Residenze e residenze fiscali. Gabriele Righetti, Rimini

Residenze e residenze fiscali. Gabriele Righetti, Rimini

Tratto da San Marino Oggi di mercoledì 16 febbraio 2011.

La residenza fiscale comanda il pagamento delle
tasse (Irpef) in Italia

Gabriele Righetti Dottore Commercialista – Rimini

Le presunte indagini della Guardia di finanza riminese sui giudici
sammarinesi riportate in questi giorni dalla stampa offrono l’opportunità di
analizzare la normativa italiana in generale e, a cascata, il caso specifico.

La residenza (fiscale) in Italia provoca la tassabilità
in tale stato di tutti i redditi
L’ordinamento italiano, come la maggior
parte delle economie occidentali, prevede per i soggetti residenti in Italia il
principio della tassazione dei redditi ovunque prodotti (cd. “worldwide
principle”
). Qualunque soggetto (cittadino italiano e non) residente in Italia
è pertanto assoggettato ad imposizione diretta ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF). Ciò per ogni reddito dallo stesso percepito,
anche per i redditi prodotti all’estero. Tale normativa è talvolta derogata da
convenzioni o patti particolari (convenzioni contro le doppie imposizioni e
regolamentazioni per il frontalierato, che ne sono esclusi). La normativa
italiana prevede, altresì che i soggetti non fiscalmente residenti sono invece
assoggettati a tassazione limitatamente ai redditi prodotti in Italia.

La residenza italiana (fiscalmente intesa) Sono
soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (“I. R.Pe.F.”) tutte le
persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni,
anche discontinui, all’anno) sono iscritte nelle anagrafi comunali italiane
della popolazione residente oppure che hanno la residenza od il domicilio così come
inteso dal codice civile italiano. Un soggetto è considerato domiciliato in
Italia (anche se non iscritto in una qualsiasi anagrafe italiana) se qui v’è il
luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
riguardante la generalità dei suoi rapporti, ricomprendendovi anche gli interessi
di carattere familiare, sociale e morale. Deve considerarsi residente fiscale
in Italia, quindi, sia l’immigrato che vi abbia qui posto il proprio domicilio
oppure, come ha rilevato il Ministero delle finanze italiano con Circolare
Ministeriale n. 304/E del 2.12.1997 il “soggetto che, pur avendo trasferito
la propria residenza all’estero e svolgendo la propria attività fuori dal
territorio nazionale, mantenga, nel senso sopra illustrato, il «centro» dei
propri interessi familiari e sociali in Italia”.
È altresì fiscalmente
residente in Italia colui che ha qui la propria dimora abituale,
contraddistinta da volontaria presenza fisica del soggetto e caratterizzata da
un minimo di stabilità. La Corte
di Cassazione (n. 1738 del 14/3/1986) ha avuto modo di affermare che la
residenza “sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere
altra attività fuori dal comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione,
vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari
e sociali”.
La cittadinanza della persona o la sua residenza ai fini
valutari sono criteri irrilevanti ai fini dell’insorgenza od esonero dagli
obblighi Irpef.

Obblighi dichiarativi del residente fiscale italiano Il
residente fiscale italiano deve versare l’imposta che scaturisce dalla
compilazione della dichiarazione dei redditi ovunque (in Italia ed altrove)
percepiti ed anche adempiere agli adempimenti formali relativi, tra cui la
redazione del quadro RW (investimenti all’estero). La Collaboratrice domestica
di cittadinanza Ucraina, ad esempio, che soggiorni in Italia per più di 183
giorni, deve dichiarare in Italia i redditi di provenienza italiana ma
eventualmente –salvo disposizioni in deroga contenute nel trattato contro le
doppie imposizioni- anche quelli di fonte estera (Ucraina in primo luogo) nonché
-in quanto residente fiscale italiana- segnalare al fisco italiano eventuali immobili,
disponibilità ed investimenti finanziari situati all’estero. Gli adempimenti
fiscali suddetti sono di tipo “amministrativo”. Si configura un illecito di
tipo “penale qualora l’entità delle imposte “evase”, con riferimento ad ogni singolo
anno, superi la cosiddetta “soglia di punibilità fiscale”. L’autorità preposta
al controllo ed all’eventuale prescrizione di sanzioni è l’Agenzia delle
entrate, che si avvale dell’attività investigativa della Guardia di finanza. Questi
organi dell’Amministrazione finanziaria rilevano che viene superata tale soglia
segnalano la “notizia di reato” alla Procura della Repubblica competente. In tale
attività di indagine ed eventuale contestazione l’onere della prova è carico
degli organi dello stato. Ciò per quanto riguarda la normativa “in generale”.

Regolamentazione speciale per cittadini italiani
finalizzata alla presunzione di residenza fiscale italiana
Una legge di
oltre 10 anni orsono (l’art. 10 Legge 448/98 – “collegato” alla Finanziaria
1999) ha introdotto, con decorrenza 1.1.1999, il nuovo comma 2-bis nell’art. 2 del
testo unico imposte dirette, in base al quale si presumono residenti nel
territorio dello Stato, fino prova contraria, anche le persone fisiche nei
confronti delle quali si verifichino (contemporaneamente) tre condizioni: a)
siano cittadini italiani (e non ne abbiano rinunciato), b) si siano cancellati dall’anagrafe
della popolazione residente (e conseguente iscrizione all’AIRE), c) siano
trasferiti in uno Stato o territorio aventi un regime fiscale privilegiato
(individuato da una apposita “black list persone fisiche”). Il Ministero delle
finanze, con Decreto 4.5.1999 ha emanato l’elenco dei paesi che ritiene abbiano
un regime fiscale privilegiato: in esso compaiono -tra gli altri- Montecarlo, Svizzera,
San Marino. Il cittadino italiano trasferitosi in un paese inserito nella
black-list persone fisiche italiana subisce l’inversione dell’onere della prova
(non più a carico dell’Amministrazione finanziaria): è lui che deve provare che
non ha più alcun legame con l’Italia e ha effettivamente stabilito la sua
residenza (e cioè il centro dei propri affari, dei suoi interessi e dei suoi
affetti) nel Paese di destinazione. Sul punto, il Ministero delle finanze italiano,
con Circolare Ministeriale n. 140/E del 24/6/1999, ritiene che “Soltanto la
piena dimostrazione, da parte del contribuente, della perdita di ogni significativo
collegamento con lo Stato italiano e la parallela controprova di una reale e
duratura localizzazione nel Paese fiscalmente privilegiato, indipendentemente
dall’assolvimento nello stesso Paese di obblighi fiscali, attestano il venire meno
della residenza fiscale in Italia e la conseguente legittimità della posizione
di non residente”. Inoltre “La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente
e l’iscrizione all’AIRE non costituisce elemento determinante per escludere il
domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con
ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri
anagrafici (cit. Circ. Min. 304/E).

Le vicende riportate dai giornali in questi giorni non
possono che interessare individuali casistiche di ogni emigrato, sia magistrato
che impiegato. La “black-list persone fisiche” riguarda gli italiani, non riguarda
San Marino. Al Titano potrebbe eventualmente essere addebitato di non essersi particolarmente
curato del suo inserimento in tale black-list in quanto i presupposti per
entrarvici (la bassa fiscalità personale che caratterizza un “paradiso fiscale”,
sia in termini di aliquota d’imposta, sia in termini di determinazione della
base imponibile) e proprio il livello di imposizione tutt’altro che basso del
Titano non lo giustificano. Né la politica fiscale sammarinese ha
incoraggiato il trasferimento sul Titano di “nuovi residenti” (contrariamente a
Montecarlo e Londra, ad esempio, con l’esenzione totale o pressoché tale dalle
imposte dirette personali). Il mantenimento della giurisdizione San Marino ha
però recentemente consentito al Ministero dell’Economica di servirsi della
predetta black-list (l’unica italiana che contiene il nome di San Marino) per
prescrivere agli operatori economici italiani di comunicare gli scambi con
quelli sammarinesi, con evidenti effetti negativi da un punto di vista di attrattività
commerciale per le imprese sammarinesi.

Gabriele Righetti Dottore Commercialista – Rimini 

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