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Titolo I
brevetti
Articolo 31
Modifiche ed emendamenti del brevetto
1. Il titolare può chiedere all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi
di emendare o fare dei cambi al testo del brevetto.
2. Nessuna modifica può estendere la portata della protezione
conferita dal brevetto oltre quella del brevetto iniziale.
3. Il titolare di un brevetto può chiedere all’Ufficio di Stato
Brevetti e Marchi di effettuare delle modifiche o emendamenti per
eliminare errori di trascrizione fatti in buona fede.
4. Se l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi effettua dei cambiamenti
al brevetto, essi saranno pubblicati o messi a disposizione del pubblico
e notizia ne sarà data nel Registro dei brevetti.
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