|
||||||
Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
||||||
Accordo di cooperazione e di unione doganalecon l'Unione Europeafirmato il 16 -12-1991, in vigore dal 28-3- 2002 |
||||||
|
ARTICOLI 1-Oggetto 2-Prodotti soggetti all'accordo 4-Merci fabbricate con prodotti importati 5-Divieto di introduzione nuovi dazi 7-Tariffe doganali 9-Abolizione delle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione 10-Leggi di tutela e libertà di movimento 11-Vincoli sulla restituzione d'imposta 12-Misure eccezionali di salvaguardia 15-Attenzione particolare alle medie e piccole imprese 16-Miglioramento ambientale e inquinamento dell'Adriatico 17-Settore turistico, promozione 18-Cultura, informazione, comunicazione 19-Possibilità di ampliare la cooperazione 20-Divieto di discriminare nel lavoro e nella retribuzione in base alla provenienza 21-Pensioni, rendite di vecchiaia, di decesso, di invalidità e cure sanitarie 22-Cooperazione amministrativa nell'applicazione dei diritti e degli obblighi delle persone 23-Istituzione del Comitato di cooperazione 24-Gestione delle controversie 25-Divieto di discriminazione fra le imprese 26-Durata dell'accordo e verifica dopo cinque anni 28-Sostituzione di eventuali precedenti accordi coi singoli Stati della Comunità 30-Procedura per l'approvazione 31-Allegato all'accordo come parte intergrante 32-Copie dell'accordo nelle varie lingue
Allegato 1: Uffici doganali di cui art.8
|
La Comunità economica europea, da un lato, e la REPUBBLICA DI SAN MARINO, dall'altro, DECISI a consolidare e ad ampliare i già stretti vincoli esistenti tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino; CONSIDERANDO che è opportuno rafforzare i vincoli esistenti tra le parti, in particolare nei settori commerciali, sociali eculturali instaurando una cooperazione tra la Repubblica di San Marino e la Comunità economica europea per tutte le questioni di interesse comune; CONSIDERANDO che, data la situazione di San Marino e il suo attuale inserimento nel territorio doganale della Comunità, è necessario creare un'unione doganale tra la Repubblica di San Marino e al Comunità economica europea, CONVENGONO QUANTO SEGUE: |
|||||
|
Titolo I unione doganale Articolo 7
1. Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di San Marino applica, nei confronti dei paesi non membri della Comunità: — la tariffa doganale della Comunità, — le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in materia doganale nella Comunità e necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale, — le disposizioni della politica commerciale comune della Comunità, — la regolamentazione comunitaria concernente gli scambi di prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, fatta eccezione, per le restituzioni e gli importi compensativi concessi all'esportazione, — la regolamentazione comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e qualitativa nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo. Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono quelle applicabili nella versione in vigore in qualsiasi momento nella Comunità. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, dal secondo al quinto trattino, sono precisate dal comitato di cooperazione. 3. In deroga al paragrafo 1, primo trattino, sono esonerati dai dazi doganali le pubblicazioni, gli oggetti d'arte, il materiale scientifico e didattico, i medicinali e gli apparecchi sanitari offerti al governo della Repubblica di San Marino, nonché le onorificenze e le medaglie, i francobolli, gli stampati e altri oggetti o valori simili ad uso del governo.
|
||||||
|
Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
||||||
|
||||||