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Titolo I
brevetti
Articolo 1
Definizione di
"brevetto" e di "invenzione"
Ai fini del presente Testo Unico si definisce:
I) "invenzione" - un insegnamento di natura tecnica, il cui
contenuto, a prescindere dalle modalità in cui viene espresso, soddisfi
i requisiti e le condizioni previste dal presente atto normativo;
un’invenzione può essere o può riguardare un prodotto, un nuovo uso di
un prodotto o un procedimento o un metodo;
II) "brevetto" - il titolo concesso che conferisce i diritti
esclusivi.
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