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Titolo
ii
DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI
Articolo 48
Esame, registrazione del disegno industriale o rifiuto della domanda,
rilievi
1.
L'Ufficio
di Stato Brevetti e Marchi accorda la data di deposito ed esamina se la
domanda soddisfi i requisiti degli articoli 38, 39 comma 2, e articoli
45, 46 e 47 precedenti.
2.
Qualora
l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi accerti che i requisiti di cui al
comma 1 sono soddisfatti, registra il disegno industriale, pubblica un
riferimento della registrazione e rilascia al richiedente un certificato
di registrazione. In caso contrario rifiuta la domanda.
3. Il richiedente, su invito dell'Ufficio di Stato Brevetti e
Marchi, deve completare la documentazione presentando appropriata
descrizione, o nuova o altra descrizione, qualora essa sia necessaria
per l'intelligenza del disegno o modello.
4. La disposizione del comma precedente si applica anche in caso di
manchevolezze nella documentazione di cui all'articolo 46, comma 2,
lettera a) precedente e altresì in caso di manchevolezze nel titolo del
disegno o modello, specialmente in fatto di caratteristiche rivendicate.
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