|
|||||||||
Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
|||||||||
Testo Unico in tema di proprietà industrialeBrevettazione (brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali) Registrazione (marchi, disegni e modelli) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||||||
|
ARTICOLI 1-Definizione di "brevetto" e di "invenzione" 2-Oggetto del brevetto ed esclusioni dalla brevettabilità 3-Novità 7-Invenzioni fatte da dipendenti 11-Atti per la rivendicazione di priorità 12-Descrizione 13-Estratto 15-Forma e contenuto delle rivendicazioni 16-Disegni 17-Modalità di deposito di materiale microbiologico 19-Esame delle formalità di deposito 20-Emendamento, correzione e ritiro della domanda 21-Pubblicazione della domanda e protezione provvisoria 22-Rapporti di ricerca e osservazioni dei terzi 23-Esame della domanda e rilievi 24-Concessione del brevetto o rifiuto della domanda di brevetto 25-Conferma della concessione del brevetto 28-Diritti conferiti dal brevetto 30-Ambito dell'esclusiva e interpretazione delle rivendicazioni 31-Modifiche ed emendamenti del brevetto 32-Rinuncia e limitazione del brevetto 34-Decadenza 36-Licenza obbligatoria 37-Interferenza di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani 38-Definizione di disegno e modello 40-Novità 42-Divulgazione 44-Titolare della registrazione e cambiamento di titolare 46-Atti per la presentazione della domanda di registrazione 48-Esame, registrazione del disegno industriale o rifiuto della domanda, rilievi 49-Pubblicazione dei disegni e modelli 50-Registro dei modelli e disegni 51-Rinuncia o limitazione della domanda di registrazione 52-Emendamento e correzione della domanda di registrazione 53-Diritti conferiti dalla registrazione 55-Estensione della protezione 56-Cumulo altre forme di protezione 57-Nullità o rifiuto della registrazione 58-Decadenza della registrazione 59-Oggetto della registrazione |
LEGGE 25 maggio 2005 n.79 ________________________ |
ARTICOLI 62-Atti per la rivendicazione di priorità 64-Modalità di rinnovazione della registrazione del marchio 65-Esame della domanda e rilievi 66-Osservazioni di terzi e opposizione 67-Concessione della registrazione 71-Diritti conferiti dalla registrazione 72-Limitazione sui diritti conferiti dal marchio 74-Trasferimento del marchio e licenza 76-Decadenza della registrazione 77-Nullità della registrazione del marchio 78-Rinuncia al marchio, limitazione e modifica 81-Preesistenza di un marchio registrato in Italia 82-Significato di "nome commerciale", di "indicazione di provenienza" e di "denominazione di origine" 83-Protezione dei nomi commerciali 84-Uso illecito di una indicazione di provenienza 85-Uso illecito di una denominazione di origine 87-Sanzioni 88-Disposizioni per la richiesta di titolo di protezione 91-Modalità di deposito delle domande 93-Trascrizioni di diritti sui titoli di privativa 97-Comunicazioni inviate all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 98-Comunicazioni mediante telecopia 99-Comunicazioni tramite mezzi elettronici 100-Comunicazioni dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 102-Pubblicazioni 103-Formulari 104-Tasse per brevetto d’invenzione 105-Tasse per modello e disegno industriale 106-Tasse per marchi 110-Riduzione ed esenzione dalle tasse di brevetto 111-Ordinamento giurisdizionale 112-Competenza per le azioni amministrative 113-Competenza per le azioni civili 115-Competenza per le azioni penali 116-Registrazione dell’atto introduttivo del giudizio 117-Azioni in tema di privative industriali 118-Misure cautelari - Descrizione, sequestro e inibitoria 119-Misure cautelari - regole procedimentali 120-Risarcimento 121-Misure varie |
|||||||
|
Titolo I brevetti Articolo 36 Licenza obbligatoria
1. Su richiesta di ogni persona che dimostri la propria capacità di attuare l'invenzione brevettata nella Repubblica di San Marino presentata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può concedere una licenza obbligatoria se:
2. Nonostante il precedente comma 1, una licenza obbligatoria non è concessa se il titolare del brevetto dimostra all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi che esistono circostanze, indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa, tali da giustificare la non attuazione o insufficiente attuazione dell'invenzione brevettata nella Repubblica di San Marino e qualora il richiedente non dimostri di aver tentato di ottenere l’autorizzazione dal legittimo proprietario in termini e condizioni commerciali favorevoli e che i tentativi effettuati non sono giunti a buon fine entro un ragionevole periodo di tempo. 3. Non sono comprese fra le cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato. 4. L’attuazione dell’invenzione brevettata nel territorio dello Stato italiano in modo sufficiente da soddisfare ai bisogni della Repubblica di San Marino è da considerarsi ragione sufficiente per non concedere una licenza obbligatoria. 5. Il beneficiario di una licenza obbligatoria ha il diritto di attuare l'invenzione brevettata secondo i termini precisati nella decisione che concede la licenza, deve iniziare l'attuazione dell'invenzione brevettata entro il periodo fissato in tale decisione e, successivamente, deve attuare l'invenzione brevettata in modo sufficiente, fatto salvo il pagamento di un adeguato compenso, al titolare del brevetto, indicato in tal decisione. 6. La concessione di una licenza obbligatoria non esclude la concessione di contratti di licenza da parte del titolare del brevetto o la concessione di altre licenze obbligatorie. 7. La licenza obbligatoria può essere concessa a un licenziatario che attui l’invenzione in Italia, purché soddisfi così i bisogni della Repubblica di San Marino, salvi i diritti di eventuali brevetti italiani che abbiano per oggetto la stessa invenzione. 8. La licenza obbligatoria è revocata qualora le circostanze che hanno portato alla sua concessione cessino di esistere in modo permanente e tenuto conto degli interessi del proprietario del brevetto e del licenziatario. La revisione della permanenza di tali circostanze è rivista su richiesta del titolare del brevetto. 9. La licenza obbligatoria non può essere accordata al contraffattore dell’invenzione. 10. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata. 11. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell’azione giudiziaria circa la validità del brevetto o dei diritti che ne derivano. 12. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall’onere di attuare l’invenzione. 13. Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. 14. Colui che vuol ottenere la licenza obbligatoria deve farne istanza motivata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi dà pronta notizia dell'istanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati. 15. Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento della istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata. 16. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi dà pronta comunicazione all'istante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dell'opposizione prevista al comma 15 precedente e dei suoi motivi. 17. Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della raccomandata, l'istante deve far pervenire all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi le proprie osservazioni. 18. La licenza è concessa o negata con provvedimento dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. 19. Nel provvedimento di concessione della licenza vengono determinate la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali, eventualmente, è subordinata la concessione. La misura e le modalità di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentata ai sensi del comma 15 del presente articolo, sono determinate a norma del comma 2 del successivo articolo 110. 20. I presupposti e le condizioni della licenza possono, con provvedimento dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo. 21. Per la modificazione del compenso si applica il comma 3 dell’articolo 110. 22. La licenza è revocata con provvedimento dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa, conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario. La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. 23. Il provvedimento di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e annotati nel Registro dei brevetti.
|
|||||||||
|
Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo il testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
|||||||||
|
|||||||||