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Testo Unico in tema di proprietà industrialeBrevettazione (brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali) Registrazione (marchi, disegni e modelli) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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ARTICOLI 1-Definizione di "brevetto" e di "invenzione" 2-Oggetto del brevetto ed esclusioni dalla brevettabilità 3-Novità 7-Invenzioni fatte da dipendenti 11-Atti per la rivendicazione di priorità 12-Descrizione 13-Estratto 15-Forma e contenuto delle rivendicazioni 16-Disegni 17-Modalità di deposito di materiale microbiologico 19-Esame delle formalità di deposito 20-Emendamento, correzione e ritiro della domanda 21-Pubblicazione della domanda e protezione provvisoria 22-Rapporti di ricerca e osservazioni dei terzi 23-Esame della domanda e rilievi 24-Concessione del brevetto o rifiuto della domanda di brevetto 25-Conferma della concessione del brevetto 28-Diritti conferiti dal brevetto 30-Ambito dell'esclusiva e interpretazione delle rivendicazioni 31-Modifiche ed emendamenti del brevetto 32-Rinuncia e limitazione del brevetto 34-Decadenza 37-Interferenza di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani 38-Definizione di disegno e modello 40-Novità 42-Divulgazione 44-Titolare della registrazione e cambiamento di titolare 46-Atti per la presentazione della domanda di registrazione 48-Esame, registrazione del disegno industriale o rifiuto della domanda, rilievi 49-Pubblicazione dei disegni e modelli 50-Registro dei modelli e disegni 51-Rinuncia o limitazione della domanda di registrazione 52-Emendamento e correzione della domanda di registrazione 53-Diritti conferiti dalla registrazione 55-Estensione della protezione 56-Cumulo altre forme di protezione 57-Nullità o rifiuto della registrazione 58-Decadenza della registrazione 59-Oggetto della registrazione |
LEGGE 25 maggio 2005 n.79 ________________________ |
ARTICOLI 62-Atti per la rivendicazione di priorità 64-Modalità di rinnovazione della registrazione del marchio 65-Esame della domanda e rilievi 66-Osservazioni di terzi e opposizione 67-Concessione della registrazione 71-Diritti conferiti dalla registrazione 72-Limitazione sui diritti conferiti dal marchio 74-Trasferimento del marchio e licenza 76-Decadenza della registrazione 77-Nullità della registrazione del marchio 78-Rinuncia al marchio, limitazione e modifica 81-Preesistenza di un marchio registrato in Italia 82-Significato di "nome commerciale", di "indicazione di provenienza" e di "denominazione di origine" 83-Protezione dei nomi commerciali 84-Uso illecito di una indicazione di provenienza 85-Uso illecito di una denominazione di origine 87-Sanzioni 88-Disposizioni per la richiesta di titolo di protezione 91-Modalità di deposito delle domande 93-Trascrizioni di diritti sui titoli di privativa 97-Comunicazioni inviate all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 98-Comunicazioni mediante telecopia 99-Comunicazioni tramite mezzi elettronici 100-Comunicazioni dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 102-Pubblicazioni 103-Formulari 104-Tasse per brevetto d’invenzione 105-Tasse per modello e disegno industriale 106-Tasse per marchi 110-Riduzione ed esenzione dalle tasse di brevetto 111-Ordinamento giurisdizionale 112-Competenza per le azioni amministrative 113-Competenza per le azioni civili 115-Competenza per le azioni penali 116-Registrazione dell’atto introduttivo del giudizio 117-Azioni in tema di privative industriali 118-Misure cautelari - Descrizione, sequestro e inibitoria 119-Misure cautelari - regole procedimentali 120-Risarcimento 121-Misure varie |
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Titolo I brevetti Articolo 17 Modalità di deposito di materiale microbiologico
1. Se una invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme seguenti perché sia considerata descritta:
2. Le indicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma possono essere comunicate entro un termine di due mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto. La comunicazione di queste indicazioni è considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona, che a partire dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale il microorganismo è stato depositato. 3. Tale richiesta dovrà essere notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovrà essere completata dalle seguenti indicazioni:
4. L'esperto designato per l'utilizzazione è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente. 5. Se il materiale biologico depositato ai sensi dei commi precedenti non e più disponibile presso l’ente di deposito riconosciuto, è consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal presente articolo. 6. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che è oggetto del nuovo deposito è identico a quello oggetto del deposito iniziale. |
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Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo il testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
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