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Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
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Accordo di cooperazione e di unione doganalecon l'Unione Europeafirmato il 16 -12-1991, in vigore dal 28-3- 2002 |
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ARTICOLI 1-Oggetto 2-Prodotti soggetti all'accordo 4-Merci fabbricate con prodotti importati 5-Divieto di introduzione nuovi dazi 9-Abolizione delle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione 10-Leggi di tutela e libertà di movimento 11-Vincoli sulla restituzione d'imposta 12-Misure eccezionali di salvaguardia 15-Attenzione particolare alle medie e piccole imprese 16-Miglioramento ambientale e inquinamento dell'Adriatico 17-Settore turistico, promozione 18-Cultura, informazione, comunicazione 19-Possibilità di ampliare la cooperazione 20-Divieto di discriminare nel lavoro e nella retribuzione in base alla provenienza 21-Pensioni, rendite di vecchiaia, di decesso, di invalidità e cure sanitarie 22-Cooperazione amministrativa nell'applicazione dei diritti e degli obblighi delle persone 23-Istituzione del Comitato di cooperazione 24-Gestione delle controversie 25-Divieto di discriminazione fra le imprese 26-Durata dell'accordo e verifica dopo cinque anni 28-Sostituzione di eventuali precedenti accordi coi singoli Stati della Comunità 30-Procedura per l'approvazione 31-Allegato all'accordo come parte intergrante 32-Copie dell'accordo nelle varie lingue
Allegato 1: Uffici doganali di cui art.8
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La Comunità economica europea, da un lato, e la REPUBBLICA DI SAN MARINO, dall'altro, DECISI a consolidare e ad ampliare i già stretti vincoli esistenti tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino; CONSIDERANDO che è opportuno rafforzare i vincoli esistenti tra le parti, in particolare nei settori commerciali, sociali eculturali instaurando una cooperazione tra la Repubblica di San Marino e la Comunità economica europea per tutte le questioni di interesse comune; CONSIDERANDO che, data la situazione di San Marino e il suo attuale inserimento nel territorio doganale della Comunità, è necessario creare un'unione doganale tra la Repubblica di San Marino e al Comunità economica europea, CONVENGONO QUANTO SEGUE: |
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Titolo iiI disposizione in materia sociale Articolo 21
1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalità sammarinese e i familiari che risiedono con loro beneficiano, a livello di sicurezza sociale, di un regime privo di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono impiegati. 2. Questi lavoratori beneficiano della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione e di residenza compiuti nei vari Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e di invalidità nonché le cure sanitarie per loro e per i loro familiari che risiedono all'interno della Comunità. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i membri della loro famiglia che risiedono all'interno della Comunità. 4. Questi lavoratori beneficiano del libero trasferimento verso San Marino, ai tassi applicati a norma della legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni di invalidità, di vecchiaia, di decesso e di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. 5. La Repubblica si San Marino concede ai cittadini degli Stati membri che lavorano sul suo territorio, nonché ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
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