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Premessa
ARTICOLI
1-Collaborazione
in materia finanziaria
2-Collaborazione
in materia industriale e commerciale
3-Collaborazione
nel campo della protezione dell'ambiente
4-Collaborazione
in materia di beni immateriali
5-Collaborazione
in materia di infrastrutture viarie e di trasporti su strada
6-Collaborazione
in materia di infrastrutture aeroportuali e di trasporto aereo
7-Collaborazione
in materia marittima
8-Collaborazione
nel campo della ricerca e dell'università
9-Collaborazione
nel campo dell'innovazione e delle tecnologie
10-Collaborazione
nel settore turistico
11-Collaborazione
in campo sanitario
12-Collaborazione
in materia di professioni
13-Riconoscimento
di Atti
14-Collaborazioni
nel campo dell'energia
15-Modifiche
dell'accordo
16-Incontri
periodici di verifica
17-Entrata
in vigore
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Articolo 13
Riconoscimenti di
atti
Le Parti concordano sulla
necessità di identificare vie per garantire il riconoscimento, in
ciascuno dei due Stati, delle scritture private autenticate, delle
sentenze e provvedimenti giurisdizionali in genere, ai fini della
pubblicità e dell'uso reciproco degli stessi.
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