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Testo Unico in tema di proprietà industrialeBrevettazione (brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali) Registrazione (marchi, disegni e modelli) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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ARTICOLI 1-Definizione di "brevetto" e di "invenzione" 2-Oggetto del brevetto ed esclusioni dalla brevettabilità 3-Novità 7-Invenzioni fatte da dipendenti 11-Atti per la rivendicazione di priorità 12-Descrizione 13-Estratto 15-Forma e contenuto delle rivendicazioni 16-Disegni 17-Modalità di deposito di materiale microbiologico 19-Esame delle formalità di deposito 20-Emendamento, correzione e ritiro della domanda 21-Pubblicazione della domanda e protezione provvisoria 22-Rapporti di ricerca e osservazioni dei terzi 23-Esame della domanda e rilievi 24-Concessione del brevetto o rifiuto della domanda di brevetto 25-Conferma della concessione del brevetto 28-Diritti conferiti dal brevetto 30-Ambito dell'esclusiva e interpretazione delle rivendicazioni 31-Modifiche ed emendamenti del brevetto 32-Rinuncia e limitazione del brevetto 34-Decadenza 37-Interferenza di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani 38-Definizione di disegno e modello 40-Novità 42-Divulgazione 44-Titolare della registrazione e cambiamento di titolare 46-Atti per la presentazione della domanda di registrazione 48-Esame, registrazione del disegno industriale o rifiuto della domanda, rilievi 49-Pubblicazione dei disegni e modelli 50-Registro dei modelli e disegni 51-Rinuncia o limitazione della domanda di registrazione 52-Emendamento e correzione della domanda di registrazione 53-Diritti conferiti dalla registrazione 55-Estensione della protezione 56-Cumulo altre forme di protezione 57-Nullità o rifiuto della registrazione 58-Decadenza della registrazione 59-Oggetto della registrazione |
LEGGE 25 maggio 2005 n.79 ________________________ |
ARTICOLI 62-Atti per la rivendicazione di priorità 64-Modalità di rinnovazione della registrazione del marchio 65-Esame della domanda e rilievi 66-Osservazioni di terzi e opposizione 67-Concessione della registrazione 71-Diritti conferiti dalla registrazione 72-Limitazione sui diritti conferiti dal marchio 74-Trasferimento del marchio e licenza 76-Decadenza della registrazione 77-Nullità della registrazione del marchio 78-Rinuncia al marchio, limitazione e modifica 81-Preesistenza di un marchio registrato in Italia 82-Significato di "nome commerciale", di "indicazione di provenienza" e di "denominazione di origine" 83-Protezione dei nomi commerciali 84-Uso illecito di una indicazione di provenienza 85-Uso illecito di una denominazione di origine 87-Sanzioni 88-Disposizioni per la richiesta di titolo di protezione 91-Modalità di deposito delle domande 93-Trascrizioni di diritti sui titoli di privativa 97-Comunicazioni inviate all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 98-Comunicazioni mediante telecopia 99-Comunicazioni tramite mezzi elettronici 100-Comunicazioni dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 102-Pubblicazioni 103-Formulari 104-Tasse per brevetto d’invenzione 105-Tasse per modello e disegno industriale 106-Tasse per marchi 110-Riduzione ed esenzione dalle tasse di brevetto 111-Ordinamento giurisdizionale 112-Competenza per le azioni amministrative 113-Competenza per le azioni civili 115-Competenza per le azioni penali 116-Registrazione dell’atto introduttivo del giudizio 117-Azioni in tema di privative industriali 118-Misure cautelari - Descrizione, sequestro e inibitoria 119-Misure cautelari - regole procedimentali 120-Risarcimento 121-Misure varie |
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Titolo I brevetti Articolo 3 Novità
1. Un'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è divulgato al pubblico ovunque nel mondo mediante pubblicazione o mediante divulgazione orale o uso, prima della data di deposito della domanda che rivendica l'invenzione oppure, qualora sia applicabile, prima della data di priorità. 3. Ai fini del precedente comma 2 la divulgazione si considera rilevante solo se idonea a far comprendere ad un numero indeterminato di persone il contenuto dell'insegnamento inventivo. 4. Ai fini del precedente comma 2, qualsiasi divulgazione al pubblico dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito o, qualora sia applicabile, la data di priorità della domanda e se ciò è avvenuto a causa o a seguito di atti connessi dal richiedente o dal suo dante causa o di un abuso connesso da un terzo nei confronti del richiedente o del suo dante causa. 5. Per determinare la novità di una invenzione, gli elementi dello stato della tecnica possono essere considerati solo individualmente e non combinati fra loro. 6. Lo stato della tecnica comprende anche il contenuto delle domande di brevetto depositate nella Repubblica di San Marino, o di altre domande di brevetto aventi effetto nello Stato medesimo, in particolare le domande di brevetto italiane, protette ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l’Italia del 31 marzo 1939, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata al comma 2 precedente, e che siano pubblicate o rese accessibili al pubblico a questa data o più tardi. 7. Le disposizioni dei precedenti commi non escludono la brevettabilità per l’attuazione di uno dei metodi di cui all’articolo 2 comma 4, lettera a), di una sostanza o di una composizione di sostanze già considerata nello stato della tecnica a condizione che la sua utilizzazione in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica. 8. Non è presa in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive revisioni, purché essa non sia avvenuta prima dei sei mesi che precedono la data di deposito. Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di designare altre esposizioni ufficiali per le quali si applicano queste condizioni. |
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Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo il testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
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