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CONVENTIO Inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Sancti MariniAccordo San Marino e Santa SedeSan Marino, 2 aprile 1992 (con Protocollo addizionale) |
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ARTICOLI -2-Cappellano dell'Ospedale e della Casa di Riposo -3-Assistenza religiosa ai carcerati -5-Parrocchie: personalità giuridica civile -6-Basilica del Santo, luogo anche civile, reliquie -7-Fondo di sostentamento clero, importo minimo -8-Amministrazione dei beni degli enti -9-Manutenzione degli edifici di culto e annessi -10-Prelazione dello Stato in caso di alienazione -11-Commissione paritetica come arbitrato
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LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO |
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ARTICOLO 10 In considerazione della funzione svolta dallo Stato in ordine al bene comune dei cittadini, la Chiesa, in caso di alienazione di beni immobili a persone o enti non ecclesiastici, riserva al Governo il diritto di prelazione sugli stessi beni. Integrazione dal protocollo addizionale IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO IO a) In caso di vendita di beni immobili da parte di enti ecclesiastici, l'Ecc.ma Camera di San Marino può esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni con terzi.
b)
Il legale rappresentante dell'ente ecclesiastico che intende vendere un
immobile, ne darà comunicazione all'Ecc.ma Camera di San Marino mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale comunicazione c) Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera precedente, l'Ecc.ma Camera di San Marino, a mezzo lettera raccomandata, manifesterà la volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione. d) Entro sessanta giorni dalla comunicazione di voler esercitare il diritto di prelazione, l'Ecc.ma Camera di San Marino provvederà a soddisfare per intero il pagamento del prezzo. e) Se i beni immobili che si intende vendere sono in tutto od in parte gravati da diritto di prelazione a favore di terzi, 1'Ecc.ma Camera di San Marino può esercitare il diritto di prelazione solo a condizione che i terzi vi facciano esplicita rinuncia.
f)
Qualora siano trascorsi i termini di cui alle lettere c) e d) senza che 1'Ecc.ma
Camera di San Marino abbia proceduto ai sensi delle stesse lettere c) e d),
l'ente ecclesiastico sarà libero di procedere alla vendita dell'immobile.
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