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Titolo I
brevetti
Articolo 13
Estratto
1. L'estratto serve unicamente ai fini d'informazione tecnica; in
particolare, esso non è preso in considerazione per l'interpretazione
delle rivendicazioni.
2. L'estratto deve contenere il titolo dell'invenzione.
3. L'estratto deve comprendere un breve riassunto di ciò che è esposto
nell’esposizione tecnica, nelle rivendicazioni e nei disegni; il
riassunto deve indicare il ramo della tecnica al quale l'invenzione
appartiene e deve essere redatto in modo da permettere una chiara
comprensione del problema tecnico, dell'essenza della soluzione di
questo problema mediante l'invenzione e della o delle utilizzazioni
principali dell'invenzione. L'estratto comprende eventualmente la
formula chimica che, fra quelle che figurano nella domanda di brevetto,
caratterizza nel miglior modo l'invenzione. Esso non deve contenere
dichiarazioni relative ai meriti o al valore attribuiti all'invenzione o
alle sue ipotetiche applicazioni.
4. L'estratto deve contenere, preferibilmente, non più di
centocinquanta parole.
5. Se la domanda di brevetto comprende dei disegni, il richiedente
deve indicare la figura del disegno o, eccezionalmente, le figure dei
disegni che egli propone di far pubblicare assieme all'estratto.
L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può decidere di pubblicare un'altra
figura o altre figure se ritiene che essa caratterizza o che esse
caratterizzano meglio l'invenzione. Ciascuna delle caratteristiche
principali menzionate nell'estratto e illustrate dal disegno deve essere
seguita da un segno di riferimento messo tra parentesi.
6. L'estratto deve essere redatto in modo che possa efficacemente
servire come strumento di selezione nel ramo della tecnica e permettere,
in particolare, di stabilire se sia necessario o no consultare la
domanda di brevetto stessa.
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