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Istituzione di un registro aeronauticoRegolamento dell’Autorità per l’aviazione civile (C.A.A.) e norme applicative |
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ARTICOLI 1-Premesse e ambito di applicazione 3-Patrimonio, norme in materia contabile e finanziaria 4-Dotazione organica Organi di gestione 6-Diritti 9-Albo degli esperti e dei Tecnici 11-Marche 13-Iscrizioni, nazionalità e annotazioni 14-Natura e contenuti del titolo 15-Immatricolazione Registrazione 16-Passaggio di proprietà o disponibilità 18-Norme relative alla importazione 19-Privilegio 21-Crediti garantiti da cambiali - girata e trasferimento del privilegio 22-Decadenza dal beneficio del termine 23-Iscrizione del privilegio o dei diritti reali di garanzia 27-Registro dei certificati di navigabilità 28-Certificati di Navigabilità 29-Prescrizioni di navigabilità 31-Tenuta del fascicolo tecnico 33-Produzione 34-Aeromobili adibiti a servizi commerciali 35-Incidenti 36-Spazio Aereo |
LEGGE 21 giugno 2002 n.73 |
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capo iII navigazione aerea sezione Ii norme relative alla navigabilità Articolo 28 (Certificati di Navigabilità)
a. Certificati di navigabilità per aeromobili da immatricolare nella Repubblica di San Marino, b. Certificati di navigabilità per aeromobili da destinare all’esportazione, c. Certificati di navigabilità provvisori
a. Standard b. Speciali. 5. Il richiedente un Certificato di Navigabilità Standard per un aeromobile costruito in territorio deve soddisfare quanto previsto dalla Subpart H della JAR 21 e dalle parti applicabili del presente Regolamento. 6. Il Certificato di Navigabilità Standard di un aeromobile importato, omologato in accordo a quando previsto dal presente regolamento, è rilasciato se il Paese in cui l’aeromobile è stato costruito certifica, e l’Autorità giudica, che l’aeromobile è conforme al progetto del tipo ed è in condizioni tali da garantire un impiego sicuro. 7. Il richiedente un Certificato di Navigabilità Speciale per un aeromobile omologato nella categoria Elementare deve soddisfare quanto previsto dal punto 2.183 della JAR 21. 8. Il richiedente di un Certificato di Navigabilità Speciale per un aeromobile immatricolato nella categoria Ristretta che non sia stato precedentemente certificato in una qualsiasi delle altre categorie, deve soddisfare quanto previsto dal punto 2.183 della JAR 21. 9. Il richiedente un Certificato di Navigabilità Speciale per un aeromobile importato, omologato nella categoria Ristretta, può ottenere il rilascio se il Paese in cui è stato costruito l’aeromobile certifica, e l’Autorità giudica, che l’aeromobile è conforme al progetto del tipo ed è in condizioni tali da garantire un impiego sicuro. 10 .La validità e l’efficacia dei Certificati di Navigabilità Standard e Speciali, se non precedentemente sospesi, revocati o restituiti, sono disciplinati come segue: a. i Certificati di Navigabilità Standard o Speciali sono rinnovabili ed hanno una validità massima di tre anni dalla data di emissione/rinnovo a condizione che la manutenzione, la piccola manutenzione e le modifiche, siano state eseguite in accordo ai pertinenti regolamenti dell’Autorità; b. a richiesta della Autorità, il proprietario o l’utilizzatore devono mettere a disposizione l’aeromobile per l’ispezione. 11. Il Certificato di Navigabilità decade nei seguenti casi: a. alla scadenza del periodo di validità; b. quando non siano applicati, nei limiti previsti, una prescrizione di navigabilità o altro intervento prescritto dalla Autorità; c. quando l’aeromobile è impiegato oltre i limiti fissati dal manuale di volo o dalla specifica di navigabilità dell’aeromobile o stabiliti dalla Autorità; d. a seguito di un incidente o inconveniente giudicati dall’Autorità di entità e natura tali da invalidare lo stato di navigabilità dell’aeromobile; e. quando l’aeromobile non è mantenuto in stato di navigabilità e secondo criteri o metodi approvati; f. quando per qualsiasi causa, siano compromessi lo stato di navigabilità e l’idoneità all’impiego concessi all’aeromobile.
13. L’ Autorità può adottare i seguenti provvedimenti: a. annullare il certificato; b. trattenere il certificato finché, ove fosse possibile ripristinare lo stato di navigabilità dell’aeromobile, abbia eseguito i necessari accertamenti; c. apporre, in attesa di ulteriori provvedimenti, la dizione "sospeso" nella casella sull’esito della visita, unitamente alla data ed al luogo dell’accertamento, alla firma ed al timbro, restituendolo all’utilizzatore.
a. nuovi, di costruzione sammarinese; b. usati, di costruzione nazionale o estera;
17. Il Certificato di Navigabilità per esportazione emesso dall’Autorità cessa di validità: a. dopo 60 giorni dall’emissione; b. dopo l’emissione di un Certificato di Navigabilità estero; c. a seguito di incidente o inconveniente giudicati dalla Autorità di entità e natura tali da invalidare lo stato di navigabilità dell’aeromobile; d. quando non venga applicata, nei limiti previsti, una Prescrizione di Navigabilità; e. quando l’aeromobile viene impiegato oltre i limiti prescritti; f. quando l’aeromobile non è mantenuto in stato di navigabilità e secondo le procedure approvate; g. quando non venga sospeso dall’Autorità.
21. Il Certificato di Navigabilità provvisorio cessa di validità: a. allo scadere del periodo indicato sul certificato; b. all’atto di emissione di un Certificato di Navigabilità per l’immatricolazionela registrazione o per l’esportazione; c. a seguito di incidente o inconveniente giudicati dall’ Autorità di entità e natura tali da invalidare lo stato di navigabilità dell’aeromobile; d. quando non venga applicata, nei limiti previsti, una Prescrizione di Navigabilità; e. quando l’aeromobile viene impiegato oltre i limiti prescritti; f. quando l’aeromobile non è mantenuto in stato di navigabilità e secondo le procedure approvate; g. quando venga sospeso dall’ Autorità.
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