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Titolo
ii
DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI
Articolo 44
Titolare della registrazione e cambiamento di titolare
1. Il diritto alla registrazione del modello o disegno spetta
all'autore e ai suoi aventi causa. Salvo patto in contrario, la
registrazione per modelli e disegni, che siano opera di dipendenti, in
quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di
lavoro, fermo rimanendo il diritto del dipendente di essere riconosciuto
autore del modello o disegno e di far inserire il suo nome nel registro
dei disegni e modelli e nella pubblicazione. Trovano comunque
applicazione le disposizioni dell’articolo 7 precedente.
2. Ogni cambiamento nella titolarità della registrazione di un
disegno o modello, o nella titolarità della relativa domanda, è
trascritto a richiesta di ogni parte interessata ed è pubblicato
dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi nel Registro dei disegni e
modelli. Tale cambiamento non ha effetto nei confronti dei terzi fino a
trascrizione avvenuta.
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