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Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
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Testo Unico in tema di proprietà industrialeBrevettazione (brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali) Registrazione (marchi, disegni e modelli) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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ARTICOLI 1-Definizione di "brevetto" e di "invenzione" 2-Oggetto del brevetto ed esclusioni dalla brevettabilità 3-Novità 7-Invenzioni fatte da dipendenti 11-Atti per la rivendicazione di priorità 12-Descrizione 13-Estratto 15-Forma e contenuto delle rivendicazioni 16-Disegni 17-Modalità di deposito di materiale microbiologico 19-Esame delle formalità di deposito 20-Emendamento, correzione e ritiro della domanda 21-Pubblicazione della domanda e protezione provvisoria 22-Rapporti di ricerca e osservazioni dei terzi 23-Esame della domanda e rilievi 24-Concessione del brevetto o rifiuto della domanda di brevetto 25-Conferma della concessione del brevetto 28-Diritti conferiti dal brevetto 30-Ambito dell'esclusiva e interpretazione delle rivendicazioni 31-Modifiche ed emendamenti del brevetto 32-Rinuncia e limitazione del brevetto 34-Decadenza 37-Interferenza di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani 38-Definizione di disegno e modello 40-Novità 42-Divulgazione 44-Titolare della registrazione e cambiamento di titolare 46-Atti per la presentazione della domanda di registrazione 48-Esame, registrazione del disegno industriale o rifiuto della domanda, rilievi 49-Pubblicazione dei disegni e modelli 50-Registro dei modelli e disegni 51-Rinuncia o limitazione della domanda di registrazione 52-Emendamento e correzione della domanda di registrazione 53-Diritti conferiti dalla registrazione 55-Estensione della protezione 56-Cumulo altre forme di protezione 57-Nullità o rifiuto della registrazione 58-Decadenza della registrazione 59-Oggetto della registrazione |
LEGGE 25 maggio 2005 n.79 ________________________ |
ARTICOLI 62-Atti per la rivendicazione di priorità 64-Modalità di rinnovazione della registrazione del marchio 65-Esame della domanda e rilievi 66-Osservazioni di terzi e opposizione 67-Concessione della registrazione 71-Diritti conferiti dalla registrazione 72-Limitazione sui diritti conferiti dal marchio 74-Trasferimento del marchio e licenza 76-Decadenza della registrazione 77-Nullità della registrazione del marchio 78-Rinuncia al marchio, limitazione e modifica 81-Preesistenza di un marchio registrato in Italia 82-Significato di "nome commerciale", di "indicazione di provenienza" e di "denominazione di origine" 83-Protezione dei nomi commerciali 84-Uso illecito di una indicazione di provenienza 85-Uso illecito di una denominazione di origine 87-Sanzioni 88-Disposizioni per la richiesta di titolo di protezione 91-Modalità di deposito delle domande 93-Trascrizioni di diritti sui titoli di privativa 97-Comunicazioni inviate all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 98-Comunicazioni mediante telecopia 99-Comunicazioni tramite mezzi elettronici 100-Comunicazioni dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 102-Pubblicazioni 103-Formulari 104-Tasse per brevetto d’invenzione 105-Tasse per modello e disegno industriale 106-Tasse per marchi 110-Riduzione ed esenzione dalle tasse di brevetto 111-Ordinamento giurisdizionale 112-Competenza per le azioni amministrative 113-Competenza per le azioni civili 115-Competenza per le azioni penali 116-Registrazione dell’atto introduttivo del giudizio 117-Azioni in tema di privative industriali 118-Misure cautelari - Descrizione, sequestro e inibitoria 119-Misure cautelari - regole procedimentali 120-Risarcimento 121-Misure varie |
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Titolo I brevetti Articolo 22 Rapporti di ricerca e osservazioni dei terzi 1. Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, qualsiasi terzo può presentare osservazioni o divulgazioni contro la brevettabilità dell'invenzione che forma oggetto della domanda. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate. In tal caso, esse vengono allegate al fascicolo di domanda di brevetto. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. Il terzo può richiedere di mantenere l’anonimato; in tal caso l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi escluderà dalla documentazione accessibile al pubblico ogni riferimento a detto terzo. 2. I rapporti di ricerca prodotti, per domande di brevetto corrispondenti alla domanda di brevetto sammarinese, da autorità od organismi che compiono ricerche documentali vengono allegati al fascicolo di domanda di brevetto. 3. Le osservazioni, i rapporti di ricerca e le divulgazioni di cui ai commi 1 e 2 precedenti, sono notificate al richiedente o al titolare che hanno facoltà di prendere posizione. 4. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può inoltre domandare al richiedente di fornire un’opinione scritta su tali rapporti di ricerca e sulle osservazioni di cui ai commi precedenti e su eventuali altre divulgazioni dello stato della tecnica che siano state prodotte nel corso della procedura di concessione e che possano costituire elementi validi per mettere in causa i requisiti di brevettabilità dell’invenzione che forma l’oggetto della domanda di brevetto. 5. Il richiedente può, pagando le relative tasse, richiedere che venga effettuata una ricerca documentale presso un’autorità o organizzazione nazionale o internazionale, pubblica o privata convenzionata con l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi al fine di stabilire se l’oggetto della domanda soddisfi ai criteri di brevettabilità previsti da questo Testo Unico. Questa richiesta può essere presentata in qualsiasi momento fino alla data della decisione di concessione del brevetto. In questo caso, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può domandare al richiedente che venga prodotta una traduzione in un’altra lingua delle rivendicazioni e/o di tutta la descrizione se necessario, da fornire all’autorità di ricerca. 6. La procedura di concessione viene sospesa dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi nell‘attesa della produzione del rapporto di ricerca richiesto. Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblicherà le informazioni riguardanti eventuali uffici o organizzazioni che avessero firmato un accordo per effettuare ricerche di novità per le domande di brevetto sammarinese, le relative tasse e le modalità da seguire.
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