Banche della Repubblica di San Marino

Banche della Repubblica di San Marino

Banche di San Marino e segreto bancario (seguito dalla interpretazione dello stesso emanata in data 30 gennaio 2009)

SISTEMA BANCARIO SAMMARINESE

L’attività bancaria nella Repubblica di San Marino risale al 1880, anno in cui la S.U.M.S. (Società Unione e Mutuo Soccorso), deliberò la costituzione della prima banca sammarinese, la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, con finalità eminentemente sociali.
Nel 2001 l’antico Istituto è stato trasformato in  “Fondazione San Marino – Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino – S.U.M.S.” e in azienda bancaria vera e propria: la  Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A..
Nel 1920 è sorta  la Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino.

Ancora nel  1920 fu costituita  la Cassa Rurale di Depositi e Prestiti di Faetano, in forma cooperativa, che ha dato poi origine alle attuali: Fondazione “Ente Cassa di Faetano” e  Banca di San Marino S.p.A..

Nel 1980 è sorto  il Credito Industriale Sammarinese S.a.   ora Credito Industriale Sammarinese S.p.A.
Dal 1999 AL 2003 otto nuovi istituti di credito hanno ottenuto il riconoscimento giuridico:
Banca del Titano S.p.A.: 26 aprile 1999

Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.:  22 marzo 2000

Banca Commerciale Sammarinese S.p.A.: 27 marzo 2000

Euro Commercial Bank S.p.A.: 27 marzo 2000

Banca Partner S.p.A.:  3 maggio 2002;

Banca Sammarinese di Investimento S.p.A.: 29 maggio 2002

Asset Banca S.p.A:  6 agosto 2003

Credito Sammarinese S.p.A.: 20 agosto 2003.

 

Punti di forza del sistema bancario e finanziario sammarinese sono la riservatezza e la vigilanza  della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino e le persone giuridiche con sede nella Repubblica di San Marino non sono soggette al pagamento del ‘capital gain’.

 

NORME SPECIFICHE SUL SEGRETO BANCARIO  (Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi, 17 novembre 2005 n.165)

parte I

disciplina dei soggetti e delle attività riservate

Titolo Vii

segreto bancario

Articolo 36

Obbligo del segreto bancario  

1. Per “segreto bancario” s’intende il divieto dei soggetti autorizzati di rivelare a terzi i dati e le notizie acquisite nell’esercizio delle attività riservate di cui all’Allegato 1.

2. Il segreto bancario vincola gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, gli attuari, i dipendenti di qualsiasi ordine e grado, ivi compresi coloro che svolgono tirocini o periodi di formazione professionale, i consulenti esterni, i procuratori, i liquidatori, i commissari di soggetti autorizzati.

3. L’obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche i promotori finanziari di cui all’articolo 25, nonché gli agenti e gli intermediari di cui all’articolo 27.

4. L’obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche le persone fisiche ovvero gli amministratori, i dipendenti, i sindaci e i revisori contabili delle società cui i soggetti autorizzati hanno esternalizzato funzioni.

5. Il segreto bancario non potrà essere opposto:

a) all’autorità giudiziaria penale. In tali casi gli atti del procedimento giudiziario, nella fase istruttoria, saranno mantenuti rigorosamente riservati.

b) all’autorità di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di contrasto del terrorismo e del riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

6. Non si ha violazione del segreto bancario quando:

a) l’interessato rilascia, con apposita dichiarazione scritta, il proprio consenso alla comunicazione dei dati a un determinato destinatario per un fine prestabilito;

b) i dati e le notizie provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

c) la comunicazione a terzi è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche ed espresse richieste dell’interessato;

d) la comunicazione a terzi è conseguenza diretta e necessaria alla risoluzione contrattuale per inadempimento dell’interessato o all’escussione di garanzie ricevute;

e) il soggetto tenuto al segreto bancario è convenuto in giudizio civile o denunciato in giudizio penale, nei limiti in cui la comunicazione dei dati e delle notizie coperte da segreto bancario è utile alla difesa processuale;

f) la comunicazione è rivolta a soggetti svolgenti l’attività di cui alla lettera H dell’Allegato 1, autorizzati ai sensi della presente legge, e abbia ad oggetto le informazioni strettamente necessarie per svolgere una corretta valutazione dei rischi e per poter adempiere alle obbligazioni assunte nell’esercizio della suddetta attività riservata;

g) la comunicazione è finalizzata alla prestazione dei servizi di cui all’articolo 50 e all’articolo 51 ed avvenga nel rispetto di quanto ivi stabilito.

7. In caso di decesso dell’interessato ovvero di apertura di procedura concorsuale o d’interdizione o d’inabilitazione a suo carico, rispettivamente l’erede, il procuratore del concorso, il tutore e il curatore, così come coloro che venissero incaricati di redigere l’inventario dei beni dell’interdicendo o inabilitando, possono ottenere comunicazione dei dati e delle notizie coperte dal segreto bancario, relativamente al periodo anteriore alla morte o al provvedimento giudiziale di nomina, solo previa autorizzazione del Commissario della Legge; in mancanza di tale autorizzazione hanno diritto di ricevere comunicazione unicamente dei dati e delle notizie riferibili alla data del decesso o del provvedimento giudiziale di nomina e al periodo successivo.

8. L’obbligo di mantenere il segreto bancario continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, della carica, della funzione o dell’esercizio della professione.

9. L’autorità di vigilanza vigila sul rigoroso rispetto del segreto bancario.

parte v

sanzioni

Titolo i

sanzioni penali

Articolo 139

Violazione del segreto bancario 

1. La violazione del segreto bancario da parte dei soggetti tenuti al suo rispetto ai sensi dell’articolo 36 (riportato sopra)  è punita con la prigionia di primo grado, la multa e l’interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.

2. La stessa pena si applica a chiunque, venuto abusivamente o involontariamente a conoscenza di dati e notizie coperti da segreto bancario, li riveli a terzi ovvero li impieghi a proprio o altrui profitto.

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Interpretazione del ‘segreto bancario’ emanata in data 30 gennaio 2009 dalla Banca Centrale

 

Il Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino visto l’articolo 36 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 che, al sesto comma, esclude la violazione del segreto bancario nei casi ivi descritti e, al nono comma, attribuisce all’Autorità di Vigilanza il compito di vigilare sul rigoroso rispetto del segreto bancario emana la Raccomandazione n. 2009-01. INTERPRETAZIONE dell’articolo 36, comma 6, della Legge n. 165/2005
Premessa
L’evoluzione dei principi internazionali in tema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che hanno trovato accoglimento nelle legislazioni nazionali dei vari Paesi, possono comportare, per gli intermediari che entrino in relazione con banche ed altre imprese finanziarie sammarinesi, l’obbligo di assumere da queste ultime tutte le informazioni necessarie per poter assolvere alle disposizioni contenute nella normativa antiriciclaggio vigente nel proprio Paese, o, in mancanza, di rifiutare l’esecuzione dell’operazione richiesta. Premesso che l’intermediario presso il quale l’operazione deve trovare, in tutto o in parte, esecuzione è da considerarsi terzo ai sensi dell’articolo 36 della Legge n.165/2005, talune imprese finanziarie sammarinesi hanno postulato a questa Autorità di Vigilanza un intervento chiarificatore circa l’accoglibilità di tali richieste di informazioni in relazione all’osservanza del segreto bancario, sulla quale l’Autorità stessa è chiamata a vigilare ai sensi del nono comma del predetto articolo di Legge.
Finalità
Al fine di favorire l’adozione, da parte delle imprese finanziarie sammarinesi, di comportamenti uniformi e corretti, l’Autorità di Vigilanza ha pertanto ritenuto opportuno avvalersi dello strumento interpretativo di cui all’articolo 40 della Legge n.165/2005 ricorrendo all’emanazione di una apposita Raccomandazione.
ContenutoCome noto, il comma sesto dell’articolo 36 della Legge n.165/2005, elenca una serie di casi in cui la rivelazione a terzi dei dati coperti da segreto bancario non costituisce violazione del divieto posto al primo comma del predetto articolo. Tra questi casi risultano particolarmente significativi, ai fini della presente Raccomandazione, quelli contrassegnati dalle lettere a) e c). Nel caso infatti in cui l’operazione richiesta dal cliente al soggetto autorizzato sammarinese debba trovare esecuzione, in tutto o in parte, presso banche o altri intermediari finanziari o comunque presso soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio vigenti nel proprio Paese è evidente che ricorra la circostanza di cui alla lettera c) posto che la rivelazione delle informazioni al predetto soggetto terzo è condizione “necessaria” per poter dar corso a quanto richiesto dal cliente. Per tutti gli altri casi in cui non ricorra il requisito della “necessità” la rivelazione a terzi può comunque non costituire violazione del segreto bancario nei casi in cui il cliente, soggetto interessato al riservatezza dell’informazione, abbia rilasciato, con apposita dichiarazione scritta, il proprio consenso alla comunicazione, con ciò palesandosi, più in generale, la natura non imperativa del segreto bancario in relazione ai poteri dispositivi riconosciuti dalla legge all’interessato. Si rammenta in ogni caso che, specie per operazioni richieste nell’ambito di rapporti contrattuali preesistenti rispetto all’attuale quadro normativo, le relazioni con la clientela devono mantenersi improntate alle regole di trasparenza, correttezza e diligenza, richiamate dall’articolo 66 della Legge n.165/2005, assicurando al cliente un grado di consapevolezza tale da limitare il rischio di contestazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Luca Papi
Banca Centrale della Repubblica di San Marino
www.bcsm.sm

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Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale, giacente presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

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