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Istituzione di un registro aeronautico

Regolamento dell’Autorità per l’aviazione civile (C.A.A.) e norme applicative

ARTICOLI

1-Premesse e ambito di applicazione

2-Fonti normative

3-Patrimonio, norme in materia contabile e finanziaria

4-Dotazione organica Organi di gestione

5-Retribuzione

6-Diritti

7-Albo aeronautico

8-Albo degli Aeromobili

9-Albo degli esperti e dei Tecnici

10-Albo dei naviganti

11-Marche

12-Registro degli Aeromobili

13-Iscrizioni, nazionalità e annotazioni

14-Natura e contenuti del titolo

15-Immatricolazione Registrazione

16-Passaggio di proprietà o disponibilità

17-Cancellazione dal registro

18-Norme relative alla importazione

19-Privilegio

20-Ipoteche e pegno

21-Crediti garantiti da cambiali - girata e trasferimento del privilegio

22-Decadenza dal beneficio del termine

23-Iscrizione del privilegio o dei diritti reali di garanzia

24-Rinnovazione, trasferimento, cancellazione totale o parziale dei privilegi o dei diritti reali di garanzia

25-Cancellazione d’ufficio

26-Navigazione aerea

27-Registro dei certificati di navigabilità

28-Certificati di Navigabilità

29-Prescrizioni di navigabilità

30-Parti di aeromobile

31-Tenuta del fascicolo tecnico

32-Quaderno Tecnico di Bordo

33-Produzione

34-Aeromobili adibiti a servizi commerciali

35-Incidenti

36-Spazio Aereo

37-Atti e fatti compiuti a bordo

38-Diritti e contratti

LEGGE 21 giugno  2002 n.73    

capo iI

albo aeronautico  

sezione Vii

norme relative ai privilegi ed ai diritti reali di garanzia 

Articolo 20

(Ipoteche e pegno)

  

  1. Sono iscritti nei registri le ipoteche e i diritti di pegno a garanzia di qualsiasi credito anche su più aeromobili di un unico proprietario o di condebitori. Tali iscrizioni sono effettuate sulla base di atto scritto.

  2. Possono essere inscritti diritti di pegno su ricambi o parti separate come estensione degli stessi diritti di garanzia esistenti sull’aeromobile purché ne sia fatta sulle stesse annotazione ben visibile e sia stabilito deposito fisso anche all’estero.

  3. La costituzione di ipoteche o pegni può essere successiva alla immatricolazione registrazione degli aeromobili nel registro.

  4. In caso di cancellazione dell’aeromobile per perimento, i diritti di ipoteca o pegno permangono sulle parti restanti o sui ricambi.

  5. E’ sempre ammessa la surrogazione nei diritti del creditore da parte di terzi.

  6. Qualora uno stesso atto dia luogo ad un credito privilegiato a favore del venditore del bene per la parte del prezzo pattuito e che non sia stata corrisposta al momento della vendita e ad altro credito privilegiato a favore di chi, nell’interesse del compratore, abbia corrisposto parte del prezzo al venditore, entrambi i crediti vengono collocati nello stesso grado e concorrono tra loro in proporzione del rispettivo ammontare, qualora la domanda di iscrizione sia stata proposta congiuntamente dai creditori e non risulti patto in contrario.

 

Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

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