San Marino. L’intoppo procedurale ‘Reggente – Segretario di Stato’, analisi di Antonio Fabbri

San Marino. L’intoppo procedurale ‘Reggente – Segretario di Stato’, analisi di Antonio Fabbri

L’intoppo procedurale che domani sarà all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio è stato analizzato, ieri,  dettagliatamente da Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino.

(…) Cosa dice la legge La norma richiamata è l’articolo tre della legge qualificata sul Congresso di Stato, la numero 184 del 2005. L’articolo è quello rubricato “Sostituzioni dei Segretari di Stato” e cita:

“1. In caso di dimissioni, di decadenza o di morte di un membro del Congresso di Stato nonché in ogni caso di supplenza di un Segretario di Stato, le funzioni vengono temporaneamente assunte, fino alla nomina del successore o fino al termine della causa che ha dato luogo alla supplenza, da altro Segretario di Stato designato dal Congresso stesso con propria delibera.

2. Le dimissioni devono essere presentate alla Reggenza e decorrono dalla data di accettazione da parte del Congresso di Stato o, qualora queste vengano respinte, dalla data della presa d’atto da parte del Congresso di Stato della loro conferma. 

3. La Reggenza convoca il Consiglio Grande e Generale per la presa d’atto delle dimissioni e per procedere alla sostituzione del Segretario di Stato dimissionario.

4. Dalla presentazione delle dimissioni e sino alla loro presa d’atto da parte del Consiglio Grande e Generale le funzioni del Segretario di Stato dimissionario possono essere delegate dal Congresso di Stato ad altro Segretario di Stato. 

5. Il successore del Segretario di Stato dimesso, decaduto o deceduto è eletto dal Consiglio Grande e Generale con votazione nominale. Immediatamente dopo la votazione di nomina il Segretario di Stato presta giuramento nelle mani della Reggenza. Con la prestazione del giuramento il Segretario di Stato nominato assume la pienezza dei propri poteri. 

6. Le funzioni del Segretario di Stato assente per lo svolgimento di affari di Stato sono temporaneamente assunte, per gli atti di ordinaria amministrazione, da altro Segretario di Stato designato dal Congresso di Stato. 

7. La supplenza di un Segretario di Stato non può durare più di tre mesi dalla data delle dimissioni, della decadenza o del decesso”.

Non solo. All’articolo 1 della stessa legge si dice che il Congresso di Stato viene nominato “con un’unica votazione complessiva a maggioranza assoluta”. Dopodiché, prosegue il comma 4 dello stesso articolo, “avvenuta la nomina, i Segretari di Stato giurano immediatamente nelle mani della Reggenza” (…)

Leggi l’intero articolo di Antonio Fabbri, L’Informazione di San Marino

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