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00. DISLOCAZIONE DELLE ANTENNE

I.  LA LEGGE 

II. LE DELIBERE DEL CONGRESSO DI STATO

III. LA CONVENZIONE CON LA SOCIETà TCOM

IV. LE VIGNETTE DI RANFO (RANIERO FORCELLINI)

V. ARTICOLI DI GIORNALE

VI. regolamento servizi pubblici di telecomunicazioni

    Telefonia mobile GSM e UMTS nella Repubblica di San Marino

Articoli vari dal 2006, delibere del Congresso di Stato, Convenzione

 

Decreto sulla telefonia presentato in Consiglio ma ritirato nella seduta del 23 novembre 2006

 

Testo non ratificato dal Consiglio perchè ritirato dallo stesso governo che lo aveva emanato. Il decreto, fra l'altro, sostituisce due decreti precedenti in materia:  15 Marzo 2006 n.70  e  Decreto 6 giugno 2006 n. 81  decaduti per decorrenza dei termini per la ratifica.

Nel testo del decreto ritirato si precisa che "tutti i rapporti sorti e tutti gli atti emanati" in vigenza dei due decreti precedenti (mai ratificati), sono sanati.

 

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 18 ottobre 2006 n.109

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 9 della Legge 28 marzo 1988 n.57 ; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.56 adottata nella seduta del 9 ottobre 2006 ; Visti l’ articolo 5, comma 3 della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2 , della Legge Qualificata n.186/2005 ; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato :

REGOLAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI TELECOMUNICAZIONI

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Titolo breve)

1. Si farà riferimento al presente Regolamento come "Regolamento dei servizi pubblici di Telecomunicazioni”.

Art.2

(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono un quadro normativo transitorio per la protezione degli interessi dei Concessionari esistenti delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica nel territorio della Repubblica di San Marino, il quale sarà applicato fino all'adozione della normativa per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, che dovrà regolare in modo esauriente tutte le questioni previste nel Piano Strategico delle Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino.

  2. Il presente Regolamento costituisce un quadro legislativo per:

(I°) l’istituzione di una Commissione con compiti in materia di regolamentazione delle reti e servizi di Telecomunicazioni che sarà responsabile dell'applicazione dei termini del Regolamento fino alla creazione di un istituto regolatore permanente;

(II°) i diritti e gli obblighi legali imposti dalle Concessioni per la fornitura di reti e/o servizi di comunicazione elettronica concesse nella Repubblica di San Marino;

(III°) i principi generali che sottintendono all'uso e all'assegnazione di risorse insufficienti ai Concessionari, ivi compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo numeri e spettro radioelettrico;

(IV°) i diritti e i doveri dei Concessionari rispetto alle richieste di qualsiasi forma di accesso e/o interconnessione relativi al territorio della Repubblica di San Marino o in relazione ai consumatori residenti a San Marino;

(V°) definire le modalità di applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie stabilito nel presente Regolamento.

3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano fatte salve le disposizioni della legislazione attualmente vigente o adottata in futuro nella Repubblica di San Marino, relativa alla regolamentazione del contenuto del settore audiovisivo.

Art.3

(Interpretazione)

1. Per gli scopi del presente Regolamento, tranne nei casi in cui il contesto indichi altrimenti, tutte le espressioni tecniche assumono il significato attribuito loro nelle varie direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 7 marzo 2002, vale a dire: Direttiva 2002/19/CE, Direttiva 2002/20/CE, Direttiva 2002/21/CE e Direttiva 2002/22/CE, a seconda del caso.

PARTE II LA COMMISSIONE

Art.4

(Designazione dei poteri della Commissione)

  1. Il Congresso di Stato nomina la Commissione per la regolamentazione delle comunicazioni elettroniche.

  2. La Commissione deterrà i pieni poteri esecutivi secondo i termini stabiliti nel presente Regolamento in relazione al comma successivo.

  3. Il ruolo della Commissione terminerà nel momento in cui si istituisca per legge un'istituzione per esercitare i poteri di un'autorità di regolamentazione.

Art.5

(Effetti legali delle decisioni della Commissione)

  1. Le decisioni prese dalla Commissione avranno pieno effetto legale.

  2. Per "Decisione" si intende un atto amministrativo il cui risultato è l’imposizione di un obbligo a un Concessionario.

  3. Le decisioni prese dalla Commissione possono essere soggette a revisione amministrativa preliminare da parte del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino. In attesa dell'esito della suddetta revisione amministrativa, la decisione della Commissione è valida nella sua interezza.

Art. 6

(Assistenza alla Commissione)

1. Nell'esercizio dei suoi poteri secondo il presente Regolamento, la Commissione può agire da sola o può essere supportata nell'adempimento delle sue funzioni da esperti con competenze di tipo legale, economico, tecnico o industriale, secondo le opportunità.

  1. Nell'esercizio dei suoi poteri secondo la Parte VI, articolo 20, comma 3, del presente Regolamento, la Commissione è assistita da due membri esperti della Giuria di Risoluzione delle Controversie. La Commissione dovrà consultare i Concessionari soggetti ad una delle procedure avviate secondo i termini della Parte VI del presente Regolamento quanto all'identità dei due esperti che siederanno con la Commissione nella Giuria di Risoluzione delle Controversie. La Commissione dovrà, nell'esercizio ragionevole della sua discrezione e con il dovuto riguardo a qualsiasi riserva dei Concessionari coinvolti nella procedura, scegliere i due membri della giuria di esperti.

  2. Le decisioni della Giuria di Risoluzione delle Controversie prese secondo la Parte VI del presente Regolamento dovranno essere accettate con una maggioranza di 2:1. La Commissione ha diritto di esprimere un singolo voto.

  3. Il compenso giornaliero e le spese vive degli esperti esterni nominati dalla Commissione dovranno essere sostenute in eguale misura dai Concessionari della controversia giudicata secondo la Parte VI del presente Regolamento. Il compenso giornaliero per gli esperti indipendenti assunti secondo questa Parte dovrà essere divulgato in anticipo ai Concessionari coinvolti nella procedura iniziata secondo la Parte VI del presente Regolamento.

Art.7

(Poteri della Commissione per la raccolta di informazioni)

  1. La Commissione può richiedere direttamente informazioni pertinenti all'adeguato esercizio delle sue competenze ai Concessionari e agli uffici della Pubblica Amministrazione.

  2. La Commissione ha il potere di verificare la correttezza di qualsiasi informazione ricevuta in risposta a una richiesta di informazioni secondo il presente articolo.

Art.8

(Sanzioni)

1. La Commissione ha il potere di imporre sanzioni economiche se il Concessionario in questione non fornisce le informazioni richieste in modo tempestivo o se tali informazioni si rivelano false.

PARTE III REGIME DI CONCESSIONE

Art.9

(Diritti dei Concessionari)

    1. Un Concessionario può: (I°) fornire reti e/o servizi di comunicazioni elettroniche nel territorio della Repubblica di San Marino, secondo i termini indicati nella sua Concessione;

    2. (II°) richiedere che le autorità competenti della Repubblica di San Marino concedano i diritti necessari per installare strutture sopra e sotto il suolo e nello spazio sovrastante di proprietà pubblica o privata allo scopo di fornire reti di comunicazioni pubbliche o reti di comunicazioni elettroniche.

  1. Qualora un Concessionario fornisca un servizio e/o una rete di comunicazioni elettroniche al pubblico, la Concessione deve attribuirgli anche, per presunzione necessaria, il diritto di negoziare l’interconnessione con qualsiasi impresa autorizzata in uno Stato Membro dell'Unione Europea e, dove applicabile, ottenere dall’impresa l’accesso o ’interconnessione per fornire una rete o un servizio di comunicazioni elettroniche pubblicamente disponibile.

    1. La Commissione dovrà, in caso di richiesta, concedere al Concessionario una dichiarazione: (I°) confermando che è stata ottenuta una Concessione; (II°) comunicando in dettaglio le circostanze in cui il Concessionario dispone del diritto a:

      1. inoltrare una domanda per la fornitura di diritti per la costituzione di strutture;

      2. negoziare particolari forme di accesso alla rete;

      3. ottenere l'interconnessione;

      4. assumere il ruolo di agente per la relativa utenza nell'esercizio del suo diritto di portabilità del numero;

      5. ottenere la selezione e/o la preselezione della portante, secondo richiesta;

      6. esercitare qualsiasi altro diritto assegnato dalla Concessione.

Art.10

(Diritto di utilizzo di numeri e frequenze)

1. Qualora la Commissione ritenga necessario concedere il diritto di usare numeri del Piano di numerazione o frequenze del Piano delle frequenze della Repubblica di San Marino, assegnerà tali diritti in conformità alla Concessione e coerentemente con le disposizioni della Parte IV del presente Regolamento.

Art.11

(Conformità alle condizioni delle Concessioni)

  1. La Commissione può imporre condizioni ragionevoli in ogni concessione di numerazioni o frequenze rilasciate. Tali condizioni saranno estratte solo dalla Parte A dell’Allegato alla Direttiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 7 marzo 2002 sull’autorizzazione di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, salvo diversa specifica espressa nei termini della Concessione stessa. La Commissione può, di volta in volta, variare tali termini, dopo aver consultato il Concessionario o i Concessionari interessati.

  2. La Commissione può richiedere ai Concessionari che utilizzano numeri o frequenze assegnati in base a una Concessione di fornire obbligatoriamente le informazioni necessarie per verificare la conformità alle condizioni della Concessione.

  3. La Commissione può fare tutto quanto in suo potere, comprese l'imposizione di sanzioni amministrative, per garantire che un Concessionario rispetti le condizioni della sua Concessione in relazione all'uso di numero e/o frequenze e dovrà adottare una Decisione dopo aver concesso al Concessionario interessato l'opportunità di correggere eventuali violazioni e dopo aver garantito al Concessionario il diritto di esprimere il suo punto di vista prima dell'adozione di una Decisione finale.

  4. Le eventuali sanzioni amministrative comminate devono essere appropriate e proporzionate agli atti di non conformità.

  5. Qualora la Commissione disponga delle prove di una violazione delle condizioni di una Concessione che rappresenti una grave ed immediata minaccia all’incolumità pubblica, alla sicurezza pubblica e alla salute pubblica, o crei gravi problemi economici od operativi per gli altri fornitori o utenti di reti o servizi di comunicazioni elettroniche, può ordinare misure provvisorie urgenti per correggere la situazione prima di adottare una Decisione definitiva.

PARTE IV CONCESSIONE DI DIRITTI DI UTILIZZO DI NUMERI E FREQUENZE

Art.12

(Diritto di utilizzo di numeri e frequenze)

  1. Qualora la Commissione ritenga necessario concedere il diritto di usare numeri del Piano di numerazione della Repubblica di San Marino o frequenze dal Piano delle frequenze della Repubblica di San Marino, assegnerà tali diritti alla Concessione rilasciata al relativo fornitore di reti e servizi di comunicazioni elettroniche.

  2. Nell’assegnazione del diritto di utilizzo di numeri o frequenze aggiuntivi non assegnati esplicitamente nei termini della Concessione, o nel caso le condizioni d'uso richiedano modifiche, la Commissione dovrà effettuare tali concessioni aggiuntive o modifiche tenendo conto delle norme di numerazione internazionali e delle disposizioni del Radio Regolamento Internazionale, che sancisce le regole di coordinamento e di ripartizione delle frequenze e deve assicurare una adeguata flessibilità, in modo da facilitare l’introduzione di nuovi servizi elettronici e la concessione di diritti di utilizzo di numeri e frequenze in modo non discriminatorio e trasparente.

Art.13

(Obblighi dei Concessionari)

1. Secondo i termini della Concessione in discussione, la Commissione può imporre uno o più dei seguenti obblighi su qualsiasi Concessionario che ha ottenuto un diritto di utilizzo dei numeri: (I°) definizione del servizio per cui il numero sarà utilizzato, compresi tutti i requisiti collegati

alla fornitura di tale servizio; (II°) l'uso efficace ed efficiente dei numeri; (III°) trasferibilità del numero secondo i termini del presente Regolamento; (IV°) un obbligo di fornire informazioni del database abbonati pubblico;

(V°) durata massima; (VI°) trasferimento dei diritti all'iniziativa del giusto titolare e le condizioni per tale trasferimento; (VII°) tariffe d'uso in conformità al presente Regolamento e alla Concessione stessa; (VIII°) esecuzione di tutti gli impegni che il Concessionario che ha ottenuto la concessione possa

aver assunto nel corso di una procedura di selezione concorrenziale e comparativa; (IX°) obblighi in base ai pertinenti accordi internazionali correlati all'uso di numeri.

2. La Commissione può imporre uno o più dei seguenti obblighi su qualsiasi Concessionario che ha ottenuto un diritto di utilizzo delle frequenze: (I°) designazione del servizio o tipo di rete o tecnologia per cui il diritto di utilizzo della

frequenza è stato concesso, compreso se applicabile l’uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici; (II°) uso razionale, efficace ed efficiente delle frequenze, compresi se appropriati i requisiti di copertura; (III°) condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e limitare

l’esposizione del pubblico a campi elettromagnetici; (IV°) durata massima, suscettibile di modifiche nel Piano delle frequenze di San Marino; (V°) trasferimento dei diritti all'iniziativa del giusto titolare e le condizioni per tale trasferimento; (VI°) tariffe d'uso, tenendo in debita considerazione la qualità dei servizi offerti; (VII°) esecuzione di tutti gli impegni che l'impresa che ha ottenuto la concessione ha assunto nel

corso di una procedura di selezione concorrenziale e comparativa; (VIII°) obblighi in base ai pertinenti accordi internazionali o regionali correlati all'uso delle frequenze.

    1. Le Decisioni della Commissione che riguardano la concessione di un diritto di utilizzo di numeri e/o frequenze devono essere notificate al relativo Concessionario e il rilascio della concessione deve essere pubblicato entro: (I°) tre (3) settimane dalla data della presentazione dell’istanza completa, nel caso di numeri

    2. assegnati per scopi specifici nel Piano di numerazione di San Marino; (II°) sei (6) settimane dalla data della presentazione dell’istanza completa, nel caso di frequenze assegnate per scopi specifici nel Piano delle frequenze di San Marino.

  1. Il rilascio al Concessionario del diritto di utilizzo delle frequenze di cui al comma precedente si intende di frequenze assegnate dalla Repubblica di San Marino e coordinate in ambito ITU con gli Stati membri secondo i criteri descritti dal Radio Regolamento. Possono essere previsti casi di assegnazioni temporanee e sperimentali, solo per servizi giudicati non compromettenti a livello di interferenze o pregiudizievoli ad altri servizi di comunicazioni elettroniche di altri Paesi. Tali frequenze, comunque, dovranno seguire successivamente le procedure sancite dall’ITU.

PARTE V FORNITURA DI ACCESSO E INTERCONNESSIONE

Art.14

(Diritti ed obblighi dei Concessionari)

  1. I Concessionari fornitori di reti e/o servizi di comunicazioni elettroniche sono liberi di contrattare tra loro intese tecniche e commerciali per l’accesso e/o l’interconnessione producendo la prova del possesso di Concessione per fornire tali reti e/o servizi in una giurisdizione riconosciuta dalla Repubblica di San Marino.

  2. I Concessionari per la fornitura di reti di comunicazioni elettroniche all’interno della Repubblica di San Marino avranno diritto a contrattare tra loro l’interconnessione per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche pubblicamente disponibili.

  3. I Concessionari per la fornitura di reti di comunicazioni elettroniche presenti nella Repubblica di San Marino avranno l’obbligo, su richiesta di altri Concessionari per la fornitura delle reti di comunicazioni pubbliche, di contrattare tra loro l’interconnessione allo scopo di fornire servizi di comunicazioni elettroniche pubblicamente disponibili.

  4. Le interconnessioni delle reti dei Concessionari con le reti di comunicazioni elettroniche della Pubblica Amministrazione potranno avvenire anche sotto forma di accordi privati.

  5. I Concessionari non potranno proporre equivalenti servizi di accesso o interconnessione a termini e condizioni diversi alle diverse imprese, né offrire tali servizi in base a costi e termini non correlati agli effettivi servizi di accesso o interconnessione forniti.

  6. I Concessionari che acquisiscono informazioni da un altro Concessionario prima, durante e dopo il processo di trattativa per le intese di accesso o interconnessione, devono utilizzare tali informazioni esclusivamente per lo scopo per le quali sono state fornite e devono rispettare in qualsiasi momento la riservatezza dei dati trasmessi o memorizzati. Le informazioni ricevute non devono essere comunicate ad altri, in particolare ad altri reparti, affiliati o partner della parte che riceve le informazioni, per la quale possono costituire un vantaggio concorrenziale.

Art.15

(Poteri e responsabilità della Commissione)

1. Coerentemente ai poteri conferiti alla Commissione dal presente Regolamento, la Commissione incoraggerà e, laddove opportuno, garantirà adeguato accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi, tenendo conto degli obiettivi descritti nella presente Parte. A questo scopo, la Commissione può imporre: (I°) nella misura in cui sia necessario per garantire la connettività “end-to-end”, obblighi sulle

imprese che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l’obbligo di interconnettere reti che non siano già interconnesse;

(II°) nella misura in cui sia necessario per garantire l’accessibilità per gli utenti finali a servizi radiofonici e televisivi in tecnica digitale all’interno di San Marino, obblighi sugli operatori di fornire l’accesso in base a termini ragionevoli e non discriminatori alle seguenti strutture:

(a)

Interfacce di programma applicativo (API);

(b)

Guide elettroniche di programma (EPG).

  1. Imponendo a un operatore l’obbligo di fornire l’accesso in base alla presente Parte del Regolamento, la Commissione può prescrivere condizioni tecniche e operative che il fornitore e/o i beneficiari di tale accesso devono soddisfare, per garantire il normale funzionamento della rete, secondo specifici standard tecnici o specifiche sviluppati dagli enti di standardizzazione europei, quali CEN, CENELEC o ETSI. Nel caso non esistano standard europei, la Commissione può far riferimento a standard pertinenti stabiliti da enti internazionali, ad esempio l’ITU o, se anche quest’ultimi non fossero ancora disponibili, la Commissione può fare riferimento alle raccomandazioni emanate da enti internazionali o europei, come l'ITU o la CEPT.

  2. Gli obblighi e le condizioni imposte in base al presente articolo devono basarsi su criteri obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori.

Art.16

(Obbligo di non discriminazione)

  1. In caso di avvio della procedura di risoluzione delle controversie secondo la Parte VI del presente Regolamento, la Commissione può, come parte delle condizioni di risoluzione, imporre al Concessionario interessato un obbligo di non discriminazione in relazione alla fornitura di interconnessione e/o accesso.

  2. Gli obblighi di non discriminazione devono garantire, in particolare, che il Concessionario ad essi soggetto: (I°) fornisca accesso o interconnessione applicando condizioni equivalenti in circostanze

equivalenti ad altre imprese fornendo servizi equivalenti; (II°) fornisca servizi e informazioni ad altri alle stesse condizioni e con la stessa qualità garantite ai servizi propri, o dei suoi reparti, affiliati o partner.

Art.17

(Obblighi di accesso e utilizzo di strutture di rete specifiche)

  1. Laddove i Concessionari non sono in grado di raggiungere un accordo sui termini di accesso a specifici elementi di rete e alle strutture e/o servizi associati, la Commissione più imporre ai Concessionari, nell'ambito dell'esercizio dei suoi poteri nella procedura di risoluzione delle controversie definita nella Parte VI del presente Regolamento, obblighi di adempimento di richieste ragionevoli di accesso e di uso di specifici elementi di rete e strutture associate.

  2. Nell'esercizio dei poteri conferiti secondo la Parte VI del presente Regolamento, nell'imposizione dell'obbligo d'accesso stabilito dal comma 1 del presente articolo, la Commissione può richiedere agli operatori di adottare uno o più dei seguenti comportamenti: (I°) assegnare a terzi l’accesso a elementi e/o strutture di rete specificati, compreso l’accesso

dissociato al circuito locale;

(II°) non revocare l’accesso alle strutture già concesso;

(III°) fornire servizi specifici all’ingrosso perché terzi li rivendano;

(IV°) assegnare accesso aperto a interfacce tecniche, protocolli e altre tecnologie fondamentali,

indispensabili per l’interoperabilità di servizi o servizi di rete virtuali;

(V°) fornire la co-localizzazione o altre forme di condivisione delle strutture, compresi condotti, edifici o tralicci;

(VI°) fornire servizi specifici necessari per assicurare l’interoperabilità di servizi “end-to-end” agli utenti, comprese strutture per servizi di rete intelligente o roaming su reti mobili;

(VII°) fornire l’accesso a sistemi di supporto operativo o sistemi di software simili, necessari per

garantire la leale concorrenza nella fornitura di servizi; (VIII°) interconnettere reti o strutture di rete, comprese le strutture connesse. Nell'adempimento del presente articolo, la Commissione può aggiungere a tali obblighi condizioni relative all’equità e alla ragionevolezza.

3. Laddove la Commissione ritenga che la particolare forma di accesso imposta dovrebbe essere fornita con orientazione al costo dei prezzi, l'onere della prova che i prezzi in questione sono ricavati dai costi, tenendo conto di un ammontare o di un utile sul capitale investito ragionevole, spetta al Concessionario incaricato della fornitura dell'accesso. Nell'imposizione dell'orientazione al costo dei prezzi, la Commissione dovrà applicare un modello di costo incrementale medio su lungo periodo (LRAIC) laddove sono disponibili dati accurati. In alternativa, la Commissione può legittimamente affidarsi all'utilizzo di parametri per stabilire l'orientazione al costo delle tariffe di un operatore ragionevolmente efficiente.

Art.18

(Co-localizzazione e condivisione della struttura)

  1. I Concessionari fornitori di reti e/o servizi di comunicazioni elettroniche avranno il diritto di negoziare intese per l’uso e/o l’accesso alle loro strutture e installazioni da parte di qualsiasi altro Concessionario per la collocazione e/o la condivisione della struttura.

  2. A seguito di deferimento da qualsiasi Concessionario di una controversia in relazione all’accordo citato nel comma 1, il Concessionario ha facoltà di adottare misure per risolvere la controversia, secondo le disposizioni della Parte VI del presente Regolamento; in questo contesto, l’accordo in questione sarà considerato accordo di interconnessione.

Art.19

(Selezione del vettore e preselezione del vettore)

1. Qualsiasi Concessionario fornitore di reti e/o servizi di comunicazioni elettroniche interconnesso avrà facoltà di contrattare, con un Concessionario fornitore di connessione e uso della rete telefonica pubblica presso una sede fissa, la possibilità per i propri abbonati di accedere ai servizi del Concessionario fornitore di servizi telefonici pubblicamente disponibili: (I°) su base “call-by-call” con digitazione di codice di selezione vettore;

(II°) mediante una pre-selezione dotata di funzione per ignorare ogni scelta preselezionata su base “call-by-call”, digitando un codice di selezione vettore.

2. La Commissione ha facoltà, a seguito di deferimento da qualsiasi Concessionario che richiede tale accesso in relazione alle procedure stabilite nella Parte VI del presente Regolamento, di garantire che la struttura dei prezzi per l’accesso e l’interconnessione correlata alla fornitura delle funzioni indicate nel comma 1 sia orientata al costo e che gli eventuali costi diretti per gli abbonati non fungano da disincentivo per l’uso di tali funzioni.

Art.20

(Trasferibilità dei numeri)

  1. A complemento dei vari obblighi di accesso e interconnessione citati nella presente Parte, la Commissione può richiedere, nell'esercizio dei poteri conferitogli dalla Parte VI del presente Regolamento, che all’interno degli archi di numerazione assegnati alla Repubblica di San Marino, un Concessionario fornitore di un servizio di telefonia pubblicamente disponibile, compreso il servizio mobile, garantisca che gli abbonati di tale servizio possano, su richiesta, conservare il proprio numero indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio: (I°) in caso di numeri geografici, presso una specifica ubicazione; (II°) in caso di numeri non geografici, in qualsiasi ubicazione. Gli obblighi prescritti dal presente comma si applicheranno al trasferimento di numeri tra reti fornitrici di servizi presso un’ubicazione fissa e reti mobili. Tale obbligo può essere esteso dalla Commissione fino a coprire il trasferimento di numeri tra reti fisse e mobili, al fine di favorire la convergenza tra servizi fissi e mobili, dopo un adeguato consulto pubblico convocato dalla Commissione sulla questione.

  2. La Commissione ha facoltà, in riferimento al comma 1 del presente articolo, di prendere misure aggiuntive per assicurare che la struttura dei prezzi di interconnessione correlata alla fornitura della trasferibilità del numero sia orientata al costo e che gli eventuali costi diretti per gli abbonati, se applicati, non fungano da disincentivo per l’utilizzo di tale funzione.

  3. A discrezione della Commissione, gli obblighi stabiliti dal comma 2 del presente articolo possono includere un requisito secondo il quale non vi saranno costi diretti per gli abbonati, applicati dal Concessionario interessato da tali obblighi, in relazione alla trasferibilità del numero.

  4. Qualora il diritto di trasferibilità dei numeri sia un diritto che venga a trovarsi in essere a beneficio dei singoli utenti finali, secondo gli scopi del presente Regolamento, la sua applicazione sarà delegata al Concessionario verso le cui reti e/o servizi gli abbonati in questione richiedono la trasferibilità del numero. Di conseguenza, la procedura di risoluzione delle controversie stabilita nella Parte VI del presente Regolamento può essere avviata da un Concessionario che agisca nel ruolo di agente per tale capacità e sarà soggetta ad altre esigenze della Parte VI per analogia.

PARTE VI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art.21

(Risoluzione delle controversie tra Concessionari)

  1. Nel caso di controversia o controversie emerse tra Concessionari in connessione con obblighi derivanti dal presente Regolamento, la Commissione, fatte salve le disposizioni del presente articolo, su richiesta scritta di qualsiasi Concessionario, avvierà una procedura di risoluzione della controversia. Tale procedura può affrontare numerose questioni derivate dagli obblighi imposti dal presente Regolamento o può essere correlata a una serie di controversie in relazione agli obblighi imposti dal presente Regolamento, che la Commissione ha facoltà di considerare separatamente o nell'insieme nell'esercizio dei poteri conferitogli dalla presente Parte.

  2. Una procedura di risoluzione della controversia conforme alla presente Parte può essere avviata su richiesta di un Concessionario se è dimostrato che il Concessionario richiedente ha cercato una contrattazione in buona fede, nel rispetto dei diritti elencati nel presente Regolamento, ma non è

stato in grado di ottenere tali diritti dopo l'inizio delle contrattazioni da parte del richiedente per un periodo di almeno due (2) mesi dalla data in cui la contrattazione è stata avviata.

  1. Una procedura di risoluzione delle controversie avviata in conformità alla presente Parte sarà condotta dalla Commissione e da due esperti indipendenti (collettivamente definiti "Giuria di Risoluzione delle Controversie"), selezionati con i mezzi e le condizioni specificati nella Parte II, articolo 6, commi 2 e 4, del presente Regolamento.

  2. In seguito all'affidamento alla giurisdizione della risoluzione della controversia avviata in conformità alla presente Parte, la Giuria di Risoluzione delle Controversie dovrà, nel più breve tempo possibile, e solo in circostanze eccezionali per le quali la Commissione consideri opportuno estendere tale periodo, adottare una Decisione volta a risolvere la controversia entro due (2) mesi dalla data in cui la controversia gli è stata notificata per iscritto da uno dei Concessionari coinvolti nella controversia.

  3. La Decisione sarà adottata dalla Commissione e mirerà a garantire la conformità ai requisiti del presente Regolamento.

  4. Nella risoluzione di eventuali controversie avviate in conformità alla presente Parte, la Commissione dovrà attenersi con dovuto rispetto alle procedure standard internazionali ("parametri") e alla procedura amministrativa della Commissione Europea, soprattutto in assenza di dati accurati sui costi che informino la Commissione dell'effettivo costo di fornitura di una particolare forma di accesso o interconnessione.

  5. La Commissione può decidere di non avviare l’indagine indicata in questo articolo se ritiene che le parti dispongano di sufficienti mezzi di risoluzione della controversia in modo tempestivo o se uno qualsiasi dei Concessionari ha avviato un procedimento legale in relazione alla controversia stessa.

  6. Se la Commissione decide di non avviare un’indagine in base al presente articolo, ne darà tempestiva comunicazione alle parti, corredando la Decisione delle motivazioni per cui è stata adottata.

  7. Il Concessionario a cui si applica una Decisione della Commissione in base alla presente Parte deve rispettare le disposizioni della Decisione applicabili.

  8. La Commissione notificherà a ogni parte interessata una Decisione corredata delle motivazioni e delle indicazioni per acquisire le copie o le informazioni riguardanti la Decisione stessa.

  9. Secondo i termini del comma 7 del presente articolo, la procedura stabilita nell'articolo non impedisce ad alcun Concessionario di avviare un’azione presso il Tribunale Unico, dinanzi alle sezioni investite della giurisdizione per dibattere la controversia in questione.

Art.22

(Risoluzione di controversie transfrontaliere)

1. Nel caso di controversie transfrontaliere emerse in relazione a diritti od obblighi derivanti dal presente Regolamento o da “acquis” comunitario dell’Unione Europea, la Commissione mirerà a rispettare le procedure fissate dall’Unione Europea, qualora le controversie rientranti nell’ambito del presente Regolamento abbiano un carattere transfrontaliero.

Art.23

(Imprescrittibilità della Decisione della risoluzione della controversia)

1. Una Decisione presa in conformità a questa Parte del presente Regolamento non cadrà in prescrizione in caso di conversione in legge della legislazione primaria in futuro e continuerà ad essere applicata, salvo: (I°) ripetizione esplicita; (II°) incoerenza con una o più disposizioni delle normative vigenti.

Art. 24

(Disposizione finale)

1. Sono fatti salvi tutti i rapporti sorti e tutti gli atti emanati in vigenza del Decreto 15 Marzo 2006 n.70 decaduto per decorrenza dei termini per la ratifica successivamente reiterato con Decreto 6 giugno 2006 n. 81 anch’esso decaduto per decorrenza dei termini per la ratifica.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 ottobre 2006/1706 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Valeria Ciavatta