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Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
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Testo Unico in tema di proprietà industrialeBrevettazione (brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali) Registrazione (marchi, disegni e modelli) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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ARTICOLI 1-Definizione di "brevetto" e di "invenzione" 2-Oggetto del brevetto ed esclusioni dalla brevettabilità 3-Novità 7-Invenzioni fatte da dipendenti 11-Atti per la rivendicazione di priorità 12-Descrizione 13-Estratto 15-Forma e contenuto delle rivendicazioni 16-Disegni 17-Modalità di deposito di materiale microbiologico 19-Esame delle formalità di deposito 20-Emendamento, correzione e ritiro della domanda 21-Pubblicazione della domanda e protezione provvisoria 22-Rapporti di ricerca e osservazioni dei terzi 23-Esame della domanda e rilievi 24-Concessione del brevetto o rifiuto della domanda di brevetto 25-Conferma della concessione del brevetto 28-Diritti conferiti dal brevetto 30-Ambito dell'esclusiva e interpretazione delle rivendicazioni 31-Modifiche ed emendamenti del brevetto 32-Rinuncia e limitazione del brevetto 34-Decadenza 37-Interferenza di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani 38-Definizione di disegno e modello 40-Novità 42-Divulgazione 44-Titolare della registrazione e cambiamento di titolare 46-Atti per la presentazione della domanda di registrazione 48-Esame, registrazione del disegno industriale o rifiuto della domanda, rilievi 49-Pubblicazione dei disegni e modelli 50-Registro dei modelli e disegni 51-Rinuncia o limitazione della domanda di registrazione 52-Emendamento e correzione della domanda di registrazione 53-Diritti conferiti dalla registrazione 55-Estensione della protezione 56-Cumulo altre forme di protezione 57-Nullità o rifiuto della registrazione 58-Decadenza della registrazione 59-Oggetto della registrazione 60-Segni esclusi dalla protezione 61-Domanda per la registrazione del marchio
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LEGGE 25 maggio 2005 n.79 ________________________ |
ARTICOLI 62-Atti per la rivendicazione di priorità 64-Modalità di rinnovazione della registrazione del marchio 65-Esame della domanda e rilievi 66-Osservazioni di terzi e opposizione 67-Concessione della registrazione 71-Diritti conferiti dalla registrazione 72-Limitazione sui diritti conferiti dal marchio 74-Trasferimento del marchio e licenza 76-Decadenza della registrazione 77-Nullità della registrazione del marchio 78-Rinuncia al marchio, limitazione e modifica 81-Preesistenza di un marchio registrato in Italia 82-Significato di "nome commerciale", di "indicazione di provenienza" e di "denominazione di origine" 83-Protezione dei nomi commerciali 84-Uso illecito di una indicazione di provenienza 85-Uso illecito di una denominazione di origine 87-Sanzioni 88-Disposizioni per la richiesta di titolo di protezione 91-Modalità di deposito delle domande 93-Trascrizioni di diritti sui titoli di privativa 97-Comunicazioni inviate all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 98-Comunicazioni mediante telecopia 99-Comunicazioni tramite mezzi elettronici 100-Comunicazioni dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 102-Pubblicazioni 103-Formulari 104-Tasse per brevetto d’invenzione 105-Tasse per modello e disegno industriale 106-Tasse per marchi 110-Riduzione ed esenzione dalle tasse di brevetto 111-Ordinamento giurisdizionale 112-Competenza per le azioni amministrative 113-Competenza per le azioni civili 115-Competenza per le azioni penali 116-Registrazione dell’atto introduttivo del giudizio 117-Azioni in tema di privative industriali 118-Misure cautelari - Descrizione, sequestro e inibitoria 119-Misure cautelari - regole procedimentali 120-Risarcimento 121-Misure varie 122-Disposizioni transitorie per i marchi
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Titolo VIiI ordinamento Giurisdizione Articolo 119 Misure cautelari - regole procedimentali
1 . Forma della istanza e requisiti. L'istanza si propone con ricorso depositato nella cancelleria del Commissario della Legge. L'istanza è proponibile anche in pendenza di domanda per l'ottenimento di una qualsiasi privativa. I requisiti per la proposizione della istanza sono: a) il periculum in mora ossia il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in sede ordinaria, questo rimanga insoddisfatto; ed; b) il fumus boni iuris ossia la probabile esistenza e violazione del diritto fatto valere in giudizio. Nell’accertare l’esistenza del periculum in mora , il Commissario della Legge dovrà valutare non solo il tempo intercorso tra la conoscenza della lesione del diritto e il deposito della istanza nonché la difficoltà nella quantificazione dell’eventuale danno patito o patiendo dal ricorrente, ma anche l’effettiva persistenza, al momento della richiesta cautelare, di una situazione potenzialmente produttiva di un danno grave ed irreparabile, dovendosi in tal caso riconoscersi l’esistenza del periculum in mora anche trascorso un consistente lasso di tempo tra la conoscenza della lesione e il deposito dell'istanza. In ogni caso, il Commissario della Legge dovrà valutare il periculum in mora anche in relazione al potenziale detrimento che il decreto di accoglimento potrebbe arrecare alla parte resistente che risultasse vittoriosa all'esito del procedimento di merito.A pena di nullità, il ricorso deve contenere l’indicazione della volontà del ricorrente di promuovere il relativo procedimento di merito, nonché l’oggetto della istanza ed il titolo su cui detto procedimento si fonderà. 2. Competenza ante causam ed in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale Prima dell'inizio della causa di merito l'istanza si propone al Commissario della Legge competente a conoscere del merito. Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, l'istanza è comunque proponibile al Commissario della Legge. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al Magistrato Dirigente il quale designa il Magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. 3. Competenza in corso di causa Quando vi è causa pendente per il merito, la istanza deve essere proposta al Commissario della Legge o al Giudice dell'Appellazione della stessa. Se la causa pende davanti al Tribunale Commissariale, ma non è ancora stata assegnata ad un Commissario della Legge o il giudizio è sospeso o interrotto, l'istanza si propone al Magistrato Dirigente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2. In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione, la istanza si propone al Commissario della Legge che ha pronunziato la sentenza. Se la causa pende davanti al Giudice straniero, l'istanza potrà essere proposta nella cancelleria del Commissario della Legge qualora questo abbia giurisdizione sulla vertenza oppure se la misura deve essere eseguita nella Repubblica di San Marino.
Il Commissario della Legge fissa, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione dell'istanza e del decreto. Sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con decreto all'accoglimento o al rigetto della istanza. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il Commissario della Legge provvede inaudita altera parte con decreto motivato, assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro il termine di cui al primo comma, assegnando all'istante termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il Commissario della Legge, con decreto, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. Ai fini della decisione inaudita altera parte , il pregiudizio che l’attuazione del provvedimento potrebbe subire dalla convocazione della controparte può consistere nell’infruttuosità o inutilità, anche parziale, del provvedimento o nel rischio di aggravamento del danno, laddove il resistente, informato del procedimento, sia messo in grado di modificare lo stato di beni e luoghi. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al secondo comma sono triplicati. 5. Provvedimento negativo Il decreto di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare, quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Se il decreto di rigetto è pronunciato prima dell'inizio della causa di merito, con esso il Commissario della Legge provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed opponibile, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia del decreto se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria o notifica su istanza di parte. 6. Provvedimento di accoglimento Il decreto di accoglimento, ove la istanza sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 7. In mancanza di fissazione del termine da parte del Commissario della Legge, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia del decreto se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria o notifica su istanza di parte. Nel caso in cui la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di merito debba effettuarsi all’estero, il termine di cui ai commi precedenti è triplicato. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la istanza e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. 7 . Inefficacia del provvedimento cautelare Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 6, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. In entrambi i casi, il Commissario della Legge che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con decreto avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione il Commissario della Legge che ha emesso il provvedimento cautelare decide con decreto provvisoriamente esecutivo, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui al comma 8. Il provvedimento cautelare perde, altresì, efficacia se non è stata versata la cauzione di cui al comma 9, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con decreto a seguito di ricorso al Commissario della Legge che ha emesso il provvedimento. Se la causa di merito è devoluta ad arbitrato, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia: a) se la parte che l'aveva richiesto non presenta istanza di esecutorietà del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge; b) se è pronunciato lodo arbitrale che dichiari inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.
Nel corso dell'istruzione il Commissario della Legge può, su istanza di parte, modificare o revocare con decreto il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa, qualora vengano allegati nuovi fatti o prove non preesistenti. Se la causa di merito è devoluta ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita in un processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al Commissario della Legge che ha emanato il provvedimento cautelare.
Con il provvedimento di accoglimento, di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il Commissario della Legge può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni. Laddove ritenuto opportuno, il Commissario della Legge può disporre che il rigetto della istanza sia condizionato al versamento di una cauzione da parte della resistente.
Il Commissario della Legge, ove sorgano difficoltà o contestazioni, su istanza e sentite le parti, può disporre con decreto i provvedimenti opportuni per specificare le modalità di attuazione delle misure cautelari già disposte.
Contro il decreto con il quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso, rigettato, modificato o revocato un provvedimento cautelare è ammesso reclamo entro dieci giorni, a pena di decadenza, dalla data della comunicazione da parte della cancelleria o della notifica su istanza di parte. Il reclamo contro i provvedimenti del Commissario della Legge, si propone al Magistrato Dirigente, il quale assegna il caso ad altro Commissario della Legge diverso da quello che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice dell'Appellazione, il reclamo si propone al Magistrato Dirigente, il quale assegna il caso ad altro Giudice dell'Appellazione, diverso da quello che ha emanato il provvedimento reclamato. Il Commissario della Legge, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, decreto non impugnabile con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. Tuttavia, il Giudice del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con decreto non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione. |
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