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Titolo I
brevetti
Articolo 19
Esame delle formalità di deposito
1. Al deposito della domanda di brevetto, l'Ufficio di Stato
Brevetti e Marchi esamina formalmente i documenti che compongono la
domanda e accorda la data di deposito se sono stati depositati almeno i
documenti seguenti:
-
una richiesta
di brevetto d’invenzione sammarinese;
-
l’informazione sufficiente a identificare il richiedente;
-
una
descrizione dell’invenzione.
2. Nel caso che l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi rilevi che,
alla data di ricevimento di una domanda di brevetto, le disposizioni del
comma 1 non sono state adempiute, inviterà il richiedente, se
reperibile, ad adempiere alle disposizioni di questo Testo Unico. Se il
richiedente adempie alle disposizioni, la data di deposito sarà quella
del ricevimento di tutti i documenti mancanti. In caso contrario la
domanda sarà considerata come non depositata.
3. Qualora nella descrizione della domanda di brevetto sia fatto
riferimento a dei disegni, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi inviterà
il richiedente a produrre i disegni mancanti. Se il richiedente adempie
alla richiesta, la data di deposito sarà quella della data di
ricevimento dei disegni mancanti. Se il richiedente non adempie
all’invito, la data di deposito sarà la data di ricevimento della
descrizione e ogni riferimento a disegni sarà eliminato.
4. Nel caso in cui la data di deposito sia stata assegnata, l’Ufficio di
Stato Brevetti e Marchi ne informa il richiedente per iscritto o gli
consegna ricevuta.
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