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Titolo I
brevetti
Articolo 32
Rinuncia e limitazione del brevetto
1. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto
dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, da annotare sul Registro dei
brevetti.
2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o
sentenze che attribuiscono o accertano diritti patrimoniali di terzi sul
brevetto, ovvero domande giudiziali con le quali si chiede
l’attribuzione o l’accertamento di tali diritti, la rinunzia è senza
effetto se non è accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.
3. Il brevetto può essere limitato nella portata della protezione
richiesta su istanza del titolare alla quale debbono unirsi la
descrizione e i disegni modificati.
4. Ove l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi accolga l'istanza, il
richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa di
pubblicazione a stampa qualora si fosse già provveduto alla stampa del
brevetto originariamente concesso.
5. L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un
giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato
la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del
consenso delle persone indicate al comma 2 precedente.
6. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblica sul Bollettino
Ufficiale la notizia della limitazione del brevetto.
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