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Titolo
ii
DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI
Articolo 45
Domanda di registrazione
1. La domanda di registrazione di un disegno o modello è depositata
presso l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e deve contenere una
richiesta, un campione dell'articolo che incorpora il disegno o modello
o una raffigurazione grafica dello stesso e una indicazione del genere
di prodotti per i quali il disegno o modello deve essere usato. La
domanda è accompagnata dal pagamento della tassa prescritta.
2. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per non
più di cento modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati
in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione
internazionale dei disegni o modelli, formata ai sensi delle
disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e
successive modificazioni.
3. Salvo il disposto del precedente comma 2 e del successivo
articolo 56, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni
ovvero concernente una sola registrazione per più modelli o disegni. Se
la domanda non è ammissibile, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi
invita l'interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18
precedente a limitare la domanda alla parte ammissibile.
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