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CONVENTIO Inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Sancti MariniAccordo San Marino e Santa SedeSan Marino, 2 aprile 1992 (con Protocollo addizionale) |
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ARTICOLI -1-Nomina, residenza -2-Cappellano dell'Ospedale e della Casa di Riposo -3-Assistenza religiosa ai carcerati -5-Parrocchie: personalità giuridica civile -6-Basilica del Santo, luogo anche civile, reliquie -7-Fondo di sostentamento clero, importo minimo -8-Amministrazione dei beni degli enti -9-Manutenzione degli edifici di culto e annessi -10-Prelazione dello Stato in caso di alienazione -11-Commissione paritetica come arbitrato
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LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO |
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ARTICOLO 1
1. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima comunica all'autorità civile le nomine di rilevanza per l'ordinamento della Repubblica e, comunque, per gli effetti del presente Accordo. Sono pertanto abrogate tutte le disposizioni di legge o di carattere consuetudinario che prevedono, a qualunque titolo e in qualunque forma, un intervento dello Stato in materia di provvista di benefici e, in genere, di nomine, di titolari di uffici ecclesiastici.
2. a)
Ricevuta comunicazione della nomina del titolare di un ufficio
b)
A richiesta del titolare di un ufficio ecclesiastico, presentata tra c) A richiesta del Superiore provinciale di un Istituto Religioso, presentata tramite la Curia diocesana, l'autorità civile concede, per la durata del mandato, la residenza anagrafica ai Religiosi, che non siano cittadini sammarinesi, destinati ad una comunità dello stesso Istituto sita in San Marino. d) La residenza anagrafica o il permesso di soggiorno concessi ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, sono revocati automaticamente al termine del mandato o incarico di cui alle stesse disposizioni o a richiesta dell'autorità ecclesiastica, nonostante i diritti che, in base alla legge, siano eventualmente maturati a favore dei soggetti interessati. |
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