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Titolo
ii
DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI
Articolo 39
Disegni registrabili
1. Un disegno industriale è registrabile se è nuovo e ha carattere
individuale.
2. I disegni industriali che sono contrari all'ordine pubblico o al
buon costume non sono registrabili né protetti dalla legge.
3. Il disegno o il modello applicato ad un prodotto o incorporato
in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è
considerato registrabile:
-
se il componente,
una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile
durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e
-
se le
caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i
requisiti di novità e di individualità.
4. Per
"utilizzazione normale" ai sensi del comma 3, lettera a) precedente
s'intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli
interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.
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