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Testo Unico in tema di proprietà industriale
Brevettazione
(brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali)
Registrazione (marchi, disegni e modelli)
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ARTICOLI
0-Preambolo
1-Definizione
di "brevetto" e di "invenzione"
2-Oggetto
del brevetto ed esclusioni dalla brevettabilità
3-Novità
4-Attività
inventiva
5-Applicabilità
industriale
6-Titolarità
del brevetto
7-Invenzioni
fatte da dipendenti
8-Diritto
al brevetto
9-Designazione
dell’inventore
10-Domanda
di brevetto
11-Atti
per la rivendicazione di priorità
12-Descrizione
13-Estratto
14-L’esposizione
tecnica
15-Forma
e contenuto delle rivendicazioni
16-Disegni
17-Modalità
di deposito di materiale microbiologico
18-Unità
d’invenzione
19-Esame
delle formalità di deposito
20-Emendamento,
correzione e ritiro della domanda
21-Pubblicazione
della domanda e protezione provvisoria
22-Rapporti
di ricerca e osservazioni dei terzi
23-Esame
della domanda e rilievi
24-Concessione
del brevetto o rifiuto della domanda di brevetto
25-Conferma
della concessione del brevetto
26-Pubblicazione
del brevetto
27-Registro
dei brevetti
28-Diritti
conferiti dal brevetto
29-Diritti
di preuso
30-Ambito
dell'esclusiva e interpretazione delle rivendicazioni
31-Modifiche
ed emendamenti del brevetto
32-Rinuncia
e limitazione del brevetto
33-Durata,
tasse annuali
34-Decadenza
35-Nullità
del brevetto
36-Licenza
obbligatoria
37-Interferenza
di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani
38-Definizione
di disegno e modello
39-Disegni
registrabili
40-Novità
41-Carattere
individuale
42-Divulgazione
43-Disegno
o modello di aspetto determinato dalla sua funzione tecnica e disegno o
modello di interconnessione
44-Titolare
della registrazione e cambiamento di titolare
45-Domanda
di registrazione
46-Atti
per la presentazione della domanda di registrazione
47-Atti
per la priorità
48-Esame,
registrazione del disegno industriale o rifiuto della domanda, rilievi
49-Pubblicazione
dei disegni e modelli
50-Registro
dei modelli e disegni
51-Rinuncia
o limitazione della domanda di registrazione
52-Emendamento
e correzione della domanda di registrazione
53-Diritti
conferiti dalla registrazione
54-Durata
della protezione
55-Estensione
della protezione
56-Cumulo
altre forme di protezione
57-Nullità
o rifiuto della registrazione
58-Decadenza
della registrazione
59-Oggetto
della registrazione
60-Segni
esclusi dalla protezione
61-Domanda
per la registrazione del marchio
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LEGGE 25 maggio 2005 n.79
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ARTICOLI
62-Atti
per la rivendicazione di priorità
63-Durata
della registrazione
64-Modalità
di rinnovazione della registrazione del marchio
65-Esame
della domanda e rilievi
66-Osservazioni
di terzi e opposizione
67-Concessione
della registrazione
68-Registro
dei marchi
69-Titolare
del marchio
70-Diritti
al marchio
71-Diritti
conferiti dalla registrazione
72-Limitazione
sui diritti conferiti dal marchio
73-Marchi
collettivi
74-Trasferimento
del marchio e licenza
75-Protezione
temporanea
76-Decadenza
della registrazione
77-Nullità
della registrazione del marchio
78-Rinuncia
al marchio, limitazione e modifica
79-Uso
del marchio
80-Marchi
internazionali
81-Preesistenza
di un marchio registrato in Italia
82-Significato
di "nome commerciale", di "indicazione di provenienza" e di
"denominazione di origine"
83-Protezione
dei nomi commerciali
84-Uso
illecito di una indicazione di provenienza
85-Uso
illecito di una denominazione di origine
86-Atti
di concorrenza sleale
87-Sanzioni
88-Disposizioni
per la richiesta di titolo di protezione
89-Reintegrazione
nei diritti
90-Lingua
della procedura
91-Modalità di deposito delle domande
92-Rappresentanza
93-Trascrizioni
di diritti sui titoli di privativa
94-Modalità
di trascrizione
95-Procedura
di esecuzione
96-Direttive
amministrative
97-Comunicazioni
inviate all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi
98-Comunicazioni
mediante telecopia
99-Comunicazioni
tramite mezzi elettronici
100-Comunicazioni
dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi
101-Domicilio
e mutamenti
102-Pubblicazioni
103-Formulari
104-Tasse
per brevetto d’invenzione
105-Tasse
per modello e disegno industriale
106-Tasse
per marchi
107-Modalità
di pagamento
108-Prova
di pagamento
109-Errore
di pagamento
110-Riduzione
ed esenzione dalle tasse di brevetto
111-Ordinamento
giurisdizionale
112-Competenza
per le azioni amministrative
113-Competenza
per le azioni civili
114-Azione
promossa d’ufficio
115-Competenza
per le azioni penali
116-Registrazione
dell’atto introduttivo del giudizio
117-Azioni
in tema di privative industriali
118-Misure
cautelari - Descrizione, sequestro e inibitoria
119-Misure
cautelari - regole procedimentali
120-Risarcimento
121-Misure
varie
122-Disposizioni
transitorie per i marchi
123-Entrata
in vigore |
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Titolo I
brevetti
Articolo 20
Emendamento, correzione e ritiro della domanda
1. Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame,
anche dopo la pubblicazione della domanda di cui al successivo articolo
21, comunque prima che l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia
provveduto in merito alla concessione del brevetto, ha facoltà di
correggere, di integrare, anche con nuovi esempi, o limitare la
descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati,
mediante postilla sulla descrizione e rettifiche dei disegni,
sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.
2
L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi deve conservare la documentazione
relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione
delle modifiche, ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare per
rendere chiare ed evidenti al pubblico le modifiche e la data alla quale
sono intervenute.
3. Nessun emendamento, integrazione o correzione può estendere il
contenuto tecnico della domanda oltre il contenuto descritto nella
domanda al momento del deposito. A tal fine, si ha estensione del
contenuto tecnico di una domanda, se l’uomo del mestiere non avrebbe
potuto dedurre oggettivamente, dalla domanda quale depositata,
l’informazione tecnica aggiunta.
4. Il richiedente può sempre ritirare la domanda, purché la sua
richiesta pervenga all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e in tempo
utile durante la procedura di concessione, in ogni caso prima che
l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto in merito alla
concessione del brevetto. In questo caso la documentazione associata
alla domanda rimane segreta e non viene messa a disposizione del
pubblico. |