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Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
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Accordo Italo-sammarinese in materia di cooperazione economica Testo STOLFI 2008 (mai firmato) Vai a Definitivo firmato 31/3/2009 Confronta BERARDI 2005 e MULARONII 2009 |
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0- Premessa ARTICOLI 1-Collaborazione in materia finanziaria 2-Collaborazione in materia industriale e commerciale 3-Collaborazione nel campo della protezione dell'ambiente 4-Collaborazione in materia di beni immateriali 5-Collaborazione in materia di infrastrutture viarie e di trasporti su strada 6-Collaborazione in materia di infrastrutture aeroportuali e di trasporto aereo 7-Collaborazione in materia marittima 8-Collaborazione nel campo della ricerca e dell'università 9-Collaborazione nel campo dell'innovazione e delle tecnologie 10-Collaborazione nel settore turistico 11-Collaborazione in campo sanitario 12-Collaborazione in materia di professioni 14-Fiscalità 15-Collaborazione nel campo dell'energia 16-Collaborazione in altri settori |
Articolo 1 Collaborazione in materia finanziaria Le due Parti riconoscono il comune interesse allo sviluppo nella Repubblica di San Marino di un sistema finanziario stabile, strettamente interconnesso con il sistema finanziario italiano ed europeo, soggetto ad una vigilanza adeguata, in assenza di condizioni distorsive della concorrenza nei rapporti delle istituzioni creditizie e finanziarie, sammarinesi e italiane, con i residenti nell'altro Paese. AI fine di realizzare questo obiettivo, la Parte sammarinese si impegna a recepire nell'ordinamento della Repubblica i principi e gli istituti rilevanti della normativa comunitaria e gli standards internazionali applicabili in materia finanziaria, ivi compresa la normativa contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti negli ordinamenti delle due Parti per quanto attiene all'operatività nei rispettivi mercati finanziari. La Parte italiana si impegna a fornire ampia collaborazione, le cui modalità saranno concordate nell'ambito del Comitato di Contatto costituito ai sensi della Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 1991.
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