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Titolo
ii
DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI
Articolo 49
Pubblicazione dei disegni e modelli
1. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mette a disposizione del
pubblico la domanda di modello e disegno industriale con le riproduzioni
o i campioni e le eventuali descrizioni come emendate dopo il deposito,
purché il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità
per un periodo che non può essere superiore ai dodici mesi dalla data di
deposito o da quella di priorità.
2. E’ data facoltà all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi prevedere
la pubblicazione per mezzo di stampa o altro mezzo tipografico dei
disegni e modelli se le risorse tecniche di detto Ufficio lo permettono
e se la qualità dei mezzi di riproduzioni disponibili permettono la
riproduzione fedele dei campioni, delle tavole grafiche o di disegno e
degli eventuali colori. Sulla pubblicazione della registrazione sono
riportate almeno le indicazioni di cui al comma 1 dell’articolo 46
precedente. Alla pubblicazione delle registrazioni deve essere allegato
uno degli esemplari delle tavole contenenti o la riproduzione grafica
del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il
campione dei prodotti stessi, nonché uno degli esemplari dell'eventuale
descrizione.
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