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CONVENTIO Inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Sancti MariniAccordo San Marino e Santa SedeSan Marino, 2 aprile 1992 (con Protocollo addizionale) |
Repubblica di San Marino e Religione
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ARTICOLI -2-Cappellano dell'Ospedale e della Casa di Riposo -3-Assistenza religiosa ai carcerati -5-Parrocchie: personalità giuridica civile -6-Basilica del Santo, luogo anche civile, reliquie -7-Fondo di sostentamento clero, importo minimo -8-Amministrazione dei beni degli enti -9-Manutenzione degli edifici di culto e annessi -10-Prelazione dello Stato in caso di alienazione -11-Commissione paritetica come arbitrato
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LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO |
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ARTICOLO 7
1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 è abrogata l'erogazione dell'assegno speciale di cui alla Legge 29 settembre 1965 n. 31.
2. A decorrere
dal periodo d'imposta 1992 è istituito un fondo per interventi a sostegno di
attività di carattere umanitario, solidaristico e sociale. Lo stesso fondo sarà gestito direttamente dallo Stato o devoluto alla Chiesa cattolica in San Marino o ad altri enti o associazioni da determinare, sulla base delle scelte espresse dalle persone fisiche in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Qualora nei
primi cinque anni di applicazione di quanto disposto al numero precedente, la
parte del fondo destinata alla Chiesa cattolica non raggiunga, annualmente,
l'importo di lire duecentottanta milioni, lo Stato corrisponderà alla Chiesa una
somma integrativa fino allo stesso importo. 4. Tra le passività deducibili dal reddito complessivo, di cui all'articolo 3, lettera m) della Legge 30 dicembre 1986 n. 155 che sostituisce l'articolo 6 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91, sono da inserire le donazioni o liberalità a favore della Chiesa cattolica in San Marino, in misura non superiore all'importo di lire tre milioni. 5. Gli introiti di cui ai precedenti numeri 2, 3 e 4, saranno utilizzati dalla Chiesa cattolica in San Marino per i propri fini istituzionali e per il sostentamento del clero operante nella Repubblica per incarico del Vescovo diocesano. 6. Ai membri degli istituti religiosi ed agli operatori pastorali residenti nella Repubblica di San Marino e ivi operanti per incarico dell'autorità ecclesiastica, è consentito di iscriversi al fondo pensioni di cui all'articolo 1, lettera e), della Legge 11 febbraio 1983 n. 15. L'Istituto per la Sicurezza Sociale, al quale perverranno le domande ai sensi del comma precedente corredate della debita documentazione, è autorizzato all'iscrizione d'ufficio. Integrazione dal protocollo addizionale IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 7 a) Gli importi destinati alla Chiesa cattolica ai sensi dei numeri 2 e 3, saranno corrisposti ad essa dallo Stato entro il 31 ottobre di ogni anno, con esenzione da ogni tipo di imposta. b) L'importo di lire duecentottanta milioni di cui al I° comma del numero 3, sarà rivalutato annualmente in base all'evoluzione dell'indice ISTAT del costo della vita. c) Si procederà alla valutazione di cui al 2° comma del numero 3, assumendo come importo minimo da garantire alla Chiesa al pari di quanto è stato fatto nell'ambito della Commissione paritetica la somma di lire trecento milioni, rivalutata in base all'evoluzione dell'indice ISTAT del costo della vita nel periodo di cinque anni. |
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