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Istituzione di un registro aeronautico

Regolamento dell’Autorità per l’aviazione civile (C.A.A.) e norme applicative

ARTICOLI

1-Premesse e ambito di applicazione

2-Fonti normative

3-Patrimonio, norme in materia contabile e finanziaria

4-Dotazione organica Organi di gestione

5-Retribuzione

6-Diritti

7-Albo aeronautico

8-Albo degli Aeromobili

9-Albo degli esperti e dei Tecnici

10-Albo dei naviganti

11-Marche

12-Registro degli Aeromobili

13-Iscrizioni, nazionalità e annotazioni

14-Natura e contenuti del titolo

15-Immatricolazione Registrazione

16-Passaggio di proprietà o disponibilità

17-Cancellazione dal registro

18-Norme relative alla importazione

19-Privilegio

20-Ipoteche e pegno

21-Crediti garantiti da cambiali - girata e trasferimento del privilegio

22-Decadenza dal beneficio del termine

23-Iscrizione del privilegio o dei diritti reali di garanzia

24-Rinnovazione, trasferimento, cancellazione totale o parziale dei privilegi o dei diritti reali di garanzia

25-Cancellazione d’ufficio

26-Navigazione aerea

27-Registro dei certificati di navigabilità

28-Certificati di Navigabilità

29-Prescrizioni di navigabilità

30-Parti di aeromobile

31-Tenuta del fascicolo tecnico

32-Quaderno Tecnico di Bordo

33-Produzione

34-Aeromobili adibiti a servizi commerciali

35-Incidenti

36-Spazio Aereo

37-Atti e fatti compiuti a bordo

38-Diritti e contratti

LEGGE 21 giugno  2002 n.73    

capo iII

navigazione aerea  

sezione Ii

norme relative alla navigabilità 

Articolo 28

(Certificati di Navigabilità)

 

  1. I requisiti procedurali per la certificazione degli aeromobili, di loro prodotti/parti, nonchè le norme relative ai detentori di tali certificazioni sono stabiliti dalle JAR 21.

  2. Tali requisiti sono applicabili fatti salvi i casi in cui l’Autorità riterrà inappropriati, anche ad aeromobili, relativi prodotti/parti, certificati in data antecedente a quella di entrata in vigore dalla JAR 21.

  3. I Certificati di navigabilità sono dei seguenti tipi:

a.     Certificati di navigabilità per aeromobili da immatricolare nella Repubblica di San Marino,

b.     Certificati di navigabilità per aeromobili da destinare all’esportazione,

c.     Certificati di navigabilità provvisori

  1. I Certificati di Navigabilità rilasciati dalla Autorità si dividono in :

a.                Standard

b.                Speciali.

5. Il richiedente un Certificato di Navigabilità Standard per un aeromobile costruito in territorio deve soddisfare quanto previsto dalla Subpart H della JAR 21 e dalle parti applicabili del presente Regolamento.

6. Il Certificato di Navigabilità Standard di un aeromobile importato, omologato in accordo a quando previsto dal presente regolamento, è rilasciato se il Paese in cui l’aeromobile è stato costruito certifica, e l’Autorità giudica, che l’aeromobile è conforme al progetto del tipo ed è in condizioni tali da garantire un impiego sicuro.

7. Il richiedente un Certificato di Navigabilità Speciale per un aeromobile omologato nella categoria Elementare deve soddisfare quanto previsto dal punto 2.183 della JAR 21.

8. Il richiedente di un Certificato di Navigabilità Speciale per un aeromobile immatricolato nella categoria Ristretta che non sia stato precedentemente certificato in una qualsiasi delle altre categorie, deve soddisfare quanto previsto dal punto 2.183 della JAR 21.

9. Il richiedente un Certificato di Navigabilità Speciale per un aeromobile importato, omologato nella categoria Ristretta, può ottenere il rilascio se il Paese in cui è stato costruito l’aeromobile certifica, e l’Autorità giudica, che l’aeromobile è conforme al progetto del tipo ed è in condizioni tali da garantire un impiego sicuro.

10 .La validità e l’efficacia dei Certificati di Navigabilità Standard e Speciali, se non precedentemente sospesi, revocati o restituiti, sono disciplinati come segue:

a.     i Certificati di Navigabilità Standard o Speciali sono rinnovabili ed hanno una validità massima di tre anni dalla data di emissione/rinnovo a condizione che la manutenzione, la piccola manutenzione e le modifiche, siano state eseguite in accordo ai pertinenti regolamenti dell’Autorità;

b.     a richiesta della Autorità, il proprietario o l’utilizzatore devono mettere a disposizione l’aeromobile per l’ispezione.

11. Il Certificato di Navigabilità decade nei seguenti casi:

a.     alla scadenza del periodo di validità;

b.     quando non siano applicati, nei limiti previsti, una prescrizione di navigabilità o altro intervento prescritto dalla Autorità;

c.     quando l’aeromobile è impiegato oltre i limiti fissati dal manuale di volo o dalla specifica di navigabilità dell’aeromobile o stabiliti dalla Autorità;

d.     a seguito di un incidente o inconveniente giudicati dall’Autorità di entità e natura tali da invalidare lo stato di navigabilità dell’aeromobile;

e.     quando l’aeromobile non è mantenuto in stato di navigabilità e secondo criteri o metodi approvati;

f.      quando per qualsiasi causa, siano compromessi lo stato di navigabilità e l’idoneità all’impiego concessi all’aeromobile.

  1. Nei casi di cui al comma che precede, l’ utilizzatore è tenuto a consegnare alla Autorità il Certificato di Navigabilità.

13. L’ Autorità può adottare i seguenti provvedimenti:

a.     annullare il certificato;

b.     trattenere il certificato finché, ove fosse possibile ripristinare lo stato di navigabilità dell’aeromobile, abbia eseguito i necessari accertamenti;

c.     apporre, in attesa di ulteriori provvedimenti, la dizione "sospeso" nella casella sull’esito della visita, unitamente alla data ed al luogo dell’accertamento, alla firma ed al timbro, restituendolo all’utilizzatore.

  1. I Certificati di Navigabilità per esportazione vengono rilasciati dalla Autorità ad aeromobili destinati all’esportazione, che siano:

a.                nuovi, di costruzione sammarinese;

b.                usati, di costruzione nazionale o estera;

  1. Il Certificato di Navigabilità per esportazione emesso dalla Autorità ha validità, per i suoi fini specifici, di 60 giorni dalla data di emissione.

  2. Il periodo di validità della convalida è fissato dall’ente di navigabilità dello Stato estero che ha emesso la convalida e nel quale l’aeromobile viene registrato.

17. Il Certificato di Navigabilità per esportazione emesso dall’Autorità cessa di validità:

a.     dopo 60 giorni dall’emissione;

b.     dopo l’emissione di un Certificato di Navigabilità estero;

c.     a seguito di incidente o inconveniente giudicati dalla Autorità di entità e natura tali da invalidare lo stato di navigabilità dell’aeromobile;

d.     quando non venga applicata, nei limiti previsti, una Prescrizione di Navigabilità;

e.     quando l’aeromobile viene impiegato oltre i limiti prescritti;

f.      quando l’aeromobile non è mantenuto in stato di navigabilità e secondo le procedure approvate;

g.     quando non venga sospeso dall’Autorità.

  1. I Certificati di Navigabilità provvisori vengono rilasciati ai costruttori dall’Autorità per aeromobili nuovi, da essi costruiti e non ancora registrati ma ritenuti idonei ad ottenere un Certificato di Navigabilità.

  2. Il Certificato di Navigabilità provvisorio abilita l’aeromobile al quale è intestato ad effettuare unicamente voli di presentazione e di trasferimento in territorio nazionale o estero dietro specifica autorizzazione degli Stati sorvolati nel rispetto di tutti i limiti prefissati dall’Autorità e dagli altri Stati.

  3. Il Certificato di Navigabilità provvisorio ha durata massima di tre mesi. Tale validità non può essere rinnovata se non tramite nuova richiesta e successiva remissione da parte dell’ Autorità.

21. Il Certificato di Navigabilità provvisorio cessa di validità:

a.     allo scadere del periodo indicato sul certificato;

b.     all’atto di emissione di un Certificato di Navigabilità per l’immatricolazionela registrazione o per l’esportazione;

c.     a seguito di incidente o inconveniente giudicati dall’ Autorità di entità e natura tali da invalidare lo stato di navigabilità dell’aeromobile;

d.     quando non venga applicata, nei limiti previsti, una Prescrizione di Navigabilità;

e.     quando l’aeromobile viene impiegato oltre i limiti prescritti;

f.      quando l’aeromobile non è mantenuto in stato di navigabilità e secondo le procedure approvate;

g.     quando venga sospeso dall’ Autorità.

 

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Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

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