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Titolo I
brevetti
Articolo 26
Pubblicazione del brevetto
1.
L'Ufficio
di Stato Brevetti e Marchi pubblica nel Bollettino Ufficiale la notizia
dei brevetti concessi e quella dei brevetti confermati.
2.
Dopo la
concessione del brevetto la descrizione e i disegni verranno posti a
disposizione del pubblico. Nella pubblicazione del Bollettino Ufficiale
verrà inserito il nome dell'inventore e gli altri dati concernenti il
titolare del brevetto nonché le altre formazioni idonee a descrivere il
contenuto brevetto.
3.
Agli
attestati di concessione dei brevetti deve essere allegato uno degli
esemplari della descrizione, dell'invenzione nella forma in cui il
brevetto viene concesso.
4.
E’ data
facoltà all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di effettuare la
pubblicazione del fascicolo di brevetto, o la sua riproduzione con mezzi
idonei ai fini della divulgazione, distribuzione o vendita.
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