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Istituzione di un registro aeronautico

Regolamento dell’Autorità per l’aviazione civile (C.A.A.) e norme applicative

 

ARTICOLI

1-Premesse e ambito di applicazione

2-Fonti normative

3-Patrimonio, norme in materia contabile e finanziaria

4-Dotazione organica Organi di gestione

5-Retribuzione

6-Diritti

7-Albo aeronautico

8-Albo degli Aeromobili

9-Albo degli esperti e dei Tecnici

10-Albo dei naviganti

11-Marche

12-Registro degli Aeromobili

13-Iscrizioni, nazionalità e annotazioni

14-Natura e contenuti del titolo

15-Immatricolazione Registrazione

16-Passaggio di proprietà o disponibilità

17-Cancellazione dal registro

18-Norme relative alla importazione

19-Privilegio

20-Ipoteche e pegno

21-Crediti garantiti da cambiali - girata e trasferimento del privilegio

22-Decadenza dal beneficio del termine

23-Iscrizione del privilegio o dei diritti reali di garanzia

24-Rinnovazione, trasferimento, cancellazione totale o parziale dei privilegi o dei diritti reali di garanzia

25-Cancellazione d’ufficio

26-Navigazione aerea

27-Registro dei certificati di navigabilità

28-Certificati di Navigabilità

29-Prescrizioni di navigabilità

30-Parti di aeromobile

31-Tenuta del fascicolo tecnico

32-Quaderno Tecnico di Bordo

33-Produzione

34-Aeromobili adibiti a servizi commerciali

35-Incidenti

36-Spazio Aereo

37-Atti e fatti compiuti a bordo

38-Diritti e contratti

LEGGE 21 giugno  2002 n.73    

capo iII

navigazione aerea  

sezione Ii

norme relative alla navigabilità 

Articolo 27

(registro dei certificati di navigabilità)

 

  1. La navigabilità degli aeromobili iscritti nel registro pubblico degli aeromobili è attestata dall’iscrizione dalla registrazione nel registro dei certificati di navigabilità.

  2. Alla registrazione nel registro di cui al comma precedente consegue il rilascio da parte di Autorità di un Certificato di Navigabilità in accordo all’articolo 28 del presente Regolamento, che deve essere sempre tenuto a bordo durante la navigazione.

  3. L’Autorità può riconoscere validi, fino a scadenza, certificati rilasciati da autorità riconosciute di altri Paesi.

  4. L’Autorità può avvalersi di organi o autorità estere riconosciute per il rilascio o rinnovo di Certificati di Navigabilità.

  5. Il registro dei certificati di navigabilità contiene quattro sezioni :

(a) Sezione certificati standard;

(b) Sezione certificati speciali;

(c) Sezione certificati per esportazione;

(d) Sezione certificati provvisori.

 

Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

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