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Titolo I
brevetti
Articolo 25
Conferma della concessione del brevetto
1.
Salve le
disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 precedenti, il richiedente o il
titolare del brevetto o di licenza esclusiva sottoporrà all’Ufficio di
Stato Brevetti e Marchi, prima dello scadere di un periodo di nove anni
dalla data di deposito della domanda, attestazioni scritte che
l’invenzione soddisfa i criteri di brevettabilità di cui agli articoli 1
a 5 precedenti, in caso contrario, il brevetto decade al termine del
nono anno.
2.
Sono in
particolare considerate come attestazioni qualunque brevetto concesso
per la stessa invenzione dall’Ufficio Europeo dei Brevetti o da altra
organizzazione o autorità avente funzione di autorità internazionale ai
sensi del PCT, a seguito di un esame basato sugli stessi criteri di
brevettabilità, o corrispondenti, di quelli previsti agli articoli 1 a 5
precedenti.
3.
La
portata della protezione conferita dal brevetto sammarinese non può
andare oltre la portata conferita da qualunque brevetto straniero
sottoposto quale attestazione ai sensi del comma precedente. La
descrizione, le rivendicazioni e i disegni devono essere emendati in
modo tale da essere conformi a tali attestazioni.
4.
Il
Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblicherà le
informazioni su uffici o organizzazioni e relative attestazioni
accettabili dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ai fini disposti da
questo articolo.
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