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Titolo I
brevetti
Articolo 12
Descrizione
1. La descrizione deve divulgare l’invenzione in modo
sufficientemente chiaro e completo affinché essa possa essere attuata da
una persona normalmente esperta nel ramo e deve indicare, in
particolare, uno o più esempi preferenziali di attuazione
dell’invenzione noti al richiedente.
2. La descrizione deve contenere nell’ordine:
-
un estratto;
-
l’esposizione
tecnica dell’invenzione;
-
una o più
rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si
intende debba formare oggetto del brevetto;
-
gli eventuali
disegni.
3. La descrizione deve essere scritta, e impressa, in modo
indelebile e chiaro su carta di formato ISO A4. I margini minimi sono di
1,5 cm su tutti i lati del foglio.
4. Alla domanda di brevetto si debbono unire tre esemplari di detta
descrizione, della cui identità risponde il richiedente il brevetto. I
tre esemplari debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.
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