Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Il processo Varano torna di nuovo a Forli’: la Cassazione dichiara l’incompetenza territoriale di Rimini

Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Il processo Varano torna di nuovo a Forli’: la Cassazione dichiara l’incompetenza territoriale di Rimini

L’informazione di San Marino

La Suprema Corte riporta tutto da dove era iniziato

Il processo Varano torna di nuovo a Forli’: la Cassazione dichiara l’incompetenza territoriale di Rimini

Antonio Fabbri –

A sollevare il caso il gip riminese nell’ambito della conferma di due sequestri a carico di Gianluca Ghini e Luca Simoni Il contestato reato di riciclaggio per la Prima sezione penale si consumò nel capoluogo romagnolo dove veniva attinto il denaro

SAN MARINO. Il peregrinare per tribunali del caso Carisp-Delta pare non dovere avere fine, anche se questa volta, la pronuncia è della Suprema Corte. Il caso Varano che riguarda la Cassa di Risparmio ritorna a Forlì, dopo che, in primo grado, il tribunale del capoluogo romagnolo si era dichiarato incompetente territorialmente ed aveva trasmesso una parte degli atti a Bologna – quelli per i fatti legati a Delta – e una parte – quelli inerenti il trasporto di denaro a San Marino tramite il portavalori Battistolli – a Rimini.
Una decisione sbagliata, almeno
per quanto riguarda Rimini. Così
ha ritenuto la Corte di Cassazione,
prima sezione penale.
Quindi, ancora una volta, il processo
si sposta e tutto ritorna da
dove era cominciato, a Forlì. La
decisione della Suprema Corte
di Roma è datata 30 giugno e il
deposito della sentenza risale al
23 luglio scorso.
Ma perché il processo Carisp
torna a Forlì? E’ spiegato nelle
dieci pagine di motivazioni della
Cassazione, nella decisione presa
dal Collegio formato dai magistrati
Aldo Cavallo, Margherita
Cassano, Antonella Patrizia
Mazzei, presieduti da Severo
Chieffi e con Filippo Casa come
consigliere relatore.
 
Il Gip di Rimini si rivolge
alla Suprema Corte

Lo scorso 12 febbraio 2015
il giudice del dibattimento di
primo grado di Forlì, in accoglimento
delle eccezioni dei
difensori, aveva diviso in due il
fascicolo, inviandone una parte a
Bologna e una parte a Rimini.
Una decisione che i legali
avevano subito valutato come
un successo vedendo accolte
le loro richieste che nella fase
dell’udienza preliminare erano
state invece rigettate. La parte
del fascicolo inviata a Rimini
riguarda i fatti del trasferimento
di assegni e contanti dall’Italia al
Titano tramite il famoso furgone
portavalori della ditta Battistolli,
oltre ad altre contestazioni per i
diversi imputati.
 
La conferma dei sequestri
innesca il ricorso

Trasmessi gli atti al tribunale di
Rimini, il pubblico ministero investito
del fascicolo ha proceduto
con gli adempimenti del caso,
tra cui la richiesta di conferma
del sequestro di due auto, una di
Gianluca Ghini e l’altra di Luca
Simoni, già “congelate” da parte
dell’autorità giudiziaria di Forlì.
Un adempimento che andava
quindi avallato anche a Rimini.Per farlo il Pm si è rivolto al Giudice
per le indagini preliminari.
Nelle maglie di questa richiesta
di conferma dei sequestri, però,
il Gip riminese ha sollevato, il 3
marzo 2015, il “conflitto negativo
di competenza”. Ha cioè di
fatto detto: anche se il giudice
di primo grado di Forlì ci ha
trasmesso questo procedimento,
non riteniamo di essere competenti
noi di Rimini.
Per dirimere la questione gli atti,
come previsto dalla procedura,
sono stati inviati alla Corte di
Cassazione.
L’incompetenza di Rimini
Il Gip riminese quindi ha sostenuto la propria incompetenza sui fatti di Varano affermando che la consumazione del reato contestato, riciclaggio, è avvenuta quando per cambiare gli assegni in soldi liquidi il contante destinato alla Carisp è stato prelevato dalla filiale di Monte Paschi di Siena di Forlì.
“Le operazioni
di ostacolo all’identificazione
della provenienza delittuosa
dei capitali illeciti erano
state realizzate mediante la loro monetizzazione in banconote,
che erano state prelevate, per
conto dell’istituto sammarinese
e dei suoi clienti, in forme
segrete e non trasparenti, dal
conto gestione intestato alla Mps
presso la filiale di Forlì della
Banca d’Italia. Era proprio allo
scambio della moneta bancaria,
fatta affluire dagli imputati sul
conto forlivese, con le banconote,
che il Pm aveva attribuito
centrale e autonoma valenza,
sottolineando che tale condotta
integrava al contempo operazione
di ostacolo all’identificazione
della provenienza delittuosa dei
capitali, trasferimento giuridico
e sostituzione degli stessi”, dice
infatti il Gip di Rimini.
Per il tribunale di Forlì che aveva
invece inviato gli atti a Rimini,
per il momento consumativo del
riciclaggio dovevano considerarsi
sia gli atti successivi del trasferimento
di denaro, sia l’ultimo
luogo di transito del furgone
Battistolli che portava i soldi
a San Marino. Un assunto che
per il Gip riminese “era errato”
perché le condotte successive
non avrebbero cambiato il
luogo in cui il riciclaggio è stato
originariamente commesso. Ma
la decisione del giudice forlivese
per il Gip riminese era sbagliata
anche perché al territorio della
Repubblica di San Marino è possibile
accedere pure attraverso la
confinante provincia di Pesaro
e Urbino. Non poteva essere
dunque determinante questo
argomento per stabilire la competenza
territoriale, che, quindi,
doveva restare radicata a Forlì,
secondo il Gip di Rimini.

Le difese di Ghini e Simoni I difensori dei due imputati
hanno dal canto loro sostenuto
davanti alla Cassazione la
correttezza della decisione del
giudice di Forlì, chiedendo di
dichiarare inammissibile il conflitto
sollevato dal Gip riminese.
Tra l’altro hanno sottolineato che
la pronuncia sulla competenza
territoriale avrebbe riguardato
anche gli altri coimputati, non
convocati però nel procedimento
davanti alla Cassazione. Ricorso
in Cassazione che i legali, Moreno
Maresi e Filippo Sgubbi,
hanno dunque chiesto di dichiarare
inammissibile. La Suprema
Corte, tuttavia, ha dato ragione
al Gip di Rimini.
La decisione della Cassazione
I giudici della prima sezione
penale hanno, per prima cosa,
ripercorso i fatti contestati.
“Nelle citate imputazioni – si
legge nella sentenza – si contestano,
nel primo caso al solo
Ghini, nel secondo anche al Simoni,
operazioni sostanzialmente
sovrapponibili di riciclaggio,
consistite nel “trasferire somme
di denaro di provenienza illecita depositate presso la Cassa di
Risparmio della Repubblica di
San Marino… sul conto corrente
cesenate, intestato alla società
Verdemare s.r.l., operazioni
altresì idonee a ostacolarne
l’identificazione della provenienza
delittuosa, realizzando”
un’operazione bancaria “con
la quale veniva schermata sotto
l’apparente causale di finanziamento
soci un effettivo trasferimento
e restituzione definitiva
delle provviste illecite…”. Tali
operazioni risultano compiute
pacificamente presso la sede di
Cesena della Banca di Cesena il
3 settembre 2007”.
Oltre a ciò i giudici della
Cassazione sottolineano che
la fattispecie di riciclaggio,
“che vede imputati funzionari,
consiglieri di amministrazione,
sindaci, dipendenti della banca
Mps sede di Forlì, della Crrsm
e della Carifin s.a, nonché
personale della ditta portavalori
Battistolli s.r.l., risultano ricostruite
(…) come pacificamente
avvenute a Forlì: una condotta
di sostituzione degli assegni di
provenienza illecita, consistita
in operazioni di bonifico, poste
in essere dall’Istituto Centrale
delle Banche Popolari, di fondi
bancari costituenti il controvalore
dei suddetti titoli (pervenuti
al predetto Icbpi dopo essere
stati versati dagli autori dei reati
presupposti, tramite la fiduciaria
Carifin s.a., presso le filiali territoriali
della Cassa di Risparmio
di San Marino con prenotazione
del prelievo in contante del controvalore),
effettuate utilizzando
il conto corrente n. 4370/56 intestato
alla CRRSM e acceso presso la filiale di Forlì della Banca
MPS; una successiva condotta
di trasferimento della provvista
bancaria” da Forlì, attraverso
Battistolli, “a San Marino presso
la Crrsm, a disposizione degli
autori dei reati presupposti”,
dice la Cassazione.
Per la Suprema Corte, dunque, il
fatto che la trasformazione degli
assegni in contanti sia avvenuta
a Forlì, sostanzia lì la condotta di
riciclaggio ed è lì che il processo
deve dunque tornare. “Deve
dichiararsi la competenza del
Tribunale di Forlì, cui vanno
trasmessi gli atti”. Ora, la sentenza
della Cassazione, essendo
l’impugnazione del Gip relativa a
due posizioni, riguarda sicuramente
queste, quelle di Gianluca
Ghini, già direttore di Carifin,
e di Luca Simoni, all’epoca e
pure oggi direttore di Cassa di
Risparmio. Appare tuttavia inevitabile
che, viste le motivazioni
della corte, questa decisione si
riverberi anche su tutti gli altri
imputati.
“Attendiamo di sapere quale
decisione prenderà l’autorità
giuidiziaria riminese”, afferma
l’avvocato Moreno Maresi che al
momento vede un procedimento
spezzettato in tre rivoli: Bologna,
Forlì e Rimini.
Una vicenda che sul Titano, in
particolare dopo la relazione
della Commissione consiliare
di inchiesta sul caso Carisp-
Delta-Sopaf, ci si ostina a voler
pensare sia acqua passata, ma i
cui sviluppi giudiziari e di indagine,
come l’inchiesta “Torre
d’avorio”, ricordano che si tratta
di un caso ancora aperto.
Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy