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Titolo I
brevetti
Articolo 18
Unità d’invenzione
1.
Ogni
domanda deve avere per oggetto una sola invenzione o un gruppo
d'invenzioni collegate tra loro così da formare un unico insegnamento
inventivo.
2.
Se la
domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi
inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale
domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le
rimanenti invenzioni, altrettante domande divisionali, che avranno
effetto dalla data di deposito o, se rilevante, di priorità della
domanda primitiva.
3.
Il
ricorso contro questa decisione sospende il termine assegnato
dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
4.
Il
richiedente può anche, di sua propria iniziativa, separare una domanda
di brevetto pendente in due o più domande divisionali fino al momento in
cui l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto in merito alla
concessione del brevetto.
5.
Il
contenuto delle domande divisionali non deve estendersi oltre il
contenuto divulgato nella domanda originale nella forma in cui è stata
depositata.
6.
I
documenti di priorità e qualsiasi loro traduzione richiesta che è stata
depositata all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi riguardo alla domanda
originale, è considerata come depositata per ognuna delle domande
divisionali.
7.
Se al
momento della conferma ai sensi del successivo articolo 25, risulta
evidente che il brevetto già concesso manchi di unità, il brevetto può
essere diviso opportunamente in conformità con quanto disposto da questo
Testo Unico.
Per ogni domanda di brevetto divisionale, il richiedente deve pagare le
tasse previste. |