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Testo Unico in tema di proprietà industrialeBrevettazione (brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali) Registrazione (marchi, disegni e modelli) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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ARTICOLI 1-Definizione di "brevetto" e di "invenzione" 2-Oggetto del brevetto ed esclusioni dalla brevettabilità 3-Novità 7-Invenzioni fatte da dipendenti 11-Atti per la rivendicazione di priorità 12-Descrizione 13-Estratto 15-Forma e contenuto delle rivendicazioni 16-Disegni 17-Modalità di deposito di materiale microbiologico 19-Esame delle formalità di deposito 20-Emendamento, correzione e ritiro della domanda 21-Pubblicazione della domanda e protezione provvisoria 22-Rapporti di ricerca e osservazioni dei terzi 23-Esame della domanda e rilievi 24-Concessione del brevetto o rifiuto della domanda di brevetto 25-Conferma della concessione del brevetto 28-Diritti conferiti dal brevetto 30-Ambito dell'esclusiva e interpretazione delle rivendicazioni 31-Modifiche ed emendamenti del brevetto 32-Rinuncia e limitazione del brevetto 34-Decadenza 37-Interferenza di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani 38-Definizione di disegno e modello 40-Novità 42-Divulgazione 44-Titolare della registrazione e cambiamento di titolare 46-Atti per la presentazione della domanda di registrazione 48-Esame, registrazione del disegno industriale o rifiuto della domanda, rilievi 49-Pubblicazione dei disegni e modelli 50-Registro dei modelli e disegni 51-Rinuncia o limitazione della domanda di registrazione 52-Emendamento e correzione della domanda di registrazione 53-Diritti conferiti dalla registrazione 55-Estensione della protezione 56-Cumulo altre forme di protezione 57-Nullità o rifiuto della registrazione 58-Decadenza della registrazione 59-Oggetto della registrazione |
LEGGE 25 maggio 2005 n.79 ________________________ |
ARTICOLI 62-Atti per la rivendicazione di priorità 64-Modalità di rinnovazione della registrazione del marchio 65-Esame della domanda e rilievi 66-Osservazioni di terzi e opposizione 67-Concessione della registrazione 71-Diritti conferiti dalla registrazione 72-Limitazione sui diritti conferiti dal marchio 74-Trasferimento del marchio e licenza 76-Decadenza della registrazione 77-Nullità della registrazione del marchio 78-Rinuncia al marchio, limitazione e modifica 81-Preesistenza di un marchio registrato in Italia 82-Significato di "nome commerciale", di "indicazione di provenienza" e di "denominazione di origine" 83-Protezione dei nomi commerciali 84-Uso illecito di una indicazione di provenienza 85-Uso illecito di una denominazione di origine 87-Sanzioni 88-Disposizioni per la richiesta di titolo di protezione 91-Modalità di deposito delle domande 93-Trascrizioni di diritti sui titoli di privativa 97-Comunicazioni inviate all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 98-Comunicazioni mediante telecopia 99-Comunicazioni tramite mezzi elettronici 100-Comunicazioni dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 102-Pubblicazioni 103-Formulari 104-Tasse per brevetto d’invenzione 105-Tasse per modello e disegno industriale 106-Tasse per marchi 110-Riduzione ed esenzione dalle tasse di brevetto 111-Ordinamento giurisdizionale 112-Competenza per le azioni amministrative 113-Competenza per le azioni civili 115-Competenza per le azioni penali 116-Registrazione dell’atto introduttivo del giudizio 117-Azioni in tema di privative industriali 118-Misure cautelari - Descrizione, sequestro e inibitoria 119-Misure cautelari - regole procedimentali 120-Risarcimento 121-Misure varie |
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Titolo I brevetti Articolo 23 Esame della domanda e rilievi 1. L'esame della domanda è rivolto ad accertare se l'invenzione sia conforme alle disposizioni di questo Testo Unico. Esso è rivolto a verificare in primo luogo la regolarità formale della domanda di brevetto e non riguarda in ogni caso il valore tecnico od economico dell'invenzione. 2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi esamina se l'invenzione soddisfi i requisiti degli articoli 1 e 2, commi 2 a 5, articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 precedenti tuttavia l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi non esamina in quanto al merito la conformità con i requisiti degli articoli 3, 4 e 5 precedenti. 3. Per l'applicazione del precedente comma 2, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può utilizzare rapporti di ricerca documentale o rapporti di esame di merito preparati da un'altra autorità, in particolare da autorità di ricerca e/o di esame ai sensi del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT). 4. L'esame della domanda non viene iniziato da parte dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi prima della pubblicazione della domanda di brevetto. Su istanza del richiedente, l'esame può essere accelerato, compatibilmente con le risorse disponibili da parte dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, così da arrivare nel più breve tempo possibile ad una conclusione di tale esame. In caso venga presentata una istanza di esame accelerato senza che sia disponibile uno dei rapporti di cui al precedente comma 3, il richiedente dovrà necessariamente fornire tale rapporto all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. 5. Il richiedente deve fornire, su richiesta dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, copia di qualsiasi comunicazione ricevuta dal richiedente concernente i risultati di ricerche o esami condotti nei riguardi della domanda di brevetto o di altro titolo di protezione depositato dal richiedente all'estero relativo alla stessa o sostanzialmente alla stessa invenzione rivendicata nella domanda depositata presso l'Ufficio medesimo. 6. Salve le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, se l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi rileva che la domanda non soddisfa alcuni dei requisiti previsti da questo Testo Unico, i rilievi, ai quali dia luogo l'esame della domanda, debbono essere comunicati per iscritto, all'interessato, con l'assegnazione di un termine, prorogabile su richiesta motivata, ai sensi di questo Testo Unico. Se il richiedente non risponde, nei termini prescritti, ai rilievi o obiezioni dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, la domanda verrà rifiutata.
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