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Titolo
ii
DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI
Articolo 54
Durata della protezione
1. In seguito alla registrazione, il disegno o modello per il quale
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 39 precedente, è protetto
per uno o più periodi di cinque anni a decorrere dalla data di
presentazione della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la
proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque
anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione
dietro pagamento della tassa quinquennale prescritta.
2. Il pagamento di ciascuna tassa quinquennale è dovuta entro il
mese nel quale cade l’anniversario della data di deposito, per ciascun
quinquennio a partire da quello in cui la domanda di registrazione è
stata depositata. Un periodo di grazia di sei mesi è concesso per il
pagamento della tassa annuale mediante il pagamento della soprattassa
prescritta.
3. In caso di mancato pagamento della tassa annuale, e trascorsi i sei
mesi di grazia di cui al comma 2 precedente per il pagamento della
soprattassa, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi notifica
all'interessato, che non risulta effettuato, nel termine prescritto, il
pagamento della tassa dovuta e della soprattassa e ne dà atto nel
Registro dei disegni e modelli, con apposita annotazione, dell'avvenuta
decadenza della registrazione per mancato pagamento della tassa annuale,
pubblicando poi nel Bollettino Ufficiale la notizia della decadenza
stessa.
4. Il titolare della registrazione, ove possa provare di aver
effettuato il pagamento in tempo, può chiedere, presentando ricorso
secondo le modalità previste da questo Testo Unico, entro tre mesi dalla
data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale, l'annullamento
dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della
pubblicazione.
5. La registrazione s'intende decaduta, nei confronti di chiunque,
dal compimento dell'ultimo quinquennio per il quale sia stata pagata la
tassa.
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