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Istituzione di un registro aeronautico

Regolamento dell’Autorità per l’aviazione civile (C.A.A.) e norme applicative

 

ARTICOLI

1-Premesse e ambito di applicazione

2-Fonti normative

3-Patrimonio, norme in materia contabile e finanziaria

4-Dotazione organica Organi di gestione

5-Retribuzione

6-Diritti

7-Albo aeronautico

8-Albo degli Aeromobili

9-Albo degli esperti e dei Tecnici

10-Albo dei naviganti

11-Marche

12-Registro degli Aeromobili

13-Iscrizioni, nazionalità e annotazioni

14-Natura e contenuti del titolo

15-Immatricolazione Registrazione

16-Passaggio di proprietà o disponibilità

17-Cancellazione dal registro

18-Norme relative alla importazione

19-Privilegio

20-Ipoteche e pegno

21-Crediti garantiti da cambiali - girata e trasferimento del privilegio

22-Decadenza dal beneficio del termine

23-Iscrizione del privilegio o dei diritti reali di garanzia

24-Rinnovazione, trasferimento, cancellazione totale o parziale dei privilegi o dei diritti reali di garanzia

25-Cancellazione d’ufficio

26-Navigazione aerea

27-Registro dei certificati di navigabilità

28-Certificati di Navigabilità

29-Prescrizioni di navigabilità

30-Parti di aeromobile

31-Tenuta del fascicolo tecnico

32-Quaderno Tecnico di Bordo

33-Produzione

34-Aeromobili adibiti a servizi commerciali

35-Incidenti

36-Spazio Aereo

37-Atti e fatti compiuti a bordo

38-Diritti e contratti

LEGGE 21 giugno  2002 n.73    

 

capo I

Diposizioni generali  

sezione II

Norme relative all'amministrazione dell'Autorità per l'aviazione civile 

Articolo 4

(Dotazione organica Organi di gestione)

  1. La dotazione organica del personale è composta dal Direttore Generale, dai Capi Servizio, dal Capo della Segreteria Generale e dal personale di Segreteria oltre alle figure che saranno successivamente individuate.

  2. La richiesta di personale, con indicazione dei requisiti necessari, è deliberata dal Consiglio Esecutivo sulla base dello stato di avanzamento della operatività dell’Ente, nella richiesta sono specificati i requisiti necessari alla ricopertura del posto.

  3. Fino al raggiungimento della piena autonomia finanziaria, i costi del personale saranno a carico del bilancio dello Stato.

  4. Le assunzioni saranno effettuate in via prioritaria attraverso il reperimento di personale già assunto nel settore pubblico allargato con gli strumenti consentiti dalle norme vigenti.

  5. Nel bilancio dell’Ente è stabilito apposito capitolo per la formazione continua del personale.

  6. L’incarico ad esperti è affidato con contratto della durata massima di un anno.

  7. Il Direttore Generale, i Capi Servizio e il Capo della Segreteria Generale della Autorità, assumono la qualifica di pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni svolte.

  8. Il Direttore Generale :

a.     assume il controllo e la supervisione di tutti gli atti della Autorità;

b.     classifica gli atti che non possono essere divulgati senza autorizzazione;

c.     firma gli atti ed i certificati emessi dall’Ente;

d.     comunica al Segretario di Stato per i tTrasporti il funzionario delegato ad esercitare le funzioni in sua vece;

e.     sospende o revoca provvedimenti o atti della Autorità nell’interesse della sicurezza del volo, fatto salvo obbligo di comunicazione alla Commissione per l’Aviazione Civile;

f.      ha il diritto di accesso in un tempo ragionevole, anche attraverso funzionario delegato, ad ogni aeromobile, aeroporto o altro luogo o documento, nell’interesse della sicurezza e legittimità dell’attività aeronautica.

 

 

 

 

Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

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