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Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
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Accordo Italo-sammarinese in materia di cooperazione economica Testo Berardi 2005 (mai firmato) Vai a Definitivo firmato 31/3/2009 Confronta STOLFI 2008 e MULARONII 2009 |
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ARTICOLI 1-Collaborazione in materia finanziaria 2-Collaborazione in materia di beni immateriali 3-Collaborazione in materia di trasporti su strada 4-Collaborazione in materia aeronautica 5-Collaborazione in materia marittima 6-Collaborazione nel campo della ricerca e dell'università 7-Collaborazione nel settore turistico 8-Collaborazione in campo sanitario 9-Collaborazione in materia di professioni 11-Collaborazione nel campo dell'innovazione e delle tecnologie 12-Fiscalità 13-Incontri periodici di verifica Commenti sui giornali 5) 26/02/2006 3) 12/01/2006 |
Articolo 5 Collaborazione in materia marittima
Per quanto attiene allo sviluppo della collaborazione in materia marittima le Parti contraenti prendono atto dell'intenzione della Repubblica di San Marino di dotarsi di un proprio Registro Navale, secondo le norme internazionali in vigore e le direttive europee in materia di omologazione dei mezzi nautici e sulla sicurezza della navigazione. Le Parti contraenti convengono sull'opportunità e sulla possibilità che le navi sammarinesi utilizzino porti italiani per il proprio armamento e per le proprie attività nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di tutela della concorrenza, di accesso al mercato delle operazioni e dei servizi portuali, nonché delle norme, anche italiane, in materia fiscale e doganale, prevedendo l'obbligo dello scambio reciproco delle informazioni tra le Amministrazioni competenti. Con riferimento alla nautica da diporto, le Parti contraenti convengono sui reciproci vantaggi conseguenti all'utilizzo delle strutture portuali italiane, nel rispetto delle norme, anche italiane, in materia fiscale e doganale, prevedendo l'obbligo dello scambio reciproco delle informazioni tra le Amministrazioni competenti.
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