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Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
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Testo Unico in tema di proprietà industrialeBrevettazione (brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali) Registrazione (marchi, disegni e modelli) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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ARTICOLI 1-Definizione di "brevetto" e di "invenzione" 2-Oggetto del brevetto ed esclusioni dalla brevettabilità 3-Novità 7-Invenzioni fatte da dipendenti 11-Atti per la rivendicazione di priorità 12-Descrizione 13-Estratto 15-Forma e contenuto delle rivendicazioni 16-Disegni 17-Modalità di deposito di materiale microbiologico 19-Esame delle formalità di deposito 20-Emendamento, correzione e ritiro della domanda 21-Pubblicazione della domanda e protezione provvisoria 22-Rapporti di ricerca e osservazioni dei terzi 23-Esame della domanda e rilievi 24-Concessione del brevetto o rifiuto della domanda di brevetto 25-Conferma della concessione del brevetto 28-Diritti conferiti dal brevetto 30-Ambito dell'esclusiva e interpretazione delle rivendicazioni 31-Modifiche ed emendamenti del brevetto 32-Rinuncia e limitazione del brevetto 34-Decadenza 37-Interferenza di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani 38-Definizione di disegno e modello 40-Novità 42-Divulgazione 44-Titolare della registrazione e cambiamento di titolare 46-Atti per la presentazione della domanda di registrazione 48-Esame, registrazione del disegno industriale o rifiuto della domanda, rilievi 49-Pubblicazione dei disegni e modelli 50-Registro dei modelli e disegni 51-Rinuncia o limitazione della domanda di registrazione 52-Emendamento e correzione della domanda di registrazione 53-Diritti conferiti dalla registrazione 55-Estensione della protezione 56-Cumulo altre forme di protezione 57-Nullità o rifiuto della registrazione 58-Decadenza della registrazione 59-Oggetto della registrazione |
LEGGE 25 maggio 2005 n.79 ________________________ |
ARTICOLI 62-Atti per la rivendicazione di priorità 64-Modalità di rinnovazione della registrazione del marchio 65-Esame della domanda e rilievi 66-Osservazioni di terzi e opposizione 67-Concessione della registrazione 71-Diritti conferiti dalla registrazione 72-Limitazione sui diritti conferiti dal marchio 74-Trasferimento del marchio e licenza 76-Decadenza della registrazione 77-Nullità della registrazione del marchio 78-Rinuncia al marchio, limitazione e modifica 81-Preesistenza di un marchio registrato in Italia 82-Significato di "nome commerciale", di "indicazione di provenienza" e di "denominazione di origine" 83-Protezione dei nomi commerciali 84-Uso illecito di una indicazione di provenienza 85-Uso illecito di una denominazione di origine 87-Sanzioni 88-Disposizioni per la richiesta di titolo di protezione 91-Modalità di deposito delle domande 93-Trascrizioni di diritti sui titoli di privativa 97-Comunicazioni inviate all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 98-Comunicazioni mediante telecopia 99-Comunicazioni tramite mezzi elettronici 100-Comunicazioni dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 102-Pubblicazioni 103-Formulari 104-Tasse per brevetto d’invenzione 105-Tasse per modello e disegno industriale 106-Tasse per marchi 110-Riduzione ed esenzione dalle tasse di brevetto 111-Ordinamento giurisdizionale 112-Competenza per le azioni amministrative 113-Competenza per le azioni civili 115-Competenza per le azioni penali 116-Registrazione dell’atto introduttivo del giudizio 117-Azioni in tema di privative industriali 118-Misure cautelari - Descrizione, sequestro e inibitoria 119-Misure cautelari - regole procedimentali 120-Risarcimento 121-Misure varie |
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Titolo I brevetti Articolo 37 Interferenza di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani
In attuazione dell’articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l’Italia del 31 marzo 1939, si applicano le seguenti disposizioni: 1. se una medesima invenzione è protetta contemporaneamente da domande di brevetto o da brevetti italiano e sammarinese ugualmente validi e aventi il medesimo richiedente, titolare o avente causa:
2. Se una invenzione è protetta da domanda di brevetto o da brevetto italiano valido, ma non da domanda o brevetto sammarinese, l’attuazione, da parte di terzi, dell’invenzione nel territorio della Repubblica di San Marino costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione italiano e il titolare o avente causa può promuovere azioni giudiziarie secondo quanto disposto da questo Testo Unico. 3. Se una invenzione è protetta da domanda di brevetto o da brevetto sammarinese, l’attuazione, da parte di terzi, dell’invenzione nel territorio italiano costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione sammarinese e si possono promuovere azioni giudiziarie secondo quanto disposto dalle leggi italiane. 4. Se per una medesima invenzione sussistono contemporaneamente una domanda di brevetto o un brevetto italiano e una domanda di brevetto o un brevetto sammarinese, entrambi con medesima data di deposito o di priorità se applicabile, non decadute, con differenti richiedenti, titolari o aventi causa, non uniti da alcun legame giuridico o economico: a) l’attuazione, solo nella Repubblica di San Marino, ma non in Italia, da parte del titolare stesso o di un suo avente causa, dell‘invenzione oggetto della domanda di brevetto o brevetto sammarinese non costituisce contraffazione o usurpazione della domanda di brevetto o brevetto italiano; b) e l’attuazione solo in Italia da parte del titolare stesso o di un suo avente causa, dell’invenzione oggetto della domanda di brevetto o brevetto italiano non costituisce contraffazione o usurpazione della domanda di brevetto o brevetto sammarinese. |
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