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Accordo di cooperazione e di unione doganalecon l'Unione Europeafirmato il 16 -12-1991, in vigore dal 28-3- 2002 |
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ARTICOLI 1-Oggetto 2-Prodotti soggetti all'accordo 4-Merci fabbricate con prodotti importati 5-Divieto di introduzione nuovi dazi 8-Operazioni di sdoganamento 9-Abolizione delle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione 10-Leggi di tutela e libertà di movimento 11-Vincoli sulla restituzione d'imposta 12-Misure eccezionali di salvaguardia 15-Attenzione particolare alle medie e piccole imprese 16-Miglioramento ambientale e inquinamento dell'Adriatico 17-Settore turistico, promozione 18-Cultura, informazione, comunicazione 19-Possibilità di ampliare la cooperazione 20-Divieto di discriminare nel lavoro e nella retribuzione in base alla provenienza 21-Pensioni, rendite di vecchiaia, di decesso, di invalidità e cure sanitarie 22-Cooperazione amministrativa nell'applicazione dei diritti e degli obblighi delle persone 23-Istituzione del Comitato di cooperazione 24-Gestione delle controversie 25-Divieto di discriminazione fra le imprese 26-Durata dell'accordo e verifica dopo cinque anni 28-Sostituzione di eventuali precedenti accordi coi singoli Stati della Comunità 30-Procedura per l'approvazione 31-Allegato all'accordo come parte intergrante 32-Copie dell'accordo nelle varie lingue
Allegato 1: Uffici doganali di cui art.8
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La Comunità economica europea, da un lato, e la REPUBBLICA DI SAN MARINO, dall'altro, DECISI a consolidare e ad ampliare i già stretti vincoli esistenti tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino; CONSIDERANDO che è opportuno rafforzare i vincoli esistenti tra le parti, in particolare nei settori commerciali, sociali eculturali instaurando una cooperazione tra la Repubblica di San Marino e la Comunità economica europea per tutte le questioni di interesse comune; CONSIDERANDO che, data la situazione di San Marino e il suo attuale inserimento nel territorio doganale della Comunità, è necessario creare un'unione doganale tra la Repubblica di San Marino e al Comunità economica europea, CONVENGONO QUANTO SEGUE: |
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Titolo I unione doganale Articolo 8 1. a) Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e oltre questo termine qualora non si raggiunga un accordo ai sensi della lettera b), la Repubblica di San Marino autorizza la Comunità ad occuparsi, a nome e per conto della Repubblica di San Marino, della formalità di sdoganamento, in particolare dell'immissione in libera pratica dei prodotti provenienti da paesi terzi destinati alla Repubblica di San Marino. Tali formalità verranno espletate tramite gli uffici doganali comunitari enumerati nell'allegato. b) Al termine di questo periodo e nell'ambito dell'articolo 26, la Repubblica di San Marino si riserva di esercitare, previo accordo, delle parti contraenti, il proprio diritto di espletare le formalità di sdoganamento. 2. I dazi all'importazione riscossi sulle merci, in applicazione del paragrafo 1, sono riscossi per conto della Repubblica di San Marino. Quest'ultima si impegna a non rimborsare agli interessati gli importi riscossi, direttamente o indirettamente, fatte salve le disposizioni previste al paragrafo 4. 3. In seno al comitato di cooperazione sono determinate: a) l'eventuale modifica dell'elenco degli uffici doganali comunitari competenti per lo sdoganamento delle merci di cui al paragrafo 1, nonché la procedura di rispedizione delle merci stesse nella Repubblica di San Marino; b) le modalità di attribuzione al Tesoro della Repubblica di San Marino degli importi riscossi a norma del paragrafo 2, tenendo conto della percentuale che la Comunità economica europea può detrarre a titolo delle spese amministrative conformemente alla normativa in vigore in materia nella Comunità; c) qualsiasi altra modalità necessaria per la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo. 4. Le tasse e i prelievi all'importazione di prodotti agricoli possono essere utilizzati dalla Repubblica di San Marino per sostenere la produzione o l'esportazione. Tuttavia, la Repubblica di San Marino si impegna a non concedere restituzioni all'esportazione o importi compensativi superiori a quelli concessi dalla Comunità economica europea all'esportazione verso i paesi terzi.
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