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Accordo di cooperazione e di unione doganalecon l'Unione Europeafirmato il 16 -12-1991, in vigore dal 28-3- 2002 |
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ARTICOLI 1-Oggetto 2-Prodotti soggetti all'accordo 4-Merci fabbricate con prodotti importati 5-Divieto di introduzione nuovi dazi 9-Abolizione delle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione 10-Leggi di tutela e libertà di movimento 11-Vincoli sulla restituzione d'imposta 12-Misure eccezionali di salvaguardia 15-Attenzione particolare alle medie e piccole imprese 16-Miglioramento ambientale e inquinamento dell'Adriatico 17-Settore turistico, promozione 18-Cultura, informazione, comunicazione 19-Possibilità di ampliare la cooperazione 20-Divieto di discriminare nel lavoro e nella retribuzione in base alla provenienza 21-Pensioni, rendite di vecchiaia, di decesso, di invalidità e cure sanitarie 22-Cooperazione amministrativa nell'applicazione dei diritti e degli obblighi delle persone 23-Istituzione del Comitato di cooperazione 24-Gestione delle controversie 25-Divieto di discriminazione fra le imprese 26-Durata dell'accordo e verifica dopo cinque anni 28-Sostituzione di eventuali precedenti accordi coi singoli Stati della Comunità 30-Procedura per l'approvazione 31-Allegato all'accordo come parte intergrante 32-Copie dell'accordo nelle varie lingue
Allegato 1: Uffici doganali di cui art.8
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La Comunità economica europea, da un lato, e la REPUBBLICA DI SAN MARINO, dall'altro, DECISI a consolidare e ad ampliare i già stretti vincoli esistenti tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino; CONSIDERANDO che è opportuno rafforzare i vincoli esistenti tra le parti, in particolare nei settori commerciali, sociali eculturali instaurando una cooperazione tra la Repubblica di San Marino e la Comunità economica europea per tutte le questioni di interesse comune; CONSIDERANDO che, data la situazione di San Marino e il suo attuale inserimento nel territorio doganale della Comunità, è necessario creare un'unione doganale tra la Repubblica di San Marino e al Comunità economica europea, CONVENGONO QUANTO SEGUE: |
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Titolo iV disposizione generali e finali Articolo 23
1. È istituito un comitato di cooperazione incaricato di gestire il presente accordo e di garantirne la buona esecuzione. A tale scopo, esso formula raccomandazioni. Esso prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Tali decisioni vengono eseguite dalle parti contraenti secondo le norme rispettive. 2. Ai fini della buona esecuzione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi d'informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato di cooperazione. 3. Il comitato di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 4. Il comitato di cooperazione è composto, da un lato, di rappresentanti della Comunità e, dall'altro, di rappresentanti della Repubblica di San Marino. 5. Il comitato di cooperazione si pronuncia di comune accordo. 6. La presidenza del comitato di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti secondo le modalità che devono essere previste nel regolamento interno. 7. Il comitato di cooperazione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, presentata almeno un mese prima della data della riunione prevista. Se la convocazione del comitato è motivata da una questione di cui all'articolo 12, la riunione ha luogo entro otto giorni lavorativi a decorrere dalla data della domanda. 8. Secondo la procedura di cui al paragrafo 1, il comitato di cooperazione definisce i metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 ispirandosi ai metodi adottati dalla Comunità per gli scambi di merci tra gli Stati membri. |
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