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Testo Unico in tema di proprietà industrialeBrevettazione (brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali) Registrazione (marchi, disegni e modelli) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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ARTICOLI 1-Definizione di "brevetto" e di "invenzione" 2-Oggetto del brevetto ed esclusioni dalla brevettabilità 3-Novità 7-Invenzioni fatte da dipendenti 11-Atti per la rivendicazione di priorità 12-Descrizione 13-Estratto 15-Forma e contenuto delle rivendicazioni 16-Disegni 17-Modalità di deposito di materiale microbiologico 19-Esame delle formalità di deposito 20-Emendamento, correzione e ritiro della domanda 21-Pubblicazione della domanda e protezione provvisoria 22-Rapporti di ricerca e osservazioni dei terzi 23-Esame della domanda e rilievi 24-Concessione del brevetto o rifiuto della domanda di brevetto 25-Conferma della concessione del brevetto 28-Diritti conferiti dal brevetto 30-Ambito dell'esclusiva e interpretazione delle rivendicazioni 31-Modifiche ed emendamenti del brevetto 32-Rinuncia e limitazione del brevetto 34-Decadenza 37-Interferenza di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani 38-Definizione di disegno e modello 40-Novità 42-Divulgazione 44-Titolare della registrazione e cambiamento di titolare 46-Atti per la presentazione della domanda di registrazione 48-Esame, registrazione del disegno industriale o rifiuto della domanda, rilievi 49-Pubblicazione dei disegni e modelli 50-Registro dei modelli e disegni 51-Rinuncia o limitazione della domanda di registrazione 52-Emendamento e correzione della domanda di registrazione 53-Diritti conferiti dalla registrazione 55-Estensione della protezione 56-Cumulo altre forme di protezione 57-Nullità o rifiuto della registrazione 58-Decadenza della registrazione 59-Oggetto della registrazione |
LEGGE 25 maggio 2005 n.79 ________________________ |
ARTICOLI 62-Atti per la rivendicazione di priorità 64-Modalità di rinnovazione della registrazione del marchio 65-Esame della domanda e rilievi 66-Osservazioni di terzi e opposizione 67-Concessione della registrazione 71-Diritti conferiti dalla registrazione 72-Limitazione sui diritti conferiti dal marchio 74-Trasferimento del marchio e licenza 76-Decadenza della registrazione 77-Nullità della registrazione del marchio 78-Rinuncia al marchio, limitazione e modifica 81-Preesistenza di un marchio registrato in Italia 82-Significato di "nome commerciale", di "indicazione di provenienza" e di "denominazione di origine" 83-Protezione dei nomi commerciali 84-Uso illecito di una indicazione di provenienza 85-Uso illecito di una denominazione di origine 87-Sanzioni 88-Disposizioni per la richiesta di titolo di protezione 91-Modalità di deposito delle domande 93-Trascrizioni di diritti sui titoli di privativa 97-Comunicazioni inviate all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 98-Comunicazioni mediante telecopia 99-Comunicazioni tramite mezzi elettronici 100-Comunicazioni dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 102-Pubblicazioni 103-Formulari 104-Tasse per brevetto d’invenzione 105-Tasse per modello e disegno industriale 106-Tasse per marchi 110-Riduzione ed esenzione dalle tasse di brevetto 111-Ordinamento giurisdizionale 112-Competenza per le azioni amministrative 113-Competenza per le azioni civili 115-Competenza per le azioni penali 116-Registrazione dell’atto introduttivo del giudizio 117-Azioni in tema di privative industriali 118-Misure cautelari - Descrizione, sequestro e inibitoria 119-Misure cautelari - regole procedimentali 120-Risarcimento 121-Misure varie |
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Titolo I brevetti Articolo 29 Diritti conferiti dal brevetto
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. Il diritto di esserne riconosciuto autore può essere fatto valere, dopo la morte dell'autore, dalla persona che egli abbia designato a tale effetto; quando tale designazione manchi, o dopo la morte del designato, il diritto anzidetto può essere fatto valere dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti, ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso. 2. L'attuazione dell'invenzione brevettata, nella Repubblica di San Marino, da parte di persone che non siano il titolare del brevetto richiede il consenso di quest'ultimo. 3. L’attuazione dell'invenzione brevettata significa qualsiasi dei seguenti atti:
I) la fabbricazione, l'importazione, l'offerta di vendita, la vendita e l'uso del prodotto o di parti essenziali di esso; II) lo stoccaggio di tale prodotto ai fini dell'offerta di vendita, della vendita e dell'uso.
I) l'uso del processo o metodo o di parti essenziali di esso; II) la realizzazione di qualsiasi atto di cui al precedente comma a), nei riguardi di un prodotto ottenuto direttamente a mezzo del processo o metodo. 4. Il brevetto attribuisce al titolare del brevetto, oltre alla facoltà conferita ai sensi dei commi 2 e 3 precedenti, la facoltà di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di fornire o offrire nella Repubblica di San Marino a persone non aventi diritto all’utilizzo dell’invenzione brevettata, i mezzi relativi ad un elemento essenziale dell'invenzione e necessari per attuare su tale territorio l'invenzione stessa, sempre che il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che detti mezzi sono idonei a tale utilizzo e ad esso destinati. 5. Le disposizioni del comma 4 non sono applicabili quando i mezzi in questione sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona cui li fornisce a commettere atti vietati dal comma 3 precedente. 6. Se il brevetto riguarda un processo o metodo ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, con il metodo o processo che è oggetto del brevetto, alternativamente :
7. Quando il titolare di un brevetto relativo ad un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo purché non esistano patti contrari. 8. Le persone che compiono gli atti di cui al comma 10, lettere a) e b) successivo, non sono considerate quali parti aventi diritto ad attuare l’invenzione. 9. Il titolare del brevetto, oltre ad ogni diritto, rimedio o azione a sua disposizione, ha il diritto, fatto salvo il successivo comma 10 e il successivo articolo 36, d'istituire azioni giudiziarie contro qualsiasi soggetto fisico o giuridico che violi il diritto esclusivo conferito dal brevetto mettendo in pratica, senza il suo consenso, qualsiasi atto di cui ai precedenti commi 3 e 4 o mettendo in pratica atti che rendono probabile il verificarsi di tale violazione. 10. I diritti esclusivi conferiti dal brevetto sammarinese non si estendono:
11. I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto nei confronti di terzi decorrono dalla data in cui la domanda di brevetto con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. 12. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi. 13. Non possono essere concessi al medesimo titolare due brevetti sammarinesi per la stessa invenzione. |
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