|
|||||||||
Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
|||||||||
Testo Unico in tema di proprietà industrialeBrevettazione (brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali) Registrazione (marchi, disegni e modelli) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||||||
|
ARTICOLI 1-Definizione di "brevetto" e di "invenzione" 2-Oggetto del brevetto ed esclusioni dalla brevettabilità 3-Novità 7-Invenzioni fatte da dipendenti 11-Atti per la rivendicazione di priorità 12-Descrizione 13-Estratto 15-Forma e contenuto delle rivendicazioni 16-Disegni 17-Modalità di deposito di materiale microbiologico 19-Esame delle formalità di deposito 20-Emendamento, correzione e ritiro della domanda 21-Pubblicazione della domanda e protezione provvisoria 22-Rapporti di ricerca e osservazioni dei terzi 23-Esame della domanda e rilievi 24-Concessione del brevetto o rifiuto della domanda di brevetto 25-Conferma della concessione del brevetto 28-Diritti conferiti dal brevetto 30-Ambito dell'esclusiva e interpretazione delle rivendicazioni 31-Modifiche ed emendamenti del brevetto 32-Rinuncia e limitazione del brevetto 34-Decadenza 37-Interferenza di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani 38-Definizione di disegno e modello 40-Novità 42-Divulgazione 44-Titolare della registrazione e cambiamento di titolare 46-Atti per la presentazione della domanda di registrazione 48-Esame, registrazione del disegno industriale o rifiuto della domanda, rilievi 49-Pubblicazione dei disegni e modelli 50-Registro dei modelli e disegni 51-Rinuncia o limitazione della domanda di registrazione 52-Emendamento e correzione della domanda di registrazione 53-Diritti conferiti dalla registrazione 55-Estensione della protezione 56-Cumulo altre forme di protezione 57-Nullità o rifiuto della registrazione 58-Decadenza della registrazione 59-Oggetto della registrazione |
LEGGE 25 maggio 2005 n.79 ________________________ |
ARTICOLI 62-Atti per la rivendicazione di priorità 64-Modalità di rinnovazione della registrazione del marchio 65-Esame della domanda e rilievi 66-Osservazioni di terzi e opposizione 67-Concessione della registrazione 71-Diritti conferiti dalla registrazione 72-Limitazione sui diritti conferiti dal marchio 74-Trasferimento del marchio e licenza 76-Decadenza della registrazione 77-Nullità della registrazione del marchio 78-Rinuncia al marchio, limitazione e modifica 81-Preesistenza di un marchio registrato in Italia 82-Significato di "nome commerciale", di "indicazione di provenienza" e di "denominazione di origine" 83-Protezione dei nomi commerciali 84-Uso illecito di una indicazione di provenienza 85-Uso illecito di una denominazione di origine 87-Sanzioni 88-Disposizioni per la richiesta di titolo di protezione 91-Modalità di deposito delle domande 93-Trascrizioni di diritti sui titoli di privativa 97-Comunicazioni inviate all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 98-Comunicazioni mediante telecopia 99-Comunicazioni tramite mezzi elettronici 100-Comunicazioni dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 102-Pubblicazioni 103-Formulari 104-Tasse per brevetto d’invenzione 105-Tasse per modello e disegno industriale 106-Tasse per marchi 110-Riduzione ed esenzione dalle tasse di brevetto 111-Ordinamento giurisdizionale 112-Competenza per le azioni amministrative 113-Competenza per le azioni civili 115-Competenza per le azioni penali 116-Registrazione dell’atto introduttivo del giudizio 117-Azioni in tema di privative industriali 118-Misure cautelari - Descrizione, sequestro e inibitoria 119-Misure cautelari - regole procedimentali 120-Risarcimento 121-Misure varie |
|||||||
|
Titolo I brevetti Articolo 16 Disegni 1. I disegni devono essere forniti nella domanda di brevetto quando sono necessari per la comprensione dell'invenzione. 2. La superficie utile dei fogli che contengono disegni non deve superare 26,2 cm x 17 cm. La superficie utile o utilizzata di questi fogli non deve essere riquadrata. I margini minimi sono i seguenti: a. margine superiore: 2,5 cm; b. margine sinistro: 2,5 cm; c. margine destro: 1,5 cm; d. margine inferiore: 1,5 cm. 3. I disegni devono essere eseguiti come segue: a. I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti persistenti, neri o blu, sufficientemente densi e scuri, di larghezza uniforme e con bordi ben delineati, senza colori né tinteggiature. b. Le sezioni devono essere indicate con tratteggi che non ostacolino la lettura dei segni di riferimento e delle linee direttrici. c. La scala dei disegni e la chiarezza della loro esecuzione grafica devono essere tali che una riproduzione fotografica con riduzione lineare ai due terzi permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli. Nei casi eccezionali, in cui figura sul disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente. d. Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui disegni devono, senza eccezioni, essere semplici e chiari. L’uso di parentesi, cerchietti o virgole, in combinazione con cifre e lettere, non è consentito. e. Tutte le linee dei disegni vanno normalmente tracciate mediante strumenti da disegno. f. Gli elementi di una medesima figura devono essere proporzionati gli uni agli altri, a meno che una differenza di proporzioni non sia indispensabile per la chiarezza della figura. g. L’altezza delle cifre e delle lettere non deve essere inferiore a 0,32 cm. L’alfabeto latino e, se tale è la consuetudine, l’alfabeto greco, devono essere usati per le lettere che figurano sui disegni. h. Un foglio di disegno può contenere più figure. Quando le figure disegnate su più fogli sono parti di una figura completa, esse devono essere presentate in modo che si possa costituire la figura completa senza che risulti occultata alcuna parte delle figure che si trovano sui diversi fogli. Le figure devono essere disposte, preferibilmente, nel senso verticale, su uno o più fogli, nettamente separate le une dalle altre, ma senza spreco di spazio; esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe, indipendentemente dalla numerazione dei fogli. i. Si possono utilizzare segni di riferimento sui disegni solo se essi figurano nella descrizione e nelle rivendicazioni e viceversa. I segni di riferimento dei medesimi elementi devono essere identici in tutta la domanda. 4. I disegni non devono contenere spiegazioni, fatta eccezione per indicazioni brevi indispensabili; quali "acqua" , " vapore" , " aperto" , " chiuso" , " sezione AB" e, per gli schemi elettrici, i diagrammi schematici di impianti e i diagrammi che rappresentano schematicamente le fasi di un processo, brevi parole-chiave indispensabili per la loro comprensione. 5. Gli schemi delle fasi di un processo e i diagrammi sono considerati come disegni. 6. Qualora il richiedente presenti un solo esemplare della descrizione o dei disegni, è concessa facoltà di presentare gli altri due esemplari entro due mesi dal deposito della domanda. |
|||||||||
|
Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo il testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
|||||||||
|
|||||||||