
secondo la Parte VI, articolo 20, comma 3, del presente Regolamento, la
Commissione è assistita da due membri esperti della Giuria di Risoluzione
delle Controversie. La Commissione dovrà consultare i Concessionari soggetti
ad una delle procedure avviate secondo i termini della Parte VI del presente
Regolamento quanto all'identità dei due esperti che siederanno con la
Commissione nella Giuria di Risoluzione delle Controversie. La Commissione
dovrà, nell'esercizio ragionevole della sua discrezione e con il dovuto
riguardo a qualsiasi riserva dei Concessionari coinvolti nella procedura,
scegliere i due membri della giuria di esperti.
-
Le decisioni della Giuria di
Risoluzione delle Controversie prese secondo la Parte VI del presente
Regolamento dovranno essere accettate con una maggioranza di 2:1. La
Commissione ha diritto di esprimere un singolo voto.
-
Il compenso giornaliero e le
spese vive degli esperti esterni nominati dalla Commissione dovranno essere
sostenute in eguale misura dai Concessionari della controversia giudicata
secondo la Parte VI del presente Regolamento. Il compenso giornaliero per
gli esperti indipendenti assunti secondo questa Parte dovrà essere divulgato
in anticipo ai Concessionari coinvolti nella procedura iniziata secondo la
Parte VI del presente Regolamento.
Art.7
(Poteri della Commissione per la raccolta di
informazioni)
-
La Commissione può richiedere
direttamente informazioni pertinenti all'adeguato esercizio delle sue
competenze ai Concessionari e agli uffici della Pubblica Amministrazione.
-
La Commissione ha il potere di
verificare la correttezza di qualsiasi informazione ricevuta in risposta a
una richiesta di informazioni secondo il presente articolo.
Art.8
(Sanzioni)
1. La Commissione ha il potere di imporre sanzioni
economiche se il Concessionario in questione non fornisce le informazioni
richieste in modo tempestivo o se tali informazioni si rivelano false.
PARTE III REGIME DI CONCESSIONE
Art.9
(Diritti dei Concessionari)
-
Un Concessionario può: (I°)
fornire reti e/o servizi di comunicazioni elettroniche nel territorio
della Repubblica di San Marino, secondo i termini indicati nella sua
Concessione;
-
(II°) richiedere che le
autorità competenti della Repubblica di San Marino concedano i diritti
necessari per installare strutture sopra e sotto il suolo e nello spazio
sovrastante di proprietà pubblica o privata allo scopo di fornire reti
di comunicazioni pubbliche o reti di comunicazioni elettroniche.
-
Qualora un Concessionario
fornisca un servizio e/o una rete di comunicazioni elettroniche al pubblico,
la Concessione deve attribuirgli anche, per presunzione necessaria, il
diritto di negoziare l’interconnessione con qualsiasi impresa autorizzata in
uno Stato Membro dell'Unione Europea e, dove applicabile, ottenere
dall’impresa l’accesso o ’interconnessione per fornire una rete o un
servizio di comunicazioni elettroniche pubblicamente disponibile.
-
La Commissione dovrà, in caso
di richiesta, concedere al Concessionario una dichiarazione: (I°)
confermando che è stata ottenuta una Concessione; (II°) comunicando in
dettaglio le circostanze in cui il Concessionario dispone del diritto a:
-
inoltrare una domanda per
la fornitura di diritti per la costituzione di strutture;
-
negoziare particolari
forme di accesso alla rete;
-
ottenere
l'interconnessione;
-
assumere il ruolo di
agente per la relativa utenza nell'esercizio del suo diritto di
portabilità del numero;
-
ottenere la selezione e/o
la preselezione della portante, secondo richiesta;
-
esercitare qualsiasi
altro diritto assegnato dalla Concessione.
Art.10
(Diritto di utilizzo di numeri e frequenze)
1. Qualora la Commissione ritenga necessario
concedere il diritto di usare numeri del Piano di numerazione o frequenze del
Piano delle frequenze della Repubblica di San Marino, assegnerà tali diritti in
conformità alla Concessione e coerentemente con le disposizioni della Parte IV
del presente Regolamento.
Art.11
(Conformità alle condizioni delle Concessioni)
-
La Commissione può imporre
condizioni ragionevoli in ogni concessione di numerazioni o frequenze
rilasciate. Tali condizioni saranno estratte solo dalla Parte A
dell’Allegato alla Direttiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio Europeo del 7 marzo 2002 sull’autorizzazione di reti e servizi di
comunicazioni elettroniche, salvo diversa specifica espressa nei termini
della Concessione stessa. La Commissione può, di volta in volta, variare
tali termini, dopo aver consultato il Concessionario o i Concessionari
interessati.
-
La Commissione può richiedere ai
Concessionari che utilizzano numeri o frequenze assegnati in base a una
Concessione di fornire obbligatoriamente le informazioni necessarie per
verificare la conformità alle condizioni della Concessione.
-
La Commissione può fare tutto
quanto in suo potere, comprese l'imposizione di sanzioni amministrative, per
garantire che un Concessionario rispetti le condizioni della sua Concessione
in relazione all'uso di numero e/o frequenze e dovrà adottare una Decisione
dopo aver concesso al Concessionario interessato l'opportunità di correggere
eventuali violazioni e dopo aver garantito al Concessionario il diritto di
esprimere il suo punto di vista prima dell'adozione di una Decisione finale.
-
Le eventuali sanzioni
amministrative comminate devono essere appropriate e proporzionate agli atti
di non conformità.
-
Qualora la Commissione disponga
delle prove di una violazione delle condizioni di una Concessione che
rappresenti una grave ed immediata minaccia all’incolumità pubblica, alla
sicurezza pubblica e alla salute pubblica, o crei gravi problemi economici
od operativi per gli altri fornitori o utenti di reti o servizi di
comunicazioni elettroniche, può ordinare misure provvisorie urgenti per
correggere la situazione prima di adottare una Decisione definitiva.
PARTE IV CONCESSIONE DI DIRITTI DI UTILIZZO DI
NUMERI E FREQUENZE
Art.12
(Diritto di utilizzo di numeri e frequenze)
-
Qualora la Commissione ritenga
necessario concedere il diritto di usare numeri del Piano di numerazione
della Repubblica di San Marino o frequenze dal Piano delle frequenze della
Repubblica di San Marino, assegnerà tali diritti alla Concessione rilasciata
al relativo fornitore di reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
-
Nell’assegnazione del diritto di
utilizzo di numeri o frequenze aggiuntivi non assegnati esplicitamente nei
termini della Concessione, o nel caso le condizioni d'uso richiedano
modifiche, la Commissione dovrà effettuare tali concessioni aggiuntive o
modifiche tenendo conto delle norme di numerazione internazionali e delle
disposizioni del Radio Regolamento Internazionale, che sancisce le regole di
coordinamento e di ripartizione delle frequenze e deve assicurare una
adeguata flessibilità, in modo da facilitare l’introduzione di nuovi servizi
elettronici e la concessione di diritti di utilizzo di numeri e frequenze in
modo non discriminatorio e trasparente.
Art.13
(Obblighi dei Concessionari)
1. Secondo i termini della Concessione in
discussione, la Commissione può imporre uno o più dei seguenti obblighi su
qualsiasi Concessionario che ha ottenuto un diritto di utilizzo dei numeri: (I°)
definizione del servizio per cui il numero sarà utilizzato, compresi tutti i
requisiti collegati
alla fornitura di tale servizio; (II°) l'uso
efficace ed efficiente dei numeri; (III°) trasferibilità del numero secondo i
termini del presente Regolamento; (IV°) un obbligo di fornire informazioni del
database abbonati pubblico;
(V°) durata massima; (VI°) trasferimento dei
diritti all'iniziativa del giusto titolare e le condizioni per tale
trasferimento; (VII°) tariffe d'uso in conformità al presente Regolamento e alla
Concessione stessa; (VIII°) esecuzione di tutti gli impegni che il
Concessionario che ha ottenuto la concessione possa
aver assunto nel corso di una procedura di
selezione concorrenziale e comparativa; (IX°) obblighi in base ai pertinenti
accordi internazionali correlati all'uso di numeri.
2. La Commissione può imporre uno o più dei
seguenti obblighi su qualsiasi Concessionario che ha ottenuto un diritto di
utilizzo delle frequenze: (I°) designazione del servizio o tipo di rete o
tecnologia per cui il diritto di utilizzo della
frequenza è stato concesso, compreso se applicabile
l’uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o
servizi audiovisivi specifici; (II°) uso razionale, efficace ed efficiente delle
frequenze, compresi se appropriati i requisiti di copertura; (III°) condizioni
tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e limitare
l’esposizione del pubblico a campi
elettromagnetici; (IV°) durata massima, suscettibile di modifiche nel Piano
delle frequenze di San Marino; (V°) trasferimento dei diritti all'iniziativa del
giusto titolare e le condizioni per tale trasferimento; (VI°) tariffe d'uso,
tenendo in debita considerazione la qualità dei servizi offerti; (VII°)
esecuzione di tutti gli impegni che l'impresa che ha ottenuto la concessione ha
assunto nel
corso di una procedura di selezione concorrenziale
e comparativa; (VIII°) obblighi in base ai pertinenti accordi internazionali o
regionali correlati all'uso delle frequenze.
-
Le Decisioni della
Commissione che riguardano la concessione di un diritto di utilizzo di
numeri e/o frequenze devono essere notificate al relativo Concessionario
e il rilascio della concessione deve essere pubblicato entro: (I°) tre
(3) settimane dalla data della presentazione dell’istanza completa, nel
caso di numeri
-
assegnati per scopi specifici
nel Piano di numerazione di San Marino; (II°) sei (6) settimane dalla
data della presentazione dell’istanza completa, nel caso di frequenze
assegnate per scopi specifici nel Piano delle frequenze di San Marino.
-
Il rilascio al Concessionario del
diritto di utilizzo delle frequenze di cui al comma precedente si intende di
frequenze assegnate dalla Repubblica di San Marino e coordinate in ambito
ITU con gli Stati membri secondo i criteri descritti dal Radio Regolamento.
Possono essere previsti casi di assegnazioni temporanee e sperimentali, solo
per servizi giudicati non compromettenti a livello di interferenze o
pregiudizievoli ad altri servizi di comunicazioni elettroniche di altri
Paesi. Tali frequenze, comunque, dovranno seguire successivamente le
procedure sancite dall’ITU.
PARTE V FORNITURA DI ACCESSO E INTERCONNESSIONE
Art.14
(Diritti ed obblighi dei Concessionari)
-
I Concessionari fornitori di reti
e/o servizi di comunicazioni elettroniche sono liberi di contrattare tra
loro intese tecniche e commerciali per l’accesso e/o l’interconnessione
producendo la prova del possesso di Concessione per fornire tali reti e/o
servizi in una giurisdizione riconosciuta dalla Repubblica di San Marino.
-
I Concessionari per la fornitura
di reti di comunicazioni elettroniche all’interno della Repubblica di San
Marino avranno diritto a contrattare tra loro l’interconnessione per la
fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche pubblicamente
disponibili.
-
I Concessionari per la fornitura
di reti di comunicazioni elettroniche presenti nella Repubblica di San
Marino avranno l’obbligo, su richiesta di altri Concessionari per la
fornitura delle reti di comunicazioni pubbliche, di contrattare tra loro
l’interconnessione allo scopo di fornire servizi di comunicazioni
elettroniche pubblicamente disponibili.
-
Le interconnessioni delle reti
dei Concessionari con le reti di comunicazioni elettroniche della Pubblica
Amministrazione potranno avvenire anche sotto forma di accordi privati.
-
I Concessionari non potranno
proporre equivalenti servizi di accesso o interconnessione a termini e
condizioni diversi alle diverse imprese, né offrire tali servizi in base a
costi e termini non correlati agli effettivi servizi di accesso o
interconnessione forniti.
-
I Concessionari che acquisiscono
informazioni da un altro Concessionario prima, durante e dopo il processo di
trattativa per le intese di accesso o interconnessione, devono utilizzare
tali informazioni esclusivamente per lo scopo per le quali sono state
fornite e devono rispettare in qualsiasi momento la riservatezza dei dati
trasmessi o memorizzati. Le informazioni ricevute non devono essere
comunicate ad altri, in particolare ad altri reparti, affiliati o partner
della parte che riceve le informazioni, per la quale possono costituire un
vantaggio concorrenziale.
Art.15
(Poteri e responsabilità della Commissione)
1. Coerentemente ai poteri conferiti alla
Commissione dal presente Regolamento, la Commissione incoraggerà e, laddove
opportuno, garantirà adeguato accesso, interconnessione e interoperabilità dei
servizi, tenendo conto degli obiettivi descritti nella presente Parte. A questo
scopo, la Commissione può imporre: (I°) nella misura in cui sia necessario per
garantire la connettività “end-to-end”, obblighi sulle
imprese che controllano l’accesso agli utenti
finali, compreso, in casi giustificati, l’obbligo di interconnettere reti che
non siano già interconnesse;
(II°) nella misura in cui sia necessario per
garantire l’accessibilità per gli utenti finali a servizi radiofonici e
televisivi in tecnica digitale all’interno di San Marino, obblighi sugli
operatori di fornire l’accesso in base a termini ragionevoli e non
discriminatori alle seguenti strutture:
(a)
Interfacce di programma applicativo (API);
(b)
Guide elettroniche di programma (EPG).
-
Imponendo a un operatore
l’obbligo di fornire l’accesso in base alla presente Parte del Regolamento,
la Commissione può prescrivere condizioni tecniche e operative che il
fornitore e/o i beneficiari di tale accesso devono soddisfare, per garantire
il normale funzionamento della rete, secondo specifici standard tecnici o
specifiche sviluppati dagli enti di standardizzazione europei, quali CEN,
CENELEC o ETSI. Nel caso non esistano standard europei, la Commissione può
far riferimento a standard pertinenti stabiliti da enti internazionali, ad
esempio l’ITU o, se anche quest’ultimi non fossero ancora disponibili, la
Commissione può fare riferimento alle raccomandazioni emanate da enti
internazionali o europei, come l'ITU o la CEPT.
-
Gli obblighi e le condizioni
imposte in base al presente articolo devono basarsi su criteri obiettivi,
trasparenti, proporzionati e non discriminatori.
Art.16
(Obbligo di non discriminazione)
-
In caso di avvio della procedura
di risoluzione delle controversie secondo la Parte VI del presente
Regolamento, la Commissione può, come parte delle condizioni di risoluzione,
imporre al Concessionario interessato un obbligo di non discriminazione in
relazione alla fornitura di interconnessione e/o accesso.
-
Gli obblighi di non
discriminazione devono garantire, in particolare, che il Concessionario ad
essi soggetto: (I°) fornisca accesso o interconnessione applicando
condizioni equivalenti in circostanze
equivalenti ad altre imprese fornendo servizi
equivalenti; (II°) fornisca servizi e informazioni ad altri alle stesse
condizioni e con la stessa qualità garantite ai servizi propri, o dei suoi
reparti, affiliati o partner.
Art.17
(Obblighi di accesso e utilizzo di strutture di
rete specifiche)
-
Laddove i Concessionari non sono
in grado di raggiungere un accordo sui termini di accesso a specifici
elementi di rete e alle strutture e/o servizi associati, la Commissione più
imporre ai Concessionari, nell'ambito dell'esercizio dei suoi poteri nella
procedura di risoluzione delle controversie definita nella Parte VI del
presente Regolamento, obblighi di adempimento di richieste ragionevoli di
accesso e di uso di specifici elementi di rete e strutture associate.
-
Nell'esercizio dei poteri
conferiti secondo la Parte VI del presente Regolamento, nell'imposizione
dell'obbligo d'accesso stabilito dal comma 1 del presente articolo, la
Commissione può richiedere agli operatori di adottare uno o più dei seguenti
comportamenti: (I°) assegnare a terzi l’accesso a elementi e/o strutture di
rete specificati, compreso l’accesso
dissociato al circuito locale;
(II°) non revocare l’accesso alle strutture già
concesso;
(III°) fornire servizi specifici all’ingrosso
perché terzi li rivendano;
(IV°) assegnare accesso aperto a interfacce
tecniche, protocolli e altre tecnologie fondamentali,
indispensabili per l’interoperabilità di servizi o
servizi di rete virtuali;
(V°) fornire la co-localizzazione o altre forme di
condivisione delle strutture, compresi condotti, edifici o tralicci;
(VI°) fornire servizi specifici necessari per
assicurare l’interoperabilità di servizi “end-to-end” agli utenti, comprese
strutture per servizi di rete intelligente o roaming su reti mobili;
(VII°) fornire l’accesso a sistemi di supporto
operativo o sistemi di software simili, necessari per
garantire la leale concorrenza nella fornitura di
servizi; (VIII°) interconnettere reti o strutture di rete, comprese le strutture
connesse. Nell'adempimento del presente articolo, la Commissione può aggiungere
a tali obblighi condizioni relative all’equità e alla ragionevolezza.
3. Laddove la Commissione ritenga che la
particolare forma di accesso imposta dovrebbe essere fornita con orientazione al
costo dei prezzi, l'onere della prova che i prezzi in questione sono ricavati
dai costi, tenendo conto di un ammontare o di un utile sul capitale investito
ragionevole, spetta al Concessionario incaricato della fornitura dell'accesso.
Nell'imposizione dell'orientazione al costo dei prezzi, la Commissione dovrà
applicare un modello di costo incrementale medio su lungo periodo (LRAIC)
laddove sono disponibili dati accurati. In alternativa, la Commissione può
legittimamente affidarsi all'utilizzo di parametri per stabilire l'orientazione
al costo delle tariffe di un operatore ragionevolmente efficiente.
Art.18
(Co-localizzazione e condivisione della struttura)
-
I Concessionari fornitori di reti
e/o servizi di comunicazioni elettroniche avranno il diritto di negoziare
intese per l’uso e/o l’accesso alle loro strutture e installazioni da parte
di qualsiasi altro Concessionario per la collocazione e/o la condivisione
della struttura.
-
A seguito di deferimento da
qualsiasi Concessionario di una controversia in relazione all’accordo citato
nel comma 1, il Concessionario ha facoltà di adottare misure per risolvere
la controversia, secondo le disposizioni della Parte VI del presente
Regolamento; in questo contesto, l’accordo in questione sarà considerato
accordo di interconnessione.
Art.19
(Selezione del vettore e preselezione del vettore)
1. Qualsiasi Concessionario fornitore di reti e/o
servizi di comunicazioni elettroniche interconnesso avrà facoltà di contrattare,
con un Concessionario fornitore di connessione e uso della rete telefonica
pubblica presso una sede fissa, la possibilità per i propri abbonati di accedere
ai servizi del Concessionario fornitore di servizi telefonici pubblicamente
disponibili: (I°) su base “call-by-call” con digitazione di codice di selezione
vettore;
(II°) mediante una pre-selezione dotata di funzione
per ignorare ogni scelta preselezionata su base “call-by-call”, digitando un
codice di selezione vettore.
2. La Commissione ha facoltà, a seguito di
deferimento da qualsiasi Concessionario che richiede tale accesso in relazione
alle procedure stabilite nella Parte VI del presente Regolamento, di garantire
che la struttura dei prezzi per l’accesso e l’interconnessione correlata alla
fornitura delle funzioni indicate nel comma 1 sia orientata al costo e che gli
eventuali costi diretti per gli abbonati non fungano da disincentivo per l’uso
di tali funzioni.
Art.20
(Trasferibilità dei numeri)
-
A complemento dei vari obblighi
di accesso e interconnessione citati nella presente Parte, la Commissione
può richiedere, nell'esercizio dei poteri conferitogli dalla Parte VI del
presente Regolamento, che all’interno degli archi di numerazione assegnati
alla Repubblica di San Marino, un Concessionario fornitore di un servizio di
telefonia pubblicamente disponibile, compreso il servizio mobile, garantisca
che gli abbonati di tale servizio possano, su richiesta, conservare il
proprio numero indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio: (I°)
in caso di numeri geografici, presso una specifica ubicazione; (II°) in caso
di numeri non geografici, in qualsiasi ubicazione. Gli obblighi prescritti
dal presente comma si applicheranno al trasferimento di numeri tra reti
fornitrici di servizi presso un’ubicazione fissa e reti mobili. Tale obbligo
può essere esteso dalla Commissione fino a coprire il trasferimento di
numeri tra reti fisse e mobili, al fine di favorire la convergenza tra
servizi fissi e mobili, dopo un adeguato consulto pubblico convocato dalla
Commissione sulla questione.
-
La Commissione ha facoltà, in
riferimento al comma 1 del presente articolo, di prendere misure aggiuntive
per assicurare che la struttura dei prezzi di interconnessione correlata
alla fornitura della trasferibilità del numero sia orientata al costo e che
gli eventuali costi diretti per gli abbonati, se applicati, non fungano da
disincentivo per l’utilizzo di tale funzione.
-
A discrezione della Commissione,
gli obblighi stabiliti dal comma 2 del presente articolo possono includere
un requisito secondo il quale non vi saranno costi diretti per gli abbonati,
applicati dal Concessionario interessato da tali obblighi, in relazione alla
trasferibilità del numero.
-
Qualora il diritto di
trasferibilità dei numeri sia un diritto che venga a trovarsi in essere a
beneficio dei singoli utenti finali, secondo gli scopi del presente
Regolamento, la sua applicazione sarà delegata al Concessionario verso le
cui reti e/o servizi gli abbonati in questione richiedono la trasferibilità
del numero. Di conseguenza, la procedura di risoluzione delle controversie
stabilita nella Parte VI del presente Regolamento può essere avviata da un
Concessionario che agisca nel ruolo di agente per tale capacità e sarà
soggetta ad altre esigenze della Parte VI per analogia.
PARTE VI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art.21
(Risoluzione delle controversie tra Concessionari)
-
Nel caso di controversia o
controversie emerse tra Concessionari in connessione con obblighi derivanti
dal presente Regolamento, la Commissione, fatte salve le disposizioni del
presente articolo, su richiesta scritta di qualsiasi Concessionario, avvierà
una procedura di risoluzione della controversia. Tale procedura può
affrontare numerose questioni derivate dagli obblighi imposti dal presente
Regolamento o può essere correlata a una serie di controversie in relazione
agli obblighi imposti dal presente Regolamento, che la Commissione ha
facoltà di considerare separatamente o nell'insieme nell'esercizio dei
poteri conferitogli dalla presente Parte.
-
Una procedura di risoluzione
della controversia conforme alla presente Parte può essere avviata su
richiesta di un Concessionario se è dimostrato che il Concessionario
richiedente ha cercato una contrattazione in buona fede, nel rispetto dei
diritti elencati nel presente Regolamento, ma non è
stato in grado di ottenere tali diritti dopo
l'inizio delle contrattazioni da parte del richiedente per un periodo di almeno
due (2) mesi dalla data in cui la contrattazione è stata avviata.
-
Una procedura di risoluzione
delle controversie avviata in conformità alla presente Parte sarà condotta
dalla Commissione e da due esperti indipendenti (collettivamente definiti
"Giuria di Risoluzione delle Controversie"), selezionati con i mezzi e le
condizioni specificati nella Parte II, articolo 6, commi 2 e 4, del presente
Regolamento.
-
In seguito all'affidamento alla
giurisdizione della risoluzione della controversia avviata in conformità
alla presente Parte, la Giuria di Risoluzione delle Controversie dovrà, nel
più breve tempo possibile, e solo in circostanze eccezionali per le quali la
Commissione consideri opportuno estendere tale periodo, adottare una
Decisione volta a risolvere la controversia entro due (2) mesi dalla data in
cui la controversia gli è stata notificata per iscritto da uno dei
Concessionari coinvolti nella controversia.
-
La Decisione sarà adottata dalla
Commissione e mirerà a garantire la conformità ai requisiti del presente
Regolamento.
-
Nella risoluzione di eventuali
controversie avviate in conformità alla presente Parte, la Commissione dovrà
attenersi con dovuto rispetto alle procedure standard internazionali
("parametri") e alla procedura amministrativa della Commissione Europea,
soprattutto in assenza di dati accurati sui costi che informino la
Commissione dell'effettivo costo di fornitura di una particolare forma di
accesso o interconnessione.
-
La Commissione può decidere di
non avviare l’indagine indicata in questo articolo se ritiene che le parti
dispongano di sufficienti mezzi di risoluzione della controversia in modo
tempestivo o se uno qualsiasi dei Concessionari ha avviato un procedimento
legale in relazione alla controversia stessa.
-
Se la Commissione decide di non
avviare un’indagine in base al presente articolo, ne darà tempestiva
comunicazione alle parti, corredando la Decisione delle motivazioni per cui
è stata adottata.
-
Il Concessionario a cui si
applica una Decisione della Commissione in base alla presente Parte deve
rispettare le disposizioni della Decisione applicabili.
-
La Commissione notificherà a ogni
parte interessata una Decisione corredata delle motivazioni e delle
indicazioni per acquisire le copie o le informazioni riguardanti la
Decisione stessa.
-
Secondo i termini del comma 7 del
presente articolo, la procedura stabilita nell'articolo non impedisce ad
alcun Concessionario di avviare un’azione presso il Tribunale Unico, dinanzi
alle sezioni investite della giurisdizione per dibattere la controversia in
questione.
Art.22
(Risoluzione di controversie transfrontaliere)
1. Nel caso di controversie transfrontaliere emerse
in relazione a diritti od obblighi derivanti dal presente Regolamento o da
“acquis” comunitario dell’Unione Europea, la Commissione mirerà a rispettare le
procedure fissate dall’Unione Europea, qualora le controversie rientranti
nell’ambito del presente Regolamento abbiano un carattere transfrontaliero.
Art.23
(Imprescrittibilità della Decisione della
risoluzione della controversia)
1. Una Decisione presa in conformità a questa Parte
del presente Regolamento non cadrà in prescrizione in caso di conversione in
legge della legislazione primaria in futuro e continuerà ad essere applicata,
salvo: (I°) ripetizione esplicita; (II°) incoerenza con una o più disposizioni
delle normative vigenti.
Art. 24
(Disposizione finale)
1. Sono fatti salvi tutti i rapporti sorti e tutti
gli atti emanati in vigenza del Decreto 15 Marzo 2006 n.70 decaduto per
decorrenza dei termini per la ratifica successivamente reiterato con
Decreto 6 giugno 2006 n.
81 anch’esso decaduto per decorrenza dei termini per la ratifica.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 ottobre
2006/1706 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta |
|