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Istituzione di un registro aeronautico

Regolamento dell’Autorità per l’aviazione civile (C.A.A.) e norme applicative

ARTICOLI

1-Premesse e ambito di applicazione

2-Fonti normative

3-Patrimonio, norme in materia contabile e finanziaria

4-Dotazione organica Organi di gestione

5-Retribuzione

6-Diritti

7-Albo aeronautico

8-Albo degli Aeromobili

9-Albo degli esperti e dei Tecnici

10-Albo dei naviganti

11-Marche

12-Registro degli Aeromobili

13-Iscrizioni, nazionalità e annotazioni

14-Natura e contenuti del titolo

15-Immatricolazione Registrazione

16-Passaggio di proprietà o disponibilità

17-Cancellazione dal registro

18-Norme relative alla importazione

19-Privilegio

20-Ipoteche e pegno

21-Crediti garantiti da cambiali - girata e trasferimento del privilegio

22-Decadenza dal beneficio del termine

23-Iscrizione del privilegio o dei diritti reali di garanzia

24-Rinnovazione, trasferimento, cancellazione totale o parziale dei privilegi o dei diritti reali di garanzia

25-Cancellazione d’ufficio

26-Navigazione aerea

27-Registro dei certificati di navigabilità

28-Certificati di Navigabilità

29-Prescrizioni di navigabilità

30-Parti di aeromobile

31-Tenuta del fascicolo tecnico

32-Quaderno Tecnico di Bordo

33-Produzione

34-Aeromobili adibiti a servizi commerciali

35-Incidenti

36-Spazio Aereo

37-Atti e fatti compiuti a bordo

38-Diritti e contratti

LEGGE 21 giugno  2002 n.73    

capo iI

albo aeronautico  

sezione Vi

norme relative alla registrazione degli aeromobili 

Articolo 12

(registro degli Aeromobili)

  

  1. Gli aeromobili hanno la nazionalità dello Stato ove sono registrati conformemente all’allegato 7 alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 (I.C.A.O.).

  2. La Autorità è l’organo incaricato della registrazione degli aeromobili.

  3. Il registro degli Aeromobili è tenuto dall’Autorità per l’Aviazione Civile al fine di rendere pubblici i diritti reali sugli aeromobili immatricolati registrati nella Repubblica di San Marino.

  4. Il proprietario di un aeromobile è proprietario di tutte le sue parti, su richiesta del proprietario è tuttavia possibile l’espressa annotazione nel registro di organi di propulsione o parti separate, in carico all’aeromobile sul quale tali organi o accessori sono installati o da installare.

  5. I contratti di acquisto o cessione di aeromobili sono validi solo se redatti in forma scritta.

  6. Il possesso in buona fede di aeromobili per cinque anni continuativi dalla immatricolazione registrazione nel registro determina la impossibilità per chiunque di contestarne la proprietà.

  7. Alla immatricolazione registrazione consegue l’assegnazione della marca di nazionalità e di immatricolazioneregistrazione, ed il rilascio del certificato di immatricolazione registrazione su modello I.C.A.O..

  8. Le risultanze del registro hanno efficacia dichiarativa; assumono efficacia costitutiva allorquando concernono le iscrizioni di ipoteche o privilegi.

  9. Le risultanze del registro hanno efficacia dichiarative e sono opponibili ai terzi.

  10. Parimenti l’iscrizione nel registro del titolo e l’annotazione della girata fanno piena fede di fronte ai terzi della data di costituzione e di trasferimento del privilegio.

  11. L’Albo contiene i seguenti dati:

a.          numero progressivo di iscrizioneregistrazione;

b.          tipo e modello dell’aeromobile;

c.          eventuale annotazione degli accessori;

d.          numero di serie del costruttore;

e.          marche di nazionalità e di immatricolazioneregistrazione;

f.                marche precedenti;

g.          proprietario;

h.          passaggi di proprietà ;

i.    diritti di garanzia;

j.               radiazione;

k.          note e osservazioni.

 

Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

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