|
||||||
CONVENTIO Inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Sancti MariniAccordo San Marino e Santa SedeSan Marino, 2 aprile 1992 (con Protocollo addizionale) |
||||||
|
ARTICOLI -2-Cappellano dell'Ospedale e della Casa di Riposo -3-Assistenza religiosa ai carcerati -5-Parrocchie: personalità giuridica civile -6-Basilica del Santo, luogo anche civile, reliquie -7-Fondo di sostentamento clero, importo minimo -8-Amministrazione dei beni degli enti -9-Manutenzione degli edifici di culto e annessi -10-Prelazione dello Stato in caso di alienazione -11-Commissione paritetica come arbitrato
|
LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO |
|||||
|
ARTICOLO 6 Particolare carattere e funzione sono riconosciuti alla Pieve e Perinsigne Basilica di San Marino, in quanto essa custodisce le reliquie del Santo Fondatore e Patrono della Repubblica, ed è stata, nei secoli, spazio di aggregazione civile. Essa, pertanto, ha uno speciale status giuridico ed una speciale regolamentazione, che sono di seguito descritti:
a) In quanto
chiesa madre di tutte le chiese del territorio della Repubblica, la Basilica di
San Marino è resa esente dalla giurisdizione della parrocchia di San Marino
Città. b) Nella Basilica di San Marino hanno luogo le seguenti celebrazioni liturgiche I) in occasione dell'elezione e dell'insediamento dei Capitani Reggenti; II) nell'anniversario dell'Arengo e festa delle Milizie (25 marzo); III) nelle festività religiose e nazionali di San Marino, Fondatore e Patrono della Repubblica (3 settembre), e di Sant'Agata, Compatrona della Repubblica (5 febbraio); IV) nella festività religiosa del t< SS.mo Corpo e Sangue di Cristo », attesa anche la partecipazione delle alte cariche istituzionali della Repubblica; V) in altre circostanze religiose civili, d'intesa fra l'autorità ecclesiastica e quella civile; VI) in altre circostanze religiose, a giudizio dell'autorità ecclesiastica. c) Quando prevista da leggi o consuetudini, la partecipazione dei Corpi Armati a celebrazioni liturgiche che non li riguardino direttamente, è assicurata, all'interno della Basilica, da una sola rappresentanza di essi. d) I Massari sono nominati dal Governo, che ne dà comunicazione al Vescovo diocesano. e) L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Basilica, i compiti del Rettore, dei Massari e dei Custodi saranno determinati da un apposito regolamento che sarà stabilito, di comune intesa, dal Governo e dal Vescovo diocesano prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. f) L'autorità ecclesiastica, se necessario, predisporrà, d'intesa con quella civile, l'adeguamento strutturale della Basilica alle norme canoniche e liturgiche, tenendo ogni possibile conto delle esigenze derivanti dalla particolare destinazione dello stesso edificio di culto alle celebrazioni di rilevanza istituzionale per la Repubblica. g) Le celebrazioni liturgiche all'interno della Basilica saranno regolate dall'autorità ecclesiastica, la quale, tuttavia, per le occasioni di cui alla lettera b), numeri I) V), procederà tenendo ogni possibile conto delle relative esigenze di protocollo. h) In segno di considerazione per le tradizioni religiose e civili più elevate della Repubblica ed anche in applicazione di quanto stabilito all'articolo 3 dell'Accordo dell' 11 luglio 1989 tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino sul riconoscimento civile delle feste religiose, per il tempo dello svolgimento delle celebrazioni di cui alla lettera b), numeri III) e IV) del presente articolo, saranno sospese le celebrazioni liturgiche nelle altre chiese della Repubblica, mentre, da parte della competente autorità civile, sarà disposto perché siano evitate altre manifestazioni di carattere pubblico. |
||||||
|
Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino e su AAS del Vaticano. Il testo qui pubblicato è stato ricavato dal sito http://www.olir.it (osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose). Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
||||||
|
||||||